RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 - CONTRATTI DI INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI

 

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’art. 54, comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 276/03, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 2204/2002, in materia di aiuti di Stato per favorire l’occupazione, ha provveduto a individuare - con Decreto Ministeriale in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - le aree territoriali che permettono di assumere donne, ivi residenti, con contratto di inserimento. A ciò si aggiungono le aree che danno diritto anche alla applicazione degli sconti contributivi stabiliti dall’art. 59 del citato D.Lgs. n. 276/03.

Si completa in tal modo l’operatività legislativa del contratto di inserimento.

L’operatività dei benefici contributivi rimane, invece, limitata al rispetto delle regole comunitarie, come già illustrato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 31 del 21 luglio 2004 (cfr. Not. n. 11/2004)

L’emanazione  del decreto in esame permetterà altresì di ripristinare la validità dei codici Inps per il DM 10/2 che rendono possibile l’effettivo utilizzo del beneficio contributivo di che trattasi (i predetti codici erano stati sospesi dall’Inps con il messaggio n. 34105 dell’11 ottobre 2005).

 

Aree territoriali

Con il decreto in parola, il Ministero  del lavoro ha individuato le aree territoriali nelle quali devono risiedere le donne che possono essere assunte con contratto di inserimento, in particolare:

a) in attuazione del richiamato art. 54, comma 1, lettera e), del D.lgs n. 276, le aree che rispondono ai requisiti di disoccupazione/in occupazione femminile sono identificate, per gli anni 2004, 2005 e 2006, in tutte le regioni e province autonome, vale a dire in tutto il territorio nazionale;

b) le aree che riguardano invece ai requisiti di disoccupazione/in occupazione femminile secondo le regole dell’Unione Europea sono individuate nelle Regioni: Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

 

Benefici contributivi

I benefici contributivi (valori previsti per gli ex contratti di formazione lavoro) trovano applicazione, come verrà precisato dall’art. 3 del decreto ministeriale in argomento, esclusivamente per le donne assunte con contratto di inserimento residenti nelle regioni di cui alla precedente lettera b).Tale limitazione territoriale trova spiegazione nella relazione tecnica di accompagnamento  del decreto stesso.

Quest’ultima precisa che i regimi di aiuto alla occupazione che rispettano de disposizioni del già citato Regolamento CEE n. 2204/02 possono essere introdotti a seguito di una mera comunicazione senza quindi l’autorizzazione della Commissione Europea.

Tale possibilità è riservata ai lavoratori disabili o svantaggiati, tra questi ultimi vi rientrano anche le donne residenti nelle aree ad alta densità di in occupazione/disoccupazione femminile (naturalmente sulla base dei parametri europei e non tramite quelli dell’art. 54 del D.lgs n. 276/03).