MULTIPROPRIETÀ: OBBLIGO DI FIDEIUSSIONE SE L’IMMOBILE NON
È ULTIMATO
Con il decreto legislativo n. 206
del 6 settembre 2005 noto come il “Codice del Consumo” è stata riordinata e
semplificata la normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento con i
principi e gli indirizzi affermati in sede comunitaria ed in attuazione della
Legge di semplificazione 2001 (L. 229/2003).
La finalità del Codice, entrato in
vigore lo scorso 23 ottobre, è quella di ricostruire, in un quadro nuovo e
unitario, le regole, non solo di carattere contrattuale, che afferiscono ai
molteplici ambiti in cui sono coinvolti gli interessi dei consumatori.
In particolare, negli articoli da 69
a 81 è stata riprodotta la disciplina dei contratti volti all’acquisizione di
un “diritto di godimento ripartito” di beni immobili di cui all’abrogato D.Lgs.
427/1998.
Il godimento a tempo parziale di beni immobili (in attuazione della Direttiva
comunitaria 94/47/CE) si caratterizza per il fatto che l’immobile può essere
utilizzato ogni anno durante un determinato periodo, piu’ o meno lungo, il che
consente un’utilizzazione scaglionata del medesimo bene da parte di piu’
persone (cd. multiproprietà).
In particolare, si richiama
l’attenzione sull’art. 76 dove si prevede che, qualora oggetto del contratto
sia un immobile in corso di costruzione, il venditore è obbligato a prestare
fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’ultimazione dei lavori.
Ciò detto è opportuno individuare il
tipo di rapporto che sussiste tra l’obbligo previsto dall’art. 76 del Codice
del Consumo e il D.Lgs. 122/05 che racchiude, invece, la disciplina attuativa
della Legge 210/04 sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire dove,
all’art. 2 si introduce l’obbligo di fideiussione a carico del costruttore a
garanzia delle somme e di ogni altro corrispettivo versato dal promissario
acquirente prima del trasferimento della proprietà.
Si può ragionevolmente dedurre che
le due norme dovranno essere coordinate tra loro applicando il cd. “criterio di
specialità” in base al quale la norma generale per gli immobili in corso di
costruzione (art. 2 D.Lgs. 122/05) non trova applicazione là dove è applicabile
quella particolare (art. 76 D.Lgs. 206/06).
A ragione di ciò infatti l’analisi
attenta delle due norme fa emergere alcune differenze per ciò che concerne i
presupposti per la loro applicazione.
Nella tabella di raffronto riportata
di seguito si è voluto schematizzare il contenuto delle due discipline, l’una
speciale sulla multiproprietà, contenuta nel nuovo Codice del Consumo e l’altra
di carattere piu’ generale riguardante
la tutela di coloro che acquistano un immobile da costruire, con l’obiettivo di
evidenziare le differenze in merito a: parti del contratto; oggetto del
contratto; contenuto della fideiussione; aspetti sanzionatori.
Obbligo di fideiussione |
Obbligo di fideiussione |
le parti |
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E’ richiesto che il
venditore, sia, secondo la definizione data dall’art. 69 la persona fisica o
giuridica che, nell’ambito della sua attività professionale, costituisce,
trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del
contratto; al venditore è equiparato ai fini dell’applicazione del codice
colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o
la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto. È richiesto che
l’acquirente sia il consumatore definito dall’art. 3 come la persona fisica
che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. |
È richiesto che il
venditore/costruttore sia, secondo la definizione data dall’art. 1 lett b),
l’imprenditore (persona fisica o società) che agisce nella sua attività di
impresa e che vende o promette di vendere un immobile da costruire. Nella
nozione di costruttore vi rientrano anche le cooperative edilizie. È richiesto che
l’acquirente sia, secondo l’interpretazione prevalente, solo ed
esclusivamente la persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività
di impresa o professionale. |
oggetto |
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Deve trattarsi di un
immobile in corso di costruzione ad uso abitazione, alberghiero o
turistico-ricettivo |
Deve trattarsi di un immobile in corso di costruzione a
prescindere dalla destinazione d’uso che potrà essere residenziale,
produttiva, direzionale ecc. |
contenuto |
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Deve trattarsi di un
contratto della durata di almeno tre anni con il quale, verso pagamento di un
prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o
trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro
diritto avente ad oggetto il godimento di uno o piu’ beni immobili, per un
periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana. |
Deve trattarsi di un
contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della
proprietà o di un altro diritto di godimento su un immobile da costruire o di
un atto avente le medesime finalità. |
contenuto |
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Il venditore è obbligato a
prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’immobile oggetto
del contratto sia in corso di costruzione. La garanzia è relativa
all’ultimazione dei lavori. |
Il costruttore/venditore è
obbligato, prima o al piu’ tardi all’atto della stipula del contratto a
consegnare all’acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle
somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha
riscosso o deve ancora riscuotere prima del trasferimento della proprietà o
di altro diritto reale di godimento. |
aspetti |
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Della fideiussione deve
farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità. |
Il mancato rilascio della
fideiussione comporta la nullità del contratto che può essere fatta valere
unicamente dall’acquirente. |