APPALTI PUBBLICI – LA RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE NON È RISERVATA

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/12/1996, n. 1744)

 

La relazione del direttore dei lavori, che deve indicare fra l'altro “le controversie e le domande presentate dall'appaltatore, colla proposta ragionata della risoluzione” si inserisce nella “fase amministrativa dell'esame e della decisione sulle riserve” ed è come tale soggetta al principio di imparzialità e dunque – ancorché relativa ad un rapporto sostanziale di diritto privato – non si sottrae al diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990.

Il contenuto della relazione del direttore dei lavori inerisce ad un rapporto meramente professionale con l'amministrazione per l'assolvimento dei relativi compiti e non implica alcuna conseguenza di tipo personale che possa giustificarne la sottrazione al diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990.