MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2006 - TERMINE CONSEGNA 15 MARZO 2006

Sul Supplemento Ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, è stato pubblicato il provvedimento 25 novembre 2005 dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica (CUD 2006) riguardante l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2005, delle indennità di fine rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute operate, delle deduzioni e delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps.

Termini di consegna

La certificazione deve essere rilasciata in duplice copia al dipendente entro il termine del 15 marzo 2006 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se la richiesta è effettuata prima che siano liquidate le ultime competenze soggette a tassazione ordinaria, i dodici giorni decorrono da tale liquidazione. Al dipendente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni (Allegato 1 Informazioni per il contribuente) ed il modello integrativo per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef per le finalità di cui alla Legge n. 266/2005 (ad esempio sostegno al volontariato, alle associazioni di promozione sociale, finanziamento della ricerca scientifica).

Modalità generali di compilazione

Lo schema di certificazione CUD 2006 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2005, fino all'approvazione di una nuova certificazione. Qualora il sostituto d'imposta abbia già provveduto a consegnare al sostituito la certificazione unica, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2005, i dati previsti nello schema CUD 2006, e non presenti nella certificazione già consegnata, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il 15 marzo 2006.

Nel nuovo schema di certificazione di rilievo si segnalano le modifiche nella sezione relativa ai “Dati fiscali” resesi necessarie per le novità introdotte in materia nell’anno 2005 e per la sensibile riduzione dei dati da indicare nella parte previdenziale.

Anche per il CUD 2006 va rilevata la presenza in allegato alle “Istruzioni per il datore di lavoro” della tabella B “Codifica annotazioni”. Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni sono riportate nella citata tabella B e distinte per codice che, nella nuova versione, è alfabetico anziché numerico, come era nella versione precedente. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà indicare nelle annotazioni la descrizione riportata nella citata tabella con il corrispondente codice. Resta fermo l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.

Di seguito si riepilogano le modalità di compilazione dei principali punti di interesse del CUD 2006.

Dati generali (Parte A)

Il punto 8 deve essere compilato per indicare particolari situazioni relative alla deducibilità dei contributi e premi versati ai fondi di previdenza complementare, utilizzando eventualmente l’apposito codice, rilevabile dalle istruzioni allegate al modello di certificazione in parola.

Per i lavoratori del settore edile che si sono iscritti a Prevedi, nel punto 8, non dovrà essere indicato alcun codice. Per i lavoratori non iscritti, invece, andrà indicato il codice "4".

Si segnala inoltre la presenza del riquadro relativo al domicilio fiscale del lavoratore alla data del 31 dicembre 2005 o alla data, se antecedente, della risoluzione del rapporto di lavoro.

Dati fiscali (Parte B)

Nel punto 1 deve essere indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati (le collaborazioni a progetto) per i quali è possibile fruire teoricamente della deduzione di cui all'art.11 Tuir (no tax area). Pertanto, nel punto 1 devono essere indicati i citati redditi al netto degli oneri deducibili di cui all'art.10 Tuir, che andranno indicati nel punto 26, al netto dei contributi alla previdenza complementare, che andranno indicati nel punto 28, al netto, infine, dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. Peraltro, si sottolinea che tali redditi sono da indicare sia al lordo della deduzione di cui all'art.11 del Tuir (no tax area) effettivamente riconosciuta dal sostituto al percipiente, che dovrà essere indicata al punto 17 sia al lordo della deduzione di cui all’art.12 del Tuir (deduzione per oneri familiari) effettivamente riconosciuta dal sostituto al percipiente, che dovrà essere indicata al punto 18. Pertanto l'importo evidenziato al punto 1 può non coincidere con l'imponibile fiscale in quanto viene riportato al lordo della no tax area e della deduzione per oneri familiari ove spettanti.

Per i lavoratori che, avendo maturato i requisiti minimi per l’accesso alla pensione di anzianità, hanno esercitato la facoltà di rinuncia all’accredito della contribuzione Ivs ed hanno quindi fruito del cosiddetto “bonus”, nel punto 1 devono essere indicati i compensi erogati al netto delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio della suddetta facoltà (c.d. “bonus”). Di tali quote dovrà essere data indicazione nelle annotazioni, utilizzando il codice AG distinguendo la parte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro da quella a carico del lavoratore.

Nella casella del punto 3 devono essere indicati il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di euro 4.500 prevista dall’art.11 del Tuir. Nel caso il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore all’anno, nelle annotazioni, utilizzando il codice AK, deve essere indicata la data di inizio e di termine del rapporto stesso. Il punto 3 va compilato anche qualora il sostituito abbia chiesto al sostituto d'imposta che non gli venga riconosciuta la deduzione spettante ai sensi del citato art.11 Tuir. (no tax area). In tale circostanza nessun importo dovrà essere indicato al punto 17 e dovrà essere barrata la casella 36 (si veda più avanti).

Si ricorda infine che i giorni utili sono al massimo 365.

