LA NUOVA NORMATIVA DEI PARCHEGGI - CHIARIMENTI
Si propone di seguito una breve
illustrazione dell’attuale disciplina dei parcheggi.
Una recente pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, la n.
12793 del 15 giugno 2005, ha precisato che, in relazione alla normativa
urbanistica del 1942, l’articolo 41-sexies della legge n. 1150 ha inteso porre
uno standard urbanistico sulle aree a parcheggio e non un vincolo soggettivo,
come gli orientamenti giurisprudenziali suggerivano fino a quel momento.
Infatti con l’approvazione della
Legge di Semplificazione 2005, la n. 246 del 28 novembre 2005, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, è stato modificato l’articolo
41-sexies con l’aggiunta di un comma che è in linea con il pronunciamento della
Corte di giugno. La legge appena approvata, infatti, stabilisce che gli spazi
per parcheggi realizzati in base alla legge urbanistica non sono gravati da
vincoli pertinenziali né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre
unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. Il primo comma
dell’articolo 41-sexies ora modificato prevede «che nelle nuove costruzioni e
anche nelle aree di pertinenza delle stesse, debbano essere ricavati appositi spazi
per parcheggio in misura non inferiore a un mq per ogni 20 mc di costruzione».
Gli spazi per parcheggi, pertanto,
potranno essere liberamente attribuiti non solo in proprietà, ma anche in uso a
soggetti che non siano proprietari o comunque utilizzatori di unità immobiliari
poste nell’edificio di cui lo spazio fa parte o di cui costituisce pertinenza.
La norma, tuttavia, suscita qualche
perplessità. Il fine del legislatore del 1942 era quello di evitare la
congestione delle strade. In tale prospettiva, il comma aggiunto sembra
trascurare che il più significativo e continuativo ingombro delle strade
pubbliche in prossimità degli edifici è proprio quello causato dai veicoli e
dalle persone che quegli edifici abitano o frequentano.
Oltre agli spazi per parcheggio
disciplinati dall’articolo 41-sexies della legge urbanistica, vi sono diverse
tipologie di parcheggi, ciascuna caratterizzata da una propria disciplina.
Si riepilogano di seguito le
principali caratteristiche dei parcheggi.
Parcheggi
privati
Si tratta di quelli soggetti a
vincolo di destinazione e inscindilità dall’immobile privato cui accedono.
Questa tipologia è stata introdotta dall’articolo 9, comma 1, della legge
122/1989 (legge Tognoli). Questa norma stabilisce che i proprietari degli
immobili possono realizzare nel sottosuolo o al pianterreno, parcheggi da
destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli
strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. Questi parcheggi,
inoltre, possono essere realizzati, sempre a uso esclusivo dei residenti, nel
sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto
con i piani urbani del traffico e tenuto conto dell’uso della superficie
sovrastante. Sono realizzabili con denuncia di inizio attività. Se in deroga
agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, dovrebbe ritenersi esclusa
la possibilità di presentare la Dia. La possibilità di deroga, infatti, è
espressione di una scelta discrezionale dell’amministrazione la quale, quindi,
dovrebbe rilasciare una specifica autorizzazione in deroga. Questi parcheggi
non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono
legati, pena la nullità degli atti.
Parcheggi
privati su spazi pubblici
Sono comunque soggetti a vincolo di
destinazione e di inscindibilità dall’immobile privato cui accedono. Anche
questa tipologia è stata introdotta dall’articolo 9 della legge Tognoli. Il
quarto comma stabilisce che i Comuni, nell’ambito del programma urbano dei
parcheggi, possono cedere ai privati il diritto di superficie per parcheggi da
destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo
delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è, comunque,
condizionata a una convenzione. Anche per questi parcheggi la norma afferma
l’inscindibilità del rapporto pertinenziale.
Altre
tipologie
La terza tipologia, infine,
ricomprende altri parcheggi pubblici e/o privati realizzabili anche su aree
comunali cedute in diritto di superficie, nell’ambito del programma urbano dei
parcheggi (Pup). Il regime giuridico più frequentemente scelto per l’esecuzione
di tali parcheggi è la concessione di costruzione e gestione, sulla base di
schemi- tipo di convenzione. Si tratta, di regola, di parcheggi con
destinazione d’uso mista: pubblica e privata. Per i posti auto privati la legge
non pone alcun rapporto di pertinenzialità: si tratta, quindi, di posti auto
definiti dalla miglior dottrina »a utilizzazione e a circolazione libera». La
ragione è evidente: mentre i parcheggi riconducibili alle prime due tipologie
sono «a servizio degli abitanti e utenti della zona o del fabbricato », quelli
appartenenti alla tipologia in esame riflettono la concezione cui si ispira il
Pup, «tendente a collegare il problema della sosta con quello della mobilità» :
prioritari, infatti, sono i parcheggi di interscambio con sistemi di trasporto
collettivo.
Si riepilogano le tipologie di
parcheggio più frequenti nella tabella riportata di seguito con i relativi
riferimenti normativi.
Tipo |
Normativa |
Uso e vincoli |
Parcheggi
privati (pertinenza delle unità immobiliari) |
legge n.
122/1959, art. 9, comma 1 |
Uso esclusivo
dei residenti delle unità immobiliari. Non cedibili separatamente |
Parcheggi
privati su aree comunali di pertinenza di immobili privati (realizzati nel
Pup) |
legge n.
122/1959, art. 9, comma 4 |
Uso esclusivo
dei residenti delle unità immobiliari. Non cedibili separatamente |
Parcheggi
privati da realizzare in misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc di nuova
costruzione |
legge n.
1150/1942 art. 41-sexiies |
Non sono
gravati da alcun vincolo pertinenziale né da un diritto d’uso e sono
trasferibili autonomamente |
Parcheggi
pubblici |
D.M. 01 aprile
1968, n. 1444 |
Riservati a
spazi pubblici di sosta (standard variabili) |
Parcheggi
pubblici realizzabili nel Pup |
legge n.
122/1959, artt. 3-5 |
Si tratta
prioritariamente di parcheggi a rotazione, di interscambio |
Parcheggi
pubblici/privati ammessi ai contributi |
legge n.
122/1959, art. 5 |
Pubblici e
privati, realizzati in concessione di costruzione e gestione anche su aree
comunali |