APPALTI PUBBLICI –
LA RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE NON È RISERVATA
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/12/1996, n. 1744)
La relazione del direttore dei lavori, che deve indicare fra
l'altro “le controversie e le domande presentate dall'appaltatore, colla
proposta ragionata della risoluzione” si inserisce nella “fase amministrativa
dell'esame e della decisione sulle riserve” ed è come tale soggetta al
principio di imparzialità e dunque – ancorché relativa ad un rapporto
sostanziale di diritto privato – non si sottrae al diritto di accesso di cui
alla legge n. 241 del 1990.
Il contenuto della relazione del direttore dei lavori inerisce ad
un rapporto meramente professionale con l'amministrazione per l'assolvimento
dei relativi compiti e non implica alcuna conseguenza di tipo personale che
possa giustificarne la sottrazione al diritto di accesso di cui alla legge n.
241 del 1990.