INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI ANNO 2005/2006 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Entro il 16 febbraio 2006
devono essere effettuate le operazioni connesse all'autoliquidazione dei premi
assicurativi Inail relativi
all'anno 2005 (regolazione del premio) ed all'anno 2006 (anticipo rata premio).
Si riepilogano qui di seguito tali adempimenti:
1) Presentazione della
dichiarazione anno 2005
La dichiarazione delle
retribuzioni deve essere presentata all'Inail entro il 16 febbraio 2006,
mediante consegna della dichiarazione presso la competente sede Inail, oppure a
mezzo invio raccomandata A.R. L’adempimento
in parola, contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, non potrà
essere assolto presso la sede del Collegio. L’Istituto ha infatti comunicato
che, in occasione della autoliquidazione 2005/2006, non ha la possibilità di
inviare un proprio funzionario presso le sedi delle associazioni di categoria
ai fini della ricezione della dichiarazione delle retribuzioni.
La dichiarazione può
essere presentata anche su supporto magnetico o trasmessa in via telematica.
Per la presentazione su
supporto magnetico (floppy disk) l’Inail ha predisposto un apposito programma
di verifica (procedura VSAL-verifica salari) che può essere scaricato dal sito
internet dell’Istituto. Il dischetto dovrà essere consegnato all’Inail
accompagnato dalla stampa del codice ditta.
Invece per la trasmissione
in via telematica, le imprese interessate potranno accedere a tale funzione dal
sito internet dell'Inail all'indirizzo www.inail.it.
Sezione "Punto Cliente” Area Aziende. Per poter utilizzare tale modalità
di invio, è necessario avvalersi del codice PIN aziendale e del codice ditta
già in possesso delle imprese. In caso di smarrimento del codice PIN è
possibile richiederne il duplicato alla locale sede dell'Istituto.
La trasmissione della
dichiarazione in via telematica o su supporto magnetico esonera i datori di
lavoro dalla contestuale presentazione della relativa documentazione cartacea,
che dovrà essere esibita solo su specifica richiesta dell'Istituto.
Per le imprese che presentano la
dichiarazione in parola mediante supporto magnetico od in via telematica la
scadenza del termine per la presentazione è differita al 16 marzo 2006, fermo
restando il termine del 16 febbraio 2006 per il versamento del premio.
2) Modalità di redazione
della dichiarazione
La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori dipendenti nell'anno 2005 dovrà essere effettuata utilizzando
l'apposito modello di denuncia (1031) inviato alle imprese dall'Inail, che non presenta novità di
particolare rilievo. Si ricorda che nel riquadro "RETRIBUZIONI
COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli
apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di riallineamento con
esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci ed
ai collaboratori familiari di imprese artigiane.
3) Retribuzione per i
dipendenti con qualifica di dirigente
Per effetto della normativa
introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola l'imponibile
retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari
al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per
l'anno 2005 è fissato nell'importo annuo di euro 22.955,40 sino al 30 giugno
2005 e nell’importo annuo di euro 23.415,60 dal 1° luglio 2005. Si rammenta che
per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25
giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.
4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che
prestano attività manuale o di sovraintendenza
Nel caso in cui non sia stato pattuito un compenso
superiore ai valori più sotto indicati, la retribuzione convenzionale
giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 2005 per i soci di ogni
tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli
associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che
prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche
naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli
affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui
dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti,
è fissata per il periodo 1 gennaio 2005 - 30 giugno 2005 nell'importo giornaliero
di euro 41,20 e per il periodo 1 luglio 2005 - 31 dicembre 2005 nell’importo giornaliero
di euro 42,03. Ai fini della determinazione dell’importo annuo da indicare il
valore giornaliero va moltiplicato per 25 giorni/mese per ogni mese dell’anno.
5) Retribuzione per i
dipendenti occupati a tempo parziale
La determinazione dell'imponibile contributivo cui
fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a
tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione
imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione
della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:
a) Calcolo della
retribuzione tabellare
Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).
b) Raffronto tra la
retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più
sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il
minimale orario fissato, per i rapporti par-time per l'anno
c) Retribuzione da denunciare
Determinato l'importo orario
cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore
comunque retribuite al dipendente con contratto part-time ottenendo in tale
modo la retribuzione da denunciare.
6) Riduzione contributiva
art. 29 legge 341/95
L'articolo 2 della legge n.
266/2002 ha prorogato sino al 31 dicembre 2006 il beneficio contributivo in
parola, subordinandone peraltro l'operatività all'approvazione di apposito
decreto che deve essere emanato anno per anno.
