NUOVO
CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA A CARICO DI IMPRESE, SOA E
STAZIONI APPALTANTI CHE BANDISCONO LE GARE DAL 20 FEBBRAIO 2006
Con deliberazione del 26 gennaio 2006, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 31 gennaio 2006, l’Autorità sui Lavori
Pubblici stabilisce che le Amministrazioni che bandiscono le gare d’appalto dal
20 febbraio 2006 e le imprese che vi partecipano dovranno corrispondere alla
stessa il contributo previsto dall’articolo 1, commi da
Con la nuova legge finanziaria, infatti, sono state
ridotte le risorse finanziare garantite alle autorità indipendenti le quali,
nel futuro, dovranno essere gestite utilizzando le risorse che affluiranno
dagli operatori sul mercato di rispettiva competenza; a tale scopo la legge,
per la prima volta, riconosce all’Autorità autonomia finanziaria e contabile.
Gli importi da versare sono rapportati all’importo
posto a base di gara e sono suddivisi nelle seguenti cinque
scaglioni:
importi in gara espressi in euro |
a carico della stazione appaltante
euro |
a carico di ciascun partecipante euro |
fino a 150.000,00 |
50,00 |
20,00 |
fino a 500.000,00 |
150,00 |
30,00 |
fino a 1.000.000,00 |
250,00 |
50,00 |
fino a 5.000.000,00 |
400,00 |
80,00 |
oltre i 5.000.000,00 |
500,00 |
100,00 |
Il versamento da parte dei concorrenti non può essere eluso poiché è condizione indispensabile per partecipare
alla gara a pena di esclusione.
Non è ancora chiaro se, nelle procedure ristrette, la
tassa debba essere corrisposta da tutti i candidati
per poter essere invitati, o solo dai concorrenti invitati che presentano
l’offerta. Per le gare di progettazione l’obbligo scatterà solo
quando sarà estesa la competenza dell’Autorità anche su servizi e
forniture; tale condizione è contenuta nel decreto che darà attuazione alla
delega conferita dalla legge comunitaria (cosiddetto codice «De Lise») di
recepimento della direttiva 2004/18/CE).
Si pubblica di seguito il testo della Deliberazione
dell’Autorità di Vigilanza e della Legge Finanziaria ai commi interessati.
Deliberazione del 26 gennaio 2006
Indicazione delle modalità attuative
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
L’AUTORITA’ PER
VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 5, comma 7, che pone a
carico del bilancio dello Stato la provvista finanziaria necessaria per il
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in
particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del
mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del
bilancio dello Stato;
VISTO l’art. 1, comma 67,
della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi
relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle
contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, nel limite massimo, per
il 2006, dello 0,25% del valore del mercato stesso;
VISTO il finanziamento di 3,850 milioni di euro a
carico del bilancio dello Stato per il
VISTA l’ulteriore attribuzione, a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici e a carico del bilancio dello Stato, di
3,5 milioni di euro, prevista dallo stesso art. 1, comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, peraltro a titolo di mera anticipazione e
da restituire entro il 31 dicembre 2006 al bilancio dello Stato;
RITENUTA la necessità di coprire, per l’anno 2006, i
costi di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per
la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al
mercato di competenza secondo l’entità e le modalità previste dal presente provvedimento;
VISTA la deliberazione di questa Autorità del 14
dicembre 2005, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno
2006;
VISTA la deliberazione di questa Autorità del 4
gennaio 2006, con cui è stata approvato lo schema del presente provvedimento;
VISTA la nota del 4 gennaio 2006, con cui tale schema
è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri;
RILEVATO che è trascorso il termine di venti giorni
previsto dall’art. 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;
VISTA la deliberazione di questa Autorità del 26
gennaio 2006, con cui si è preso atto dell’intervenuta esecutività del presente
provvedimento;
DELIBERA
Articolo 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare un contributo a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nell’entità e con le
modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e
privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 2, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a
procedure di scelta del
contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all’art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
s.m.
Articolo 2
Entità della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1,
lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del
presente provvedimento, i seguenti contributi:
1) Fascia di importo: da
Quota per le stazioni appaltanti: 50,00 euro
Quota per ogni partecipante: 20,00 euro
2) Fascia di importo: da
Quota per le stazioni appaltanti: 150,00 euro
Quota per ogni partecipante: 30,00 euro
3) Fascia di importo: da
Quota per le stazioni appaltanti: 250,00 euro
Quota per ogni partecipante: 50,00 euro
4) Fascia di importo: da
Quota per le stazioni appaltanti: 400,00 euro
Quota per ogni partecipante: 80,00 euro
5) Fascia di importo: oltre 5.000.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 500,00 euro
Quota per ogni partecipante: 100,00 euro
2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono
tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un
contributo pari al 2,5% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo
all’ultimo esercizio finanziario.
Articolo 3
Modalità e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1,
lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della
contribuzione all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del
contraente. Tale pagamento avviene al momento della attribuzione, da parte
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, del codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere
riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di
offerta comunque denominata.
2. I soggetti di cui all’art. 1, lettera b), del
presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale
condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi
sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere
versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione
dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di
gara.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), del
presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall’approvazione del
proprio bilancio.
4. I soggetti contribuenti devono indicare, all’atto
del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti
di cui all’articolo 1, lettere a) e b), del presente
provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura
di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il versamento delle contribuzioni va effettuato
secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici al seguente indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
Articolo 4
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte
dei soggetti di cui all’art. 1 lettere a) e c) secondo le modalità previste dal
presente provvedimento comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva
ai sensi della normativa vigente.
Articolo 5
Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell’attivazione delle procedure
telematiche di riscossione, di cui verrà data notizia
sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il versamento
della contribuzione dovuta dai soggetti di cui all’articolo 1, va effettuato
con le seguenti modalità:
a) presso
b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato
alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di
Roma, contabilità speciale 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici.
Articolo 6
Disposizione finale
1. Il presente
provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno
20 febbraio 2006.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato
(G.U. n. 302 del 29 dicembre 2004, s.o.
n. 211)
Art. 1
67. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65
determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché
le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del
contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità
dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di
opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi
versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo
del mercato di competenza. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può,
altresì, individuare quali servizi siano erogabili a
titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei
servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono
predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura
della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per
cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate
dall’Autorità ai sensi del comma
68. All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: “nella
misura massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma