INPS 1° GENNAIO 2006

 

L'Inps con circolare n. 18 dell’8 febbraio 2006 ha comunicato i seguenti aggiornamenti in materia di contribuzione a valere dall'1° gennaio 2006:

 

1) MINIMALI DI CONTRIBUZIONE DALL'1-1-2006

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile sono così determinati:

Dirigenti                     euro    112,38

Impiegati                   euro      40,62

Operai                       euro      40,62

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 6,09.

 

2) CONTRIBUZIONE APPRENDISTI

Gli importi della contribuzione fissa settimanale dovuta per gli apprendisti dal 1° gennaio 2006 risultano essere:

apprendisti soggetti all'Inail                        euro    2,98 settimanali

apprendisti non soggetti all'Inail                 euro    2,89 settimanali

Per le imprese artigiane il contributo resta fissato nell'importo di euro 0,02 settimanali.

La quota a carico dell'apprendista è confermata anche per l'anno 2006 nella misura del 5,54%.

 

3) LIMITE RETRIBUZIONE PER L'APPLICAZIONE ALIQUOTA 1% AI FINI PENSIONISTICI

Come è noto l'art. 3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'Inps ha comunicato che tale limite è fissato per l'anno 2006 in euro 39.297,00. Pertanto per l'anno in corso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di euro 3.274,00 (rapportato a 12 mensilità).

 

4) MASSIMALE CONTRIBUTIVO ANNUO PER DIPENDENTI PRIVI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995

Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31/12/1995, è pari per l’anno 2006 a euro 85.478,00.

 

REGOLARIZZAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2006

Con la circolare in parola l'Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2006, dei sopraccitati nuovi importi. In particolare la regolarizzazione del mese di gennaio 2006, da effettuarsi entro il 16 maggio 2006, dovrà essere eseguita come segue:

Regolarizzazione minimali

La differenza tra la retribuzione imponibile risultante dall'applicazione dei citati nuovi importi e quella assoggettata a contribuzione per il mese di gennaio 2006 dovrà essere portata in aumento delle retribuzioni imponibili del mese nel quale viene effettuata la regolarizzazione, calcolando sul totale così ottenuto i contributi dovuti.

Regolarizzazione contribuzione apprendisti

Per il versamento delle differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti i datori di lavoro interessati utilizzeranno un rigo in bianco del quadro "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff.Appr.". Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti, "numero giornate" e "retribuzioni".

 

5) LAVORATORI PARASUBORDINATI ED ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE-  CONTRIBUZIONE DAL 1 GENNAIO 2006

Come previsto dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 c.d "Collegato alla Finanziaria 2004" le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla gestione separata, che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, sono incrementate dello 0,20% ogni anno a partire dal 2004, fino al raggiungimento dall’aliquota del 19%.

Di seguito si riportano le aliquote contributive con i rispettivi valori minimi e massimi cui fare riferimento per il versamento della contribuzione per tali soggetti ed in vigore dal 1° gennaio 2006, come riportato nella circolare INPS n. 11 dell’1/2/2006.

1) Soggetti iscritti alla gestione separata presso l'INPS e non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: l'aliquota contributiva complessiva è così fissata:

-     18,20% per i redditi fino ad euro 39.297,00 (17,70% contribuzione pensionistica più lo 0,50% contribuzione per maternità, assegni nucleo famigliare e malattia spedalizzata);

-     19,20% per i redditi oltre ad euro 39.297,00 e sino al massimale pari, per l'anno 2006, ad euro 85.478,00 (17,70% contribuzione pensionistica, più l'1% aliquota aggiuntiva a carico del dipendente ai sensi dell'art. 3 ter della Legge 438/92 e più lo 0,50% contribuzione per maternità, assegni nucleo famigliare e malattia spedalizzata).

2) Soggetti iscritti alla gestione separata presso l'INPS e titolari di pensione diretta: aliquota complessiva del 15,00%, invariata rispetto all’anno 2005.

3) Soggetti iscritti alla gestione separata presso l'INPS e iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: resta confermata l'aliquota contributiva nell'attuale misura del 10,00%.

Lavoratori occasionali

I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata presso l'INPS qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore ad euro 5.000 annui.

Le aliquote contributive cui sono assoggettati i redditi dei lavoratori in parola sono quelle proprie della gestione separata sopra richiamate. Inoltre, circa le modalità ed i termini per il versamento dei contributi trovano applicazione le medesime regole poste per i parasubordinati.

Associati in partecipazione

Dal 1° gennaio 2005 è prevista la confluenza nella gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi della contribuzione dovuta dagli "associati in partecipazione".

L'obbligo contributivo scatta per i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, forniscono prestazioni lavorative in cambio di compensi qualificati come reddito da lavoro autonomo e non sono iscritti agli Albi professionali.

Il contributo alla gestione è pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata INPS dai lavoratori parasubordinati non iscritti ad altre forme di previdenza. Pertanto l’aliquota contributiva dovuta per gli associati in partecipazione non pensionati o non iscritti ad altre gestioni è pari:

-     al 18,20% per i redditi fino ad euro 39.297,00;

-     al 19,20% per i redditi oltre ad euro 39.297,00 e sino al massimale pari, per l'anno 2006, ad euro 85.478,00.

Tali aliquote sono ridotte dello 0,50% per gli associati che godono di altra tutela previdenziale obbligatoria o siano titolari di trattamento pensionistico. In ogni caso la contribuzione dovuta è posta, per il 55%, a carico dell'associante, e, per il 45%, a carico dell'associato.

Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i parasubordinati.