MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2006 - TERMINE
CONSEGNA 15 MARZO 2006
Sul Supplemento
Ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, è stato
pubblicato il provvedimento 25 novembre 2005 dell’Agenzia delle Entrate, che ha
approvato, con le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica
(CUD 2006) riguardante l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi
di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2005, delle indennità
di fine rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute operate, delle
deduzioni e delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed
assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps.
Termini di consegna
La certificazione deve
essere rilasciata in duplice copia al dipendente entro il termine del 15
marzo 2006 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di
cessazione del rapporto di lavoro. Se la richiesta è effettuata prima che siano
liquidate le ultime competenze soggette a tassazione ordinaria, i dodici giorni
decorrono da tale liquidazione. Al dipendente devono essere consegnate,
unitamente alla certificazione unica, che può essere sottoscritta anche
mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni (Allegato 1 Informazioni
per il contribuente) ed il modello integrativo per la destinazione del 5 per
mille dell’Irpef per le finalità di cui alla Legge n.
266/2005 (ad esempio sostegno al volontariato, alle associazioni di promozione
sociale, finanziamento della ricerca scientifica).
Modalità generali di compilazione
Lo schema di
certificazione CUD 2006 può essere utilizzato anche per certificare i dati
relativi agli anni successivi al 2005, fino all'approvazione di una nuova
certificazione. Qualora
il sostituto d'imposta abbia già provveduto a consegnare al sostituito la
certificazione unica, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del
rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2005, i dati previsti nello schema CUD
2006, e non presenti nella certificazione già consegnata, devono essere
contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già
certificati, da rilasciare entro il 15 marzo 2006.
Nel nuovo schema di certificazione di rilievo si segnalano le
modifiche nella sezione relativa ai “Dati fiscali” resesi necessarie per le
novità introdotte in materia nell’anno 2005 e per la sensibile riduzione dei
dati da indicare nella parte previdenziale.
Anche per il CUD 2006 va rilevata la presenza in allegato alle
“Istruzioni per il datore di lavoro” della tabella B “Codifica annotazioni”. Le
informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle
annotazioni sono riportate nella citata tabella B e distinte per codice che,
nella nuova versione, è alfabetico anziché numerico, come era nella versione
precedente. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà indicare nelle
annotazioni la descrizione riportata nella citata tabella con il corrispondente
codice. Resta fermo l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per
qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda
fornire al sostituito.
Di seguito si
riepilogano le modalità di compilazione dei principali punti di interesse del
CUD 2006.
Dati generali (Parte A)
Il punto 8
deve essere compilato per indicare particolari situazioni relative alla deducibilità dei contributi e premi versati ai fondi di
previdenza complementare, utilizzando eventualmente l’apposito codice,
rilevabile dalle istruzioni allegate al modello di certificazione in parola.
Per i lavoratori del settore edile che
si sono iscritti a Prevedi, nel punto 8, non dovrà
essere indicato alcun codice. Per i lavoratori non iscritti, invece, andrà
indicato il codice "4".
Si segnala inoltre la presenza del
riquadro relativo al domicilio fiscale del lavoratore alla data del 31 dicembre
2005 o alla data, se antecedente, della risoluzione del rapporto di lavoro.
Dati fiscali (Parte B)
Nel punto 1 deve
essere indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di
quelli a questi assimilati (le collaborazioni a progetto) per i quali è
possibile fruire teoricamente della deduzione di cui all'art.11
Tuir (no tax area). Pertanto, nel punto 1 devono essere indicati i citati
redditi al netto degli oneri deducibili di cui all'art.10
Tuir, che andranno indicati nel
punto 26, al netto dei contributi alla previdenza complementare, che
andranno indicati nel punto 28, al netto, infine, dei contributi previdenziali
e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. Peraltro, si
sottolinea che tali redditi sono da indicare sia al lordo della deduzione di
cui all'art.11 del Tuir (no
tax area) effettivamente riconosciuta dal
sostituto al percipiente, che dovrà essere
indicata al punto 17 sia al lordo della deduzione di
cui all’art.12 del Tuir
(deduzione per oneri familiari) effettivamente
riconosciuta dal sostituto al percipiente, che
dovrà essere indicata al punto 18. Pertanto l'importo evidenziato al punto
1 può non coincidere con l'imponibile fiscale in quanto viene
riportato al lordo della no tax area e della
deduzione per oneri familiari ove spettanti.
