DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA - DURC - NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE INPS N.
9 DEL 27/1/2006
Con nota del 5 dicembre
2005 il Ministero del Lavoro, in risposta ad un
quesito formulato dall’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla
certificazione di regolarità contributiva, Durc.
In sintesi il Ministero ha
precisato che :
- non rientrano
nell’obbligo di richiedere il Durc, i lavoratori autonomi e le società senza
dipendenti. Ciò, secondo la nota ministeriale, in quanto il riferimento alle
“imprese esecutrici” di cui alla lettera b-ter,
del comma 8, dell’art. 3, del decreto legislativo n. 494/96 riguarda
solo le imprese con lavoratori subordinati;
- relativamente ai lavori privati, indistintamente tutte le imprese che
eseguono lavori edili hanno l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva,
a prescindere dal settore in cui sono inquadrate.
Per le suddette imprese che
rientrino nella sfera di applicazione della
contrattazione edile e quindi applichino l’istituto della Cassa Edile, il
documento stesso sarà rilasciato dalla
Cassa Edile;
- per i lavoratori privati
la validità mensile del Durc decorrente dalla data del rilascio.
L’Inps alla luce di tali
precisazioni ha diramato la circolare n. 9 del 27 gennaio 2006 che di seguito
si pubblica.
Inps
Roma, 27 gennaio 2006
Circolare n. 9
Oggetto:Documento Unico di
Regolarità Contributiva - Precisazioni e chiarimenti
Sommario: 1) imprese senza
dipendenti e lavoratori autonomi; 2) benefici e sovvenzioni comunitarie per
investimenti; 3) leggi regionali
1) Imprese senza
dipendenti e lavoratori autonomi
In risposta al quesito con il
quale l’Inps chiedeva se fosse ammissibile il rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti
ad appalti di lavori pubblici, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, interpretando le norme in vigore (1) ha precisato, con nota del 5
dicembre 2005 prot.2988 che i lavoratori autonomi
artigiani senza dipendenti non sono destinatari del DURC.
A giudizio del Ministero,
infatti, il decreto legislativo N. 494/1996, art. 3, comma 8,
distingue molto chiaramente la condizione di “lavoratore autonomo” da quella
delle “imprese esecutrici”, prevedendo per i primi unicamente l’obbligo di
dimostrare l’idoneità tecnico-professionale e ponendo invece in capo alle
seconde ulteriori obblighi, tra i quali quello di dimostrare la regolarità
contributiva.
Con successiva nota del 22
dicembre 2005 prot.
In particolare:
- per il primo punto, nel
ribadire le motivazioni già esposte in precedenza, ha specificato “che nel
novero dei destinatari dell’obbligo di richiesta del Durc non rientrano i
lavoratori autonomi e le società senza dipendenti”;
- in ordine al secondo punto ha precisato che tutte le imprese operanti
nei cantieri hanno l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva e che
nell’ipotesi di imprese edili, il DURC deve essere rilasciato dalle Casse
Edili;
- relativamente al terzo
aspetto ha confermato il periodo di validità di un mese del documento unico
dalla data del rilascio, limitatamente ai lavori privati in edilizia.
Pertanto, prendendo atto
degli indirizzi ministeriali, sui quali peraltro potrebbero
intervenire ulteriori chiarimenti, in futuro non sarà più necessario presentare
il DURC in occasione della denuncia di nuova attività o per ottenere la
concessione edilizia nei casi in cui i lavori debbano essere svolti da una
ditta artigiana senza dipendenti.
Qualora invece la richiesta
del DURC riguardi l’artigiano con dipendenti, sia che eserciti individualmente,
sia che svolga l’attività in forma societaria, il controllo sulla regolarità
contributiva nella gestione DM deve essere esteso anche alla contribuzione
dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani.
Infine l’artigiano con
familiari iscritti come coadiuvanti non è assimilabile all’impresa ai fini del
rilascio del DURC, ma qualora si avvalga anche di
dipendenti, la regolarità deve riguardare anche la contribuzione che lo stesso
è tenuto a versare per i propri coadiuvanti iscritti alla gestione
previdenziale dei lavoratori autonomi.
Si ritiene comunque opportuno
precisare che indipendentemente dalla ricorrenza dell’obbligo di dimostrare la
regolarità, l’Istituto, in qualità di “Amministrazione certificante” secondo la
definizione dell’art. 1 comma 1 lett. P) del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a
rilasciare la certificazione tutte le volte che ne sia
richiesto.
In tali casi, inoltre, il
richiedente può senz’altro usufruire della specifica procedura e modulistica
disponibile nel portale www.sportellounicoprevidenziale.it, la cui finalità
prioritaria è la semplificazione degli adempimenti, effettuando, pertanto,
un’unica richiesta che verrà inoltrata a Inps e Inail
secondo le modalità descritte nelle Circolari Inail n. 52/2005 e Inps n.
122/2005.
Si ritiene da ultimo
opportuno sottolineare che quando l’Istituto agisce in qualità di stazione
appaltante, deve comunque acquisire la regolarità contributiva per verificare
la sussistenza dei requisiti di ordine generale relativi all’affidabilità
morale ed economica dei contraenti ed a tal fine è utilizzabile la procedura Durc.
2) Benefici e
sovvenzioni comunitarie per investimenti
Più precisamente la nuova
norma prevede che le imprese di tutti i settori sono tenute a
presentare il Durc per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie
esclusivamente per la realizzazione di
investimenti.
3) Leggi regionali
La normativa nazionale in
materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che,
senza essere in contrasto con la prima, individuano ulteriori momenti ovvero
particolari esigenze di acquisizione del documento (es. richiesta del
certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine Anche in
questi casi potrà essere utilizzata, ove tecnicamente compatibile, la procedura
realizzata a livello nazionale.
(1) D. Lgs.
n. 494/1996, articolo 3, comma 8, come modificato
dall’art. 86 del D. Lgs. n . 276/2003