LEGGE FINANZIARIA
2006 - DISPOSIZIONI DI
INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
È stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, Supplemento Ordinario n. 211,
Di seguito si propone una
valutazione degli elementi della legge di interesse per il settore delle
costruzioni, distinguendo gli aspetti della manovra finanziaria che avranno effetto
sulla domanda pubblica di attività edilizia, i profili normativi generali, che
modificano o integrano il quadro legislativo relativo al settore.
Aspetti di finanza pubblica e
risorse per investimenti
Commi 23-26: Immobili pubblici
La manovra impone una riduzione
alla spesa delle amministrazioni pubbliche per l’acquisto di immobili. Infatti, a partire dal 2006 le
amministrazioni pubbliche potranno acquisire annualmente immobili per un
importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel
precedente triennio (2003-2005). Inoltre
se la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto di immobili risulterà più alta di quella media del quinquennio precedente (2001-2005), la
differenza sarà ridotta dai trasferimenti erariali a qualsiasi titolo
spettanti.
Tali disposizioni non si applicano
all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o
asili.
Comma 28: Infrastrutture e investimenti
delle Forze dell’ordine
E’ autorizzata la spesa di 100
milioni di euro nel 2006 per le esigenze infrastrutturali e di investimento
delle Forze dell’ordine.
Comma 32: Limitazione ai pagamenti
dell’Anas
Nel 2006 l’Anas potrà sostenere
spese per investimenti per un importo complessivo non superiore a 1.700 milioni
di euro. In tale somma sono ricomprese le risorse derivanti dall’accensione dei
mutui. Come più volte affermato dall’Ance, questa
norma determina il grave rischio di una nuova pesante crisi finanziaria per
l’Ente, che già nel corso del
Peraltro, tale quantificazione
presuppone che nel prossimo anno l’Anas compia un’attività di manutenzione a
livelli minimi e che non appalti alcun nuovo lavoro.
Comma 38: Conti di tesoreria non movimentati
Il 60 per cento delle somme
giacenti sulle contabilità speciali e sui conti correnti aperti presso
Soltanto un sesto di tali risorse
sarà reso disponibile per le amministrazioni che motiveranno una richiesta di
utilizzo di tali somme.
Comma 67: Finanziamento
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
La norma in argomento ha stabilito
che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici venga
finanziata dal “mercato di competenza”, per la parte non coperta da
finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
Viene perciò stabilito che debbano gravare sui soggetti, sia pubblici sia privati,
sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, contributi a favore dell’Autorità
stessa.
A tal fine, la norma prevede che
l’Autorità:
- determina annualmente
l’ammontare dei contributi ad essa dovuti;
- determina le modalità di
riscossione;
- stabilisce l’obbligo di
versamento di un contributo da parte dei soggetti partecipanti a gare ad
evidenza pubblica, contributo che viene delineato
quale condizione di ammissibilità dell’offerta;
- individua i servizi da essa resi soggetti a corrispettivo da parte di chi ne
usufruisce secondo tariffe predeterminate.
Le predette determinazioni sono
assunte con delibera dell’Autorità soggetta ad approvazione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Da notare, infine, che le azioni
attuate dall’Ance per ostacolare detta disciplina non
hanno avuto ed oggettivamente non potevano avere effetto, considerato che il
Parlamento ha assunto la linea dell’autofinanziamento relativamente, non soltanto
all’Autorità sui lavori pubblici, bensì a tutte le Autorità indipendenti ed in
particolare
Comma 78: Stanziamenti per opere
infrastrutturali
Il comma autorizza un limite
d’impegno quindicennale di 200 milioni di euro a decorrere dal
Tali risorse sono finalizzate al
finanziamento del programma della Legge Obiettivo (1.210 milioni di euro) e per altri
interventi espressamente indicati dalla stessa norma tra cui interventi nel
settore idrico, potenziamento Passante di Mestre, Circonvallazione Orbitale di
Mestre e Tangenziali di Como e Varese, accessibilità Valcamonica - SS 42,
corridoio tirrenico - Pedemontana Formia, ammodernamento SS12, opere
complementari Asti-Cuneo e Beni Culturali e Domus Aurea.
