AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI - PUBBLICATA
(D.Lgs. 21/11/05, n.
In attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 32/2005, il
Governo ha provveduto al riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di
merci per conto di terzi e al raccordo con la disciplina delle condizioni e dei
prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi.
È stata, inoltre, data attuazione alla direttiva n.
2003/59/CE, relativa a qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di
passeggeri.
Superamento tariffe
obbligatorie e contrattazione dei prezzi
Dal 28 febbraio 2006, ovvero
dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali relativi:
- alla determinazione dei modelli contrattuali tipo
per facilitare l’uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su
strada;
- alle modalità e ai tempi per l’adozione di sistemi
di certificazione di qualità ;
- all’adozione di un modello di lista di controllo,
che sono emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo in commento, se anteriore, é abrogato il sistema
delle tariffe obbligatorie a forcella per l’esercizio dell’attività di
autotrasporto.
A decorrere dalla stessa data, i corrispettivi per i
servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera
contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.
Accordi volontari
Le organizzazioni associative di vettori e di utenti
dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, al fine
di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in
materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. Tali accordi
possono prevedere l’adozione di un indice di riferimento per la variazione
annuale dei costi, con particolare riguardo all’andamento del costo del
carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le
parti.
Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati
prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui sopra,
mantengono la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Responsabilità di vettore, committente del caricatore
e proprietario della merce
Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci
su strada, il vettore é tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e
della sicurezza sociale e risponde della violazione di tali disposizioni.
Le sanzioni previste per l’esercizio abusivo
dell’autotrasporto si applicano al committente, al caricatore e al proprietario
della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia
provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando
condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad
un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad
effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle
merci trasportate.
In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada
stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale é
stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della
circolazione stradale, il vettore, il committente, nonché il caricatore e il
proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni
al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in
concorso con lo stesso conducente, qualora le modalità di esecuzione della
prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino
incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla
sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità sia
accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale.
Sono nulli e privi di effetti gli atti e i
comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle
sanzioni applicate al committente, al caricatore e al proprietario della merce
in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
Accertamento della responsabilità
L’accertamento della responsabilità può essere
effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa
dall’autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti,
mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di
accompagnamento prevista. In caso di mancata esibizione del contratto di
trasporto da parte del conducente e qualora dalla restante documentazione
disponibile non sia possibile accertare l’eventuale responsabilità di vettore,
committente, caricatore e proprietario delle merci, l’autorità competente -
entro 15 giorni dalla contestazione della violazione - richiede agli stessi la
presentazione (entro 30 giorni dalla notifica della richiesta) di copia del
contratto e dell’eventuale documentazione di accompagnamento.
Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei
documenti richiesti, qualora dall’esame degli stessi emerga la responsabilità,
l’autorità competente applica le sanzioni. Le stesse sanzioni sono irrogate in
caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine.
Usi e consuetudini per i contratti non scritti
Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di
trasporto di merci su strada stipulati non in forma
scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini
predisposti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Limiti al risarcimento
per perdita o avaria delle cose trasportate
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere
superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o
avariata nei trasporti nazionali e all’importo di cui all’art.
23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, nei
trasporti internazionali.
Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto
L’adozione di sistemi di certificazione di qualità da
parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche
particolarmente sensibili, quali:
- merci pericolose;
- derrate deperibili;
- rifiuti industriali;
- prodotti farmaceutici,
è effettuata allo scopo di offrire agli utenti un
servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza,
razionalizzazione dei costi e competitività.
Controllo della regolarità
amministrativa di circolazione
Il vettore, all’atto della revisione annuale dei
veicoli adibiti al trasporto di merci, é tenuto ad esibire un certificato dal
quale risulti la permanenza dell’iscrizione all’Albo nazionale degli
autotrasportatori.
Qualora un veicolo entri nella disponibilità del
vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, il veicolo stesso
deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di
iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti
in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano
desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di
autotrasporto. La mancanza di tali documenti - accertata dalle autorità
competenti durante la circolazione del veicolo interessato - comporta
l’irrogazione di sanzioni.
Al fine di favorire il controllo su strada della
regolarità dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, con decreto
dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell’Interno - da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo - è approvato un modello di lista di controllo, al quale
attenersi nell’effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al
trasporto delle merci.
Recepimento della
direttiva n. 2003/59 CE
L’attività dei conducenti che effettuano
professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui
guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E,
D e D+E, é subordinata all’obbligo di qualificazione
iniziale e all’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta
di qualificazione del conducente.
Chiunque guidi autoveicoli o motoveicoli essendo
munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o della carta di qualificazione del conducente o di apposita
dichiarazione sostitutiva, é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro