SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS N. 626/1994 - MEDICO
COMPETENTE - NOTA DEL MINISTERO
DEL LAVORO
Il
medico competente, che nelle aziende si occupa delle misure per la tutela della
salute dei lavoratori, non può essere un collaboratore di una struttura che
presta servizi di tipo sanitario, e tra questi anche la medicina del lavoro.
È
quanto precisato dal Ministero del lavoro con la nota n. 3148 del 22 dicembre
Il quesito prospettato
dall’Associazione commercianti riguarda l’articolo 17, comma 5, del decreto
legislativo n. 626/94, secondo cui il medico competente può svolgere la propria
opera in qualità di:
- dipendente di una
struttura esterna, pubblica o privata, convenzionata con l’azienda;
- libero professionista;
- dipendente del datore di
lavoro.
Nonostante questo quadro,
per la predetta Associazione nulla osterebbe alla possibilità di un rapporto di
collaborazione tra una struttura privata e un medico del lavoro esterno. In
questo modo la struttura sanitaria offrirebbe alle aziende anche servizi di
medicina del lavoro e il medico competente collaboratore svolgerebbe la
funzione che gli è propria per conto della compagine sanitaria presso le
imprese, utilizzando i laboratori e tutti gli altri supporti della struttura privata.
Questa impostazione, però, viene respinta dal Ministero in base alla lettera del citato
decreto legislativo n. 626/94 e alla luce dei compiti e delle responsabilità
del medico competente.
La collaborazione tra
medico competente e struttura privata - secondo il Ministero del lavoro - non
pare trovare alcuna giustificazione nella lettera della legge che disciplina
dettagliatamente il profilo funzionale del medico stesso senza prevedere in alcun modo
la possibilità di instaurare rapporti di lavoro di natura autonoma tra il
medico stesso e la struttura incaricata.
Anzi, la norma prevede che
il medico competente - quando opera in una struttura esterna convenzionata con l’azienda presso
cui segue la sicurezza del lavoro - deve essere dipendente e tale scelta è
diretta a soddisfare la ratio di certezza nell’imputazione delle responsabilità.
Per il Ministero, inoltre,
non pare possibile un’interpretazione estensiva della norma stessa la quale,
come tutte le norme in materia di sicurezza, va interpretata attenendosi al
principio di tassatività.
In termini generali, il
controllo sanitario affidato al medico competente rappresenta uno dei momenti
essenziali della sicurezza
del lavoro. Al medico viene demandato un insieme di
delicate attribuzioni, con ampie potestà decisionali, alcune delle quali sanzionate
penalmente.