Commi 79-83: Infrastrutture Spa
Infrastrutture Spa viene incorporata nella Cassa depositi e prestiti, che
prosegue in tutti i rapporti giuridici intrapresi da Ispa fino al 31 dicembre
2005. Le obbligazioni emesse ed i mutui
contratti di Infrastrutture Spa sono garantiti dallo Stato.
Comma 84: Alta Velocità ferroviaria
Ferrovie dello Stato Spa potrà
contare su due limiti d’impegno quindicennali, di 85 milioni di euro a
decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007, per il
proseguimento degli interventi relativi al Sistema alta velocità/alta capacità,
per un investimento complessivo pari a 2.160 milioni di euro. Un ulteriore
contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal
Comma 92: Finanziamenti per il settore
delle fiere
Per il proseguimento delle
infrastrutture per la mobilità relative alle Fiere di Bari, di Verona, di
Foggia e di Padova è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di
euro l’anno, in grado di attivare investimenti pari a 35 milioni di euro.
Comma 100: Ricostruzione zone colpite da
calamità naturali
Per la ricostruzione dei territori
colpiti da calamità naturali la legge finanziaria autorizza un contributo quindicennale
di 26 milioni di euro, in grado di attivare mutui per complessivi 300 milioni
di euro.
Comma 136: Accessibilità Fiera di Milano
Per garantire il completamento
delle infrastrutture di collegamento al Polo esterno della Fiera di Milano, viene disposto uno stanziamento complessivo di 2,5 milioni
di euro per il 2006 e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008,
suddiviso, in parti uguali, tra l’Anas e il Comune di Milano.
Comma 310: Edilizia sanitaria
Gli interventi inseriti nel programma
di edilizia sanitaria (articolo 20 Legge 67/1988) per i quali
entro diciotto mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma non sia
stata presentata al Ministero della salute la relativa richiesta di
finanziamento, oppure sia valutata non ammissibile entro ventiquattro mesi, si
intendono risolti.
Lo stesso trattamento sarà esteso
agli interventi ammessi al finanziamento ma non aggiudicati entro nove mesi,
salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.
Per gli accordi pluriennali, i termini
si intendono decorrenti dalla data di inizio dell’annualità prevista per i
singoli interventi.
Comma 480: Fondi Inail per le
infrastrutture
Regioni ed enti locali, possono
presentare, entro il 1 aprile 2006, proposte di investimenti infrastrutturali,
da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’INAIL che
risultino disponibili per investimenti. La lista degli
interventi approvati sarà approvata, entro i successivi 60 giorni, da un
apposito decreto del ministero dell’Economia.
Al momento il bilancio previsionale dell’Inail
per il 2006 non risulta approvato, quindi non è possibile quantificare le
risorse che si renderanno disponibili per tale programma
Ordine del giorno: Legge obiettivo
per le città ed edilizia residenziale
L’Aula della Camera dei Deputati
ha approvato gli ordini del giorno promossi dall’ANCE,
aventi ad oggetto:
-
apposito fondo per il finanziamento degli
interventi attuativi di tale Legge;
- misure di politica abitativa,
con cui si impegna il Governo a varare un programma
straordinario di edilizia agevolata per la
proprietà e la locazione, anche con i
fondi non ancora impegnati dei programmi di competenza del Ministero
delle infrastrutture e quelli di cui
all’art. 3, comma 108, Legge 350/2003.
Aspetti normativi
Comma 88: Sanatoria edilizia per
gli immobili delle Ferrovie dello Stato
La norma prevede la sanatoria
edilizia degli immobili, indipendentemente dalla destinazione d’uso,
appartenenti alle Ferrovie dello Stato s.p.a. o alle sue società controllate
disponendo una presunzione di conformità degli stessi alla legge vigente al
momento della loro costruzione.
Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della legge (ossia dal 1° gennaio 2006) dette società, o gli
eventuali acquirenti degli immobili, potranno richiedere al Comune la
dichiarazione di regolarità urbanistica ed edilizia
eventualmente mancante.
Per ottenere la
sanatoria dovrà essere presentata al Comune, nel cui territorio è sito
l’immobile, apposita domanda alla quale andrà allegata: una documentazione
fotografica della parte dell’edificio da sanare; una perizia giurata qualora
l’opera sia superiore a
In base al principio del silenzio
assenso, infine, salvo che il Comune non attesti, entro 60 giorni dal
ricevimento della domanda, l’esistenza di un abuso non sanabile, la
dichiarazione presentata varrà come titolo abilitativo in sanatoria.