Per i lavoratori che,
avendo maturato i requisiti minimi per l’accesso alla pensione di anzianità,
hanno esercitato la facoltà di rinuncia all’accredito della contribuzione Ivs ed hanno quindi fruito del cosiddetto “bonus”, nel
punto 1 devono essere indicati i compensi erogati al netto delle quote di
retribuzione derivanti dall’esercizio della suddetta facoltà (c.d. “bonus”). Di
tali quote dovrà essere data indicazione nelle annotazioni, utilizzando il
codice AG distinguendo la parte di contributi previdenziali a carico del datore
di lavoro da quella a carico del lavoratore.
Nella
casella del punto 3 devono essere indicati
il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i
quali il percipiente ha diritto alla deduzione di
euro 4.500 prevista dall’art.11 del Tuir. Nel caso il rapporto di lavoro abbia avuto una durata
inferiore all’anno, nelle annotazioni, utilizzando il
codice AK, deve essere indicata la data di inizio e di termine del rapporto stesso.
Il punto 3 va compilato anche qualora il sostituito abbia chiesto al sostituto
d'imposta che non gli venga riconosciuta la deduzione
spettante ai sensi del citato art.11 Tuir. (no tax
area). In tale circostanza nessun importo dovrà essere indicato al punto 17 e dovrà essere barrata la casella 36 (si veda
più avanti).
Si ricorda infine che i
giorni utili sono al massimo 365.
Nei punti 6 e 7
vanno indicati, rispettivamente, gli importi delle addizionali regionali e
comunali che, si ricorda, sono stati determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e quindi al lordo della no tax area, ma al netto della deduzione per oneri di
famiglia. Nel caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, e dunque nel
caso di prelievo delle addizionali in un’unica soluzione, nelle annotazioni il
sostituto deve indicare che tali importi sono stati trattenuti per intero,
utilizzando la dicitura contenuta nella tabella B ed il relativo codice AN.
Nel
punto 17 deve essere indicato l'importo della
deduzione ex art.11 Tuir
(no tax area) effettivamente riconosciuta. Il punto
deve essere lasciato in bianco qualora il sostituito abbia chiesto al sostituto
di non applicare la deduzione in parola. Le istruzioni precisano che in caso di
rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata
inferiore all'anno, anche la deduzione base, pari a
3.000 euro, deve essere ragguagliata al periodo di lavoro, salva l'ipotesi in
cui il sostituito abbia richiesto l'applicazione della stessa in misura intera
e la deduzione risulti effettivamente spettante. Quando la deduzione base è
stata ragguagliata al periodo di lavoro il sostituto deve darne informazione
nelle annotazioni utilizzando la dicitura contenuta nella tabella B ed il
relativo codice AP.
Nel
punto 18
deve essere indicato l’importo totale delle deduzioni spettanti per oneri di
famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir.
Infine le istruzioni
precisano in ordine alle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del Tuir (no tax area e deduzioni per
oneri di famiglia) che, nel caso in cui il sostituito abbia comunicato al
sostituto l'ammontare di altri redditi posseduti ai fini della precisa
determinazione delle deduzioni spettanti, nelle annotazioni dovrà essere
indicato l'importo di tali redditi con evidenziazione separata del reddito
della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze se compresi
nell'ammontare comunicato, riportando quanto indicato nella tabella B ed il
relativo codice AQ.
Nel
punto 19
deve essere indicato
il totale imponibile Irpef sul quale sono state applicate
le aliquote per scaglioni di reddito. Tale importo è la risultante della somma
dei redditi indicati ai punti 1 e 2 al netto della no tax area e delle deduzioni per oneri di famiglia
effettivamente riconosciute.