Alla data di redazione della
presente nota non risulta ancora varato il provvedimento legislativo di cui
trattasi per l’anno 2005. Pertanto, ai fini delle operazioni di
autoliquidazione non si dovrà tenere conto della riduzione contributiva (11,50%
del premio dovuto) nè sulla regolazione per l’anno 2005 nè relativamente alla
rata anticipo premio 2006. Nel far riserva di fornire tempestivamente
indicazioni in ordine all’adozione del provvedimento in parola, si consigliano
le imprese, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’ANCE in precedenti
analoghe occasioni, di fruire della facoltà di rateizzare il premio dovuto all’Inail e relativo all’autoliquidazione
2005/2006. Tale
modalità di pagamento del premio consentirà di conguagliare la riduzione
contributiva per l’anno 2005 con le rate successive alla prima, una volta
emanato il decreto. Circa le modalità operative da seguire per la rateizzazione
del premio si rinvia al successivo punto a) della presente circolare.
7) Elemento Economico
Territoriale
Anche ai fini Inail opera il particolare regime
della decontribuzione dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale
stabilito con la vigente contrattazione collettiva provinciale.
Si sottolinea, peraltro, che
all'Inail non è dovuto alcun
contributo di solidarietà. Pertanto, non
deve essere sommata alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del
premio Inail, la quota dell'Elemento Economico Territoriale
assoggettata alla contribuzione INPS del 10% ed erogata per il periodo 1°
gennaio 2005 - 31 dicembre 2005.
Si precisa infine che detto
importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello di denuncia.
8) Parasubordinati.
Per i rapporti
parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not.
n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione
del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono
attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore. Il
datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli
altri lavoratori.
Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico
committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi
effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal
D.Lgs. n. 38/2000 così determinati:
Periodo |
Minimale annuo |
Massimale annuo |
dal 1.1.2005 al 30.6.2005 |
euro 12.360,60 |
euro 22.955,40 |
dal 1.7.2005 al 31.12.2005 |
euro 12.608,40 |
euro 23.415,60 |
Entro la sopra richiamata
data del 16 febbraio 2006 le imprese dovranno provvedere all'operazione di
autoconguaglio dei premi relativamente al saldo per l'anno 2005 ed all'anticipo
per l'anno 2006. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono
sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.
Si ricorda infine che le
retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo
2006 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2005 salvo importi
inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 16 febbraio 2006
alla competente sede Inail.
a) Pagamento rateale sia
del premio di saldo 2005 che di acconto 2006
Il datore di lavoro potrà
fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato
anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo,
dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16
novembre 2006.
Le somme relative alle
scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso
equivalente che sarà indicato con uno specifico decreto ministeriale. In attesa
della determinazione di tale tasso, l'Inail
ha previsto, in via provvisoria, che gli interessi siano determinati facendo
riferimento al tasso legale in vigore dal 1°gennaio 2004 (2,50%).
Il conguaglio, in base al
saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato, secondo le
istruzioni che l'Istituto diramerà.
Per avvalersi della facoltà
in parola l'impresa deve barrare la casella “SI” posta nel modello 1031.
b) Criteri di
arrotondamento
I dati salariali devono
essere indicati arrotondando gli importi all’unità di euro per difetto
se il primo decimale è inferiore a 5, per eccesso se il primo decimale è pari o
superiore a 5. I conteggi necessari per determinare l’importo finale
dell’autoliquidazione devono essere sviluppati utilizzando 5 decimali.
L’importo finale deve essere arrotondato al centesimo di euro per difetto se la
terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se la terza cifra decimale è
pari o superiore a 5. L’Inail,
peraltro, precisa che l’importo finale della autoliquidazione potrà essere
arrotondato, a scelta dell’azienda, secondo il criterio del centesimo o
dell’unità di euro.
c) Modalità di
compilazione del mod. F24
Il versamento del premio dovuto dovrà essere
effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:
- nel campo codice Sede: il codice della Sede che
gestisce i rapporti con il datore di lavoro;
- nei campi posizione
assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo controcodice.
(Tali dati possono essere rilevati dal modulo della
dichiarazione delle retribuzioni)
- nel campo numero di
riferimento:
il numero 902006;
- nel campo causale:
- nel campo importi a debito
versati:
dovrà essere indicato l'importo del premio dovuto al netto dell’eventuale
compensazione tra regolazione passiva 2005 e rata anticipo 2006.