Comma 329: Aggiornamento importi
sanzioni pecuniarie
Viene disposto l’aggiornamento degli
importi fissi delle sanzioni pecuniarie civili, amministrative e penali.
L’aumento non è automatico con l’entrata in vigore della legge Finanziaria
2006, ma sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da adottarsi entro il 28 febbraio 2006.
Al riguardo si sottolinea che la norma desta dubbi di legittimità quanto
meno nella parte in cui demanda ad un DPCM l’aggiornamento delle sanzioni
penali e amministrative, in considerazione della riserva di legge che
Commi 366-372: Distretti
produttivi
Il sistema produttivo italiano ha
come peculiarità la
presenza sul territorio dei distretti industriali specializzati, fino ad oggi,
in produzioni manifatturiere. I commi in esame introducono una nuova
definizione di distretti e ne ampliano l’ambito di intervento.
Una prima indicazione sulle nuove
caratteristiche è contenuta nel comma 366 che
definisce i distretti produttivi quali libere aggregazioni di imprese
articolate sul piano territoriale e funzionale, con l’obiettivo di accrescere
lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza
nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà
verticale e orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le
associazioni imprenditoriali.
Il modello tradizionale dei
distretti viene, dunque, rivisitato, comprendendo una nozione nuova, quella di
distretto funzionale che prescinde da uno specifico territorio e si sviluppa
come integrazione dell’offerta di beni e servizi da parte di imprese che
svolgono attività complementari o comunque connesse.
Ferma restando l’individualità
delle imprese e la libera adesione al distretto, i commi che seguono prevedono
una piattaforma comune alla quale possono aderire le imprese sul piano fiscale,
amministrativo e finanziario
e, in questo ambito, particolare attenzione è prestata ai
progetti di ricerca e sviluppo.
E’ prevista una fase sperimentale
della normativa nei riguardi di uno o più distretti che saranno individuati con
decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, decreto che dovrà definire
anche le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti
produttivi.
Comma 482: Dismissioni immobili militari
La norma stabilisce la procedura
per la dismissione di un ulteriore lotto di immobili militari che verranno individuati con successivo decreto ministeriale. Le
operazioni di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione di tali beni sono
effettuate direttamente dal Ministero della difesa, che si potrà avvalere anche
del supporto tecnico-operativo di società pubbliche o a partecipazione
pubblica, con particolare esperienza nel settore immobiliare. In particolare il Ministero della difesa –
direzione generale dei lavori e del demanio – provvede alla determinazione del
valore di tali beni, previo parere di una apposita
commissione, nonché alla fissazione dei criteri di cessione, agli enti locali
interessati, di una quota del 5% della plusvalenza economica realizzata a
seguito del processo di valorizzazione.
Qualora il valore del singolo bene, così determinato, sia inferiore a
400 mila euro le operazioni di alienazione e permuta potranno essere
effettuate a trattativa privata. Il
Ministero della difesa è tenuto, inoltre, a comunicare l’elenco degli immobili
da dismettere al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale, entro
quarantacinque giorni, si dovrà pronunciare in ordine alla verifica
dell’interesse storico-artistico, al fine di individuare gli immobili soggetti
a tutela. Peraltro la norma stabilisce
che le approvazioni e le autorizzazioni, previste dal D.Lgs. n. 42 del 2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), siano rilasciate o negate entro il
termine di novanta giorni, dalla ricezione dell’istanza.
Commi 597– 600: Dismissioni
immobili IACP
Viene prevista la semplificazione, da
attuarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, delle
procedure inerenti l’alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio
degli IACP, o altri enti comunque denominati, al fine di utilizzare i proventi
ricavati per: la realizzazione di nuovi alloggi; il contenimento degli oneri
dei mutui sottoscritti dalle giovani coppie per la “prima casa”; il recupero di
quartieri degradati; il sostegno delle famiglie in stato di bisogno. Per ottimizzare le procedure di dismissioni
la norma consente agli enti proprietari di affidare la gestione complessiva
delle attività di vendita a soggetti appositamente individuati di comprovata
professionalità nel settore immobiliare (analogamente quindi a quanto avvenuto
in passato per le dismissioni militari, degli enti previdenziali ecc.).