Nel
punto 26 deve essere indicato il totale degli
oneri deducibili dall’imponibile ai sensi dell’art.10
del Tuir, ad esclusione dei contributi destinati alla
previdenza complementare, da indicare nei successivi punti e di cui si dirà più
avanti. Il sostituto d’imposta, oltre a riportare l’importo totale nella
relativa casella, deve indicare analiticamente le singole voci nelle
annotazioni, utilizzando il codice AR della tabella B, evidenziando che tali
importi, riconosciuti dal datore di lavoro, non devono essere riportati
nell’eventuale dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.
Per quanto riguarda i contributi versati alla previdenza
complementare, da indicare nei punti 28, 29 e 30, si rammenta che la disciplina
fiscale è contenuta nell’art. 10, lett. e-bis) del Tuir,
come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. n.47/2000. La norma prevede la deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza
complementare nella misura massima del 12% del reddito complessivo del
soggetto, e con il limite assoluto di euro 5.164,57. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, la deduzione
fiscale compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della
quota di T.F.R. destinata alle forme pensionistiche
complementari e, comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di
euro 5.164,57.
Nel punto 28 va indicato il totale dei contributi
e premi, diversi dal T.F.R.,
complessivamente versati dal datore di lavoro e dal lavoratore esclusi
dall’imponibile, mentre nel punto 29 deve essere riportato
l’importo dei contributi e premi che concorrono a formare il reddito, ad
esempio perché eccedenti i limiti di deducibilità
indicati nel citato art.10, lett. e-bis)
del TUIR. Infine, nel punto 30 deve
essere indicato l’importo del T.F.R. destinato al
fondo di previdenza complementare con riferimento agli iscritti a tali forme in
data successiva al 28 aprile 1993.
Nel punto
33 vanno
indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal
sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
Detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni
(cod. AV) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei
redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese
sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi.
La
casella del punto 35
va barrata se il sostituito ha chiesto, nel corso del periodo d’imposta,
l’applicazione di un’aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al
periodo di paga dei vari scaglioni annui di reddito.
La casella del punto 36
va barrata qualora, su richiesta del sostituito il
sostituto non abbia riconosciuto la deduzione di cui all’articolo 11 del Tuir (no tax area)
Nei punti da
In particolare nel punto 68 si deve indicare
l’ammontare complessivo del T.F.R. corrisposto,
diminuito di quanto destinato al Fondo Pensioni, e
comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001,
al netto della relativa imposta sostitutiva dell’11%.
Le istruzioni precisano, inoltre, che relativamente al T.F.R. e alle altre indennità e somme, il sostituto deve
indicare gli importi in parola, nelle annotazioni, distinguendo tra quelli
maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001, e
utilizzando il codice AY della tabella B.
Nel punto 70 va
indicato, per il T.F.R.,
l’importo delle ritenute operate dal sostituto nell’anno di imposta 2005. Non
va indicato nel punto in questione l’importo dell’imposta sostitutiva dell’11%.
L’ammontare dell’imposta sostituiva maturata dal 1° gennaio 2001 andrà peraltro
indicato nelle annotazioni con il codice BA.
Dati previdenziali ed
assistenziali (Parte C)
Come già accennato la parte
previdenziale del CUD 2006 presenta una sensibile riduzione delle informazioni
richieste rispetto agli anni precedenti. In particolare i campi da compilare
riguardano: la retribuzione imponibile, le ritenute previdenziali e i mesi per
i quali è stata presentata la denuncia mensile Emens.
Per tale ultimo aspetto le istruzioni precisano che nel caso in cui sia
stata presentata per tutti i mesi dell’anno
Nel punto 4 deve
essere indicato l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute
nell’anno solare, sia intere che ridotte comprendendovi sia il 18,50% versato
alla Cassa Edile a titolo di gratifica natalizia e ferie, sia il 4,95% per i
permessi retribuiti (pagati direttamente dal datore di lavoro), sia infine il
15% delle somme versate alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie e gratifica natalizia e soggette
a contribuzione di previdenza ed assistenza.