INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 6 DICEMBRE 2005

 

Sul Bollettino Mensile della Banca Centrale Europea pubblicato l’8 dicembre 2005 è stato fissato, nella misura del 2,25% a decorrere dal 6 dicembre 2005, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base  per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti  contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

In relazione al citato provvedimento, il 3 gennaio 2006 l’Inps, con circolare n. 1, e l’Inail, con circolare n. 4, hanno reso noto che, con decorrenza 6 dicembre 2005, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:

Interessi di differimento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 8,25% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2005.

Interessi di dilazione

L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 8,25% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 6 dicembre 2005.

Sanzioni Civili

La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della legge n. 388/2000 a decorrere dal 6 dicembre 2005 è così determinata:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 7,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);

- nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;

- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 7,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).