IMMOBILI DI
INTERESSE STORICO LOCATI - CHIARIMENTI
(Circolare n. 2/E del 17 gennaio 2006)
L’Agenzia delle Entrate con
E’ stato in tal modo superato il precedente
orientamento espresso da ultimo nella Circolare n. 9/E/2005 con la quale era
stato precisato che, in caso di locazione di fabbricati sottoposti a vincolo
storico-artistico, i criteri agevolativi previsti dal citato art. 11, comma 2, della legge 413/1991, potevano trovare
applicazione solo nel caso in cui gli stessi avessero avuto destinazione d’uso
abitativa. Diversamente, sempre in base al precedente orientamento
ministeriale, il reddito derivante dall’affitto di immobili vincolati, aventi
destinazione d’uso diversa da quella residenziale (es. uffici, negozi,
laboratori, etc.), doveva determinarsi secondo le regolare ordinarie stabilite
dall’art. 37, comma 4-bis, del TUIR - D.P.R. 917/1986 (ossia, assumendo il
maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto forfetariamente
del 15%, e la rendita catastale). Con la citata Circolare n. 2/E/2006,
l’Amministrazione Finanziaria, per la prima volta, accoglie pienamente l’ormai
consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ammettendo in via
definitiva che il reddito imponibile dei fabbricati sottoposti a vincolo
storico-artistico (ai sensi della legge 1089/1939, ora
D.Lgs. 42/2004) deve essere determinato in ogni caso applicando la minore delle
tariffe d’estimo previste per le abitazioni della relativa zona censuaria, a
prescindere dal fatto che gli stessi siano concessi, o meno, in locazione a
terzi e senza che assuma rilevanza la relativa destinazione d’uso (abitativa o
diversa).
Intendendosi, così, superate
le istruzioni fornite con la precedente Circolare ministeriale n.9/E/2005, gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate
sono stati invitati a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente con i
contribuenti ed a provvedere eventualmente, sulla base dell’innovativo
orientamento espresso nella Circolare n. 2/E/2006, all’abbandono dello stesso.