RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 - CONTRATTI
DI INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI
Il Ministero del lavoro, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione
dell’art. 54, comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 276/03,
tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 2204/2002, in
materia di aiuti di Stato per favorire l’occupazione, ha provveduto a
individuare - con Decreto Ministeriale in attesa di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale - le aree territoriali che permettono di assumere donne, ivi
residenti, con contratto di inserimento. A ciò si aggiungono le aree che danno
diritto anche alla applicazione degli sconti contributivi stabiliti dall’art.
59 del citato D.Lgs. n. 276/03.
Si completa in tal modo
l’operatività legislativa del contratto di inserimento.
L’operatività dei benefici
contributivi rimane, invece, limitata al rispetto delle regole comunitarie,
come già illustrato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 31 del 21
luglio 2004 (cfr. Not. n. 11/2004)
L’emanazione del decreto in esame
permetterà altresì di ripristinare la validità dei codici Inps per il DM 10/2
che rendono possibile l’effettivo utilizzo del beneficio contributivo di che
trattasi (i predetti codici erano stati sospesi dall’Inps con il messaggio n.
34105 dell’11 ottobre 2005).
Aree territoriali
Con il decreto in parola,
il Ministero del
lavoro ha individuato le aree territoriali nelle quali devono risiedere le
donne che possono essere assunte con contratto di inserimento, in particolare:
a) in attuazione del richiamato art. 54, comma 1, lettera e), del D.lgs n. 276, le aree che rispondono ai requisiti di
disoccupazione/in occupazione femminile sono identificate, per gli anni 2004,
2005 e
b) le aree che riguardano
invece ai requisiti di disoccupazione/in occupazione femminile secondo le
regole dell’Unione Europea sono individuate nelle Regioni: Lazio, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Benefici contributivi
I benefici contributivi
(valori previsti per gli ex contratti di formazione lavoro) trovano
applicazione, come verrà precisato dall’art. 3 del
decreto ministeriale in argomento, esclusivamente per le donne assunte con
contratto di inserimento residenti nelle regioni di cui alla precedente lettera
b).Tale limitazione territoriale trova spiegazione nella relazione tecnica di
accompagnamento del
decreto stesso.
Quest’ultima precisa che i
regimi di aiuto alla occupazione che rispettano de disposizioni del già citato
Regolamento CEE n. 2204/02 possono essere introdotti a seguito di una mera
comunicazione senza quindi l’autorizzazione della Commissione Europea.
Tale possibilità è
riservata ai lavoratori disabili o svantaggiati, tra questi ultimi vi rientrano
anche le donne residenti nelle aree ad alta densità di in
occupazione/disoccupazione femminile (naturalmente sulla base dei parametri
europei e non tramite quelli dell’art. 54 del D.lgs
n. 276/03).