INPS -
INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI
CIVILI DAL 6 DICEMBRE 2005
Sul
Bollettino Mensile della Banca Centrale Europea pubblicato l’8
dicembre 2005 è stato fissato, nella misura del 2,25% a decorrere dal 6
dicembre 2005, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per
la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento
rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
In relazione al citato provvedimento, il 3 gennaio 2006 l’Inps, con circolare n. 1, e l’Inail,
con circolare n. 4, hanno reso noto che, con decorrenza 6 dicembre 2005, la
misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso
o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano
essere:
Interessi di differimento
Nei
casi di autorizzazione al differimento del termine di
versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova
misura del 8,25% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a
partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2005.
Interessi di dilazione
L’interesse
di dilazione è fissato nella misura del 8,25% a decorrere dalle rateazioni
concesse dal 6 dicembre 2005.
Sanzioni Civili
La
misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8
della legge n. 388/2000 a decorrere dal 6 dicembre 2005 è così determinata:
-
nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui
ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota
è pari al 7,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque
essere superiore al 40% dell’importo dovuto);
-
nel caso di evasione connessa a denunce e/o
registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30%
annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;
-
nel caso di inadempienze derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia
effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al
7,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40%
dell’importo dovuto).