FINANZIARIA
2006 - CHIARIMENTI
(Comunicato del 25 gennaio 2006)
Con il Comunicato del 25 gennaio 2006, l’Agenzia delle
Entrate ha trasmesso tutte le risposte fornite in occasione del “Forum fiscale
2006 - Tutte le novità della Finanziaria”, organizzato dal
quotidiano Italia Oggi lo scorso 21 gennaio.
In particolare, si segnala che:
- in tema di determinazione del reddito dei fabbricati
abitativi posseduti dalle imprese e concessi in locazione, alla luce delle
modifiche, apportate dall’art. 7, comma 1 del D.L. 203/2005 convertito con
modificazioni in legge 248/2005, all’art. 90 del TUIR DPR 917/1986 (canone di
affitto ridotto delle sole spese sostenute nel periodo d’imposta, debitamente
documentate, riferibili agli interventi di manutenzione ordinaria, entro il
limite del 15% dell’importo del canone stesso), l’Amministrazione precisa che,
con riferimento alla disciplina delle altre spese e dei componenti negativi
relativi gli immobili “patrimoniali”, la nuova disposizione (contenuta nel
secondo comma del citato art. 90) ha carattere speciale e derogatorio rispetto
al principio generale di inerenza dei componenti negativi di reddito.
Pertanto, la norma contiene un divieto assoluto di
deducibilità di tutti i componenti negativi relativi a tali immobili, compresi
anche gli interessi passivi ad essi relativi, sia di
funzionamento, sia di finanziamento;
- per quanto riguarda le modifiche alle regole di
deducibilità dei canoni per i contratti di leasing immobiliare, apportate
dall’art. 5-ter del citato D.L. 203/2005, in sede di conversione in legge
248/2005, all’art. 102,comma 7 del TUIR DPR 917/1986
(estensione al leasing immobiliare del criterio di deducibilità dei canoni già
previsto relativamente ai contratti di leasing mobiliare, con il vincolo
ulteriore che il medesimo contratto di leasing immobiliare abbia una durata
minima che varia tra 8 e 15 anni), l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti
relativamente alla particolare ipotesi di leasing relativo ad un immobile
realizzato in appalto (cd “leasing appalto”).
In particolare, ai fini dell’applicazione delle nuove
disposizioni, per espressa previsione normativa applicabili ai contratti
stipulati a decorrere dal 4 dicembre 2005 (data successiva a quella di entrata
in vigore della legge 248/2005 che ha convertito il D.L. 203/2005), nell’ambito
del “leasing appalto”, rileva il momento della stipula del contratto, nel quale
viene individuata l’opera che il locatore deve
realizzare e stabilite le condizioni del leasing, restando in tal modo
ininfluenti le vicende relative alla decorrenza del contratto e, di
conseguenza, alla consegna dell’opera medesima;
- con riferimento alle novità introdotte dai commi 496
e 497 dell’articolo unico della legge 266/2005 (legge
finanziaria 2006), in tema tassazione delle cessioni immobiliari, in sintesi,
l’Amministrazione finanziaria precisa quanto segue:
- il nuovo regime opzionale di tassazione delle
plusvalenze immobiliari (c.496), realizzate a seguito
della cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non
più di 5 anni [1] nonchè, in ogni caso, di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria, che prevede l’applicazione di un’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 12,50%, non può applicarsi
nell’ipotesi di cessione di abitazioni acquisite nell’esercizio dell’attività
edile, come corrispettivo dell’opera prestata in esecuzione di un contratto
d’appalto.
Occorre, innanzitutto, premettere che l’acquisto di
tali unità immobiliari costituisce per l’imprenditore edile un pagamento in
natura (in luogo di denaro), relativo ad un servizio fornito, e come tale
avente, ai fini delle imposte dirette, la natura di reddito d’impresa. In fase
di successiva cessione delle abitazioni da parte dell’imprenditore che le ha
ricevute in permuta, il maggior valore relativo ai medesimi immobili non può
considerarsi una plusvalenza tassabile come reddito diverso, poichè realizzato
nell’esercizio dell’attività d’impresa e, quindi, fuori dall’applicazione
dell’art. 67 del TUIR DPR 917/1986, che dispone esplicitamente che non possono
essere considerati redditi diversi quelli conseguiti nell’esercizio di arti o
professioni o di imprese commerciali o da snc e sas.
Specularmente, l’acquirente di tali immobili a
destinazione abitativa, non potrà avvalersi delle disposizioni agevolative di
cui al c. 497 dell’art. 1 della legge 266/2005 (applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sul valore catastale delle
medesime abitazioni cedute pari alla rendita catastale, rivalutata del 5% e
moltiplicata per il coefficiente di 120, o di 110 se l’immobile costituisce una
“prima casa” per il soggetto acquirente), poichè è lo stesso c.
- rientra, inoltre, nell’ambito di applicazione del c.
497, della citata legge finanziaria 2006, anche l’acquisto separato di unità
immobiliari che l’acquirente intenda destinare a
pertinenza di una unità abitativa, purchè risulti nell’atto di acquisto la
destinazione pertinenziale di tali immobili;
- nel caso di più venditori, l’opzione per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva al 12,50%, di cui al c. 496 dell’art. 1 della legge
266/2005, può essere esercitata anche solo dai soggetti che abbiano
interesse ad avvalersene.
Si precisa, infine, che tali risposte rappresentano
mere anticipazioni degli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate che
necessitano, comunque, di una successiva conferma nell’ambito di specifici
provvedimenti amministrativi (circolari o risoluzioni).
[1] Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione
o donazione e le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo
intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.