INPS - LEGGE FINANZIARIA 2006 - RIDUZIONE CONTRIBUTI DAL 1° GENNAIO 2006

 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Finanziaria 2006” all’articolo 1 commi 361 e 362, prevede, con decorrenza dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2006 (e quindi sulla contribuzione afferente il mese di gennaio 2006) una riduzione di un punto percentuale degli oneri contributivi dovuti e a carico dei datori di lavoro per finanziare la gestione per le prestazioni temporanee dell’Inps. Tale riduzione opera sull’aliquota dovuta dalle imprese per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare (CUAF) e qualora l’aliquota dovuta a tale titolo sia inferiore al punto percentuale, prioritariamente sui contributi dovuti per il finanziamento della maternità e della disoccupazione.

L’Inps con circolare n. 3 del 5 gennaio 2006 ha impartito le istruzioni operative cui dovranno attenersi i datori di lavoro.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della riduzione in parola tutti i datori di lavoro che sono tenuti al versamento della contribuzione CUAF, dunque anche le imprese artigiane.

Infatti, l’Inps con la circolare n. 3/2006 ha chiarito che “ai datori di lavoro operanti nei settori in cui, per effetto dell’esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare é dovuta in misura inferiore a un punto percentuale, la riduzione si estende alle altre assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione".

Si sottolinea che la nuova riduzione dell’aliquota previdenziale non sostituisce, ma si somma, alla precedente riduzione dello 0,80% dell’aliquota dovuta alla cassa assegni per il nucleo familiare.

Modalità operative per fruire della riduzione

L’Inps con la citata circolare ha precisato che i datori di lavoro per fruire della riduzione dell’1% in parola dovranno applicare il principio della “nettizzazione” (cfr. Not. n. 12/2005). Tali modalità di compilazione del modello DM10/2 devono essere seguite anche dalle imprese artigiane per le quali l’aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare è azzerata fin dal febbraio 2001.

Pertanto tutti i datori di lavoro che beneficiano della riduzione in parola devono indicare nel quadro “B-C” del modello DM10/2 l'importo della contribuzione totale calcolato al netto della nuova riduzione dell’1%, oltre che al netto della precedente riduzione dello 0,80%. Nulla deve essere indicato nel quadro D del modello DM10/2.