Nei punti 6 e 7 vanno indicati, rispettivamente, gli importi delle addizionali regionali e comunali che, si ricorda, sono stati determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e quindi al lordo della no tax area, ma al netto della deduzione per oneri di famiglia. Nel caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, e dunque nel caso di prelievo delle addizionali in un’unica soluzione, nelle annotazioni il sostituto deve indicare che tali importi sono stati trattenuti per intero, utilizzando la dicitura contenuta nella tabella B ed il relativo codice AN.

Nel punto 17 deve essere indicato l'importo della deduzione ex art.11 Tuir (no tax area) effettivamente riconosciuta. Il punto deve essere lasciato in bianco qualora il sostituito abbia chiesto al sostituto di non applicare la deduzione in parola. Le istruzioni precisano che in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno, anche la deduzione base, pari a 3.000 euro, deve essere ragguagliata al periodo di lavoro, salva l'ipotesi in cui il sostituito abbia richiesto l'applicazione della stessa in misura intera e la deduzione risulti effettivamente spettante. Quando la deduzione base è stata ragguagliata al periodo di lavoro il sostituto deve darne informazione nelle annotazioni utilizzando la dicitura contenuta nella tabella B ed il relativo codice AP.

Nel punto 18 deve essere indicato l’importo totale delle deduzioni spettanti per oneri di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir.

Infine le istruzioni precisano in ordine alle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del Tuir (no tax area e deduzioni per oneri di famiglia) che, nel caso in cui il sostituito abbia comunicato al sostituto l'ammontare di altri redditi posseduti ai fini della precisa determinazione delle deduzioni spettanti, nelle annotazioni dovrà essere indicato l'importo di tali redditi con evidenziazione separata del reddito della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze se compresi nell'ammontare comunicato, riportando quanto indicato nella tabella B ed il relativo codice AQ.

Nel punto 19 deve essere indicato il totale imponibile Irpef sul quale sono state applicate le aliquote per scaglioni di reddito. Tale importo è la risultante della somma dei redditi indicati ai punti 1 e 2 al netto della no tax area e delle deduzioni per oneri di famiglia effettivamente riconosciute.

Nel punto 26 deve essere indicato il totale degli oneri deducibili dall’imponibile ai sensi dell’art.10 del Tuir, ad esclusione dei contributi destinati alla previdenza complementare, da indicare nei successivi punti e di cui si dirà più avanti. Il sostituto d’imposta, oltre a riportare l’importo totale nella relativa casella, deve indicare analiticamente le singole voci nelle annotazioni, utilizzando il codice AR della tabella B, evidenziando che tali importi, riconosciuti dal datore di lavoro, non devono essere riportati nell’eventuale dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.

Per quanto riguarda i contributi versati alla previdenza complementare, da indicare nei punti 28, 29 e 30, si rammenta che la disciplina fiscale è contenuta nell’art. 10, lett. e-bis) del Tuir, come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. n.47/2000. La norma prevede la deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare nella misura massima del 12% del reddito complessivo del soggetto, e con il limite assoluto di euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, la deduzione fiscale compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di T.F.R. destinata alle forme pensionistiche complementari e, comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57.

Nel punto 28 va indicato il totale dei contributi e premi, diversi dal T.F.R., complessivamente versati dal datore di lavoro e dal lavoratore esclusi dall’imponibile, mentre nel punto 29 deve essere riportato l’importo dei contributi e premi che concorrono a formare il reddito, ad esempio perché eccedenti i limiti di deducibilità indicati nel citato art.10, lett. e-bis) del TUIR. Infine, nel punto 30 deve essere indicato l’importo del T.F.R. destinato al fondo di previdenza complementare con riferimento agli iscritti a tali forme in data successiva al 28 aprile 1993.

Nel punto 33 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi.

La casella del punto 35 va barrata se il sostituito ha chiesto, nel corso del periodo d’imposta, l’applicazione di un’aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga dei vari scaglioni annui di reddito.

La casella del punto 36 va barrata qualora, su richiesta del sostituito il sostituto non abbia riconosciuto la deduzione di cui all’articolo 11 del Tuir (no tax area)

Nei punti da 68 a 72 vanno indicati i dati relativi all’ammontare del T.F.R., alle altre indennità, nonché i relativi acconti e le anticipazioni, soggette a tassazione separata erogati nell’anno 2005 ed eventualmente in anni precedenti, nonché le ritenute operate.

In particolare nel punto 68 si deve indicare l’ammontare complessivo del T.F.R. corrisposto, diminuito di quanto destinato al Fondo Pensioni, e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva dell’11%.

Le istruzioni precisano, inoltre, che relativamente al T.F.R. e alle altre indennità e somme, il sostituto deve indicare gli importi in parola, nelle annotazioni, distinguendo tra quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001, e utilizzando il codice AY della tabella B.

Nel punto 70 va indicato, per il T.F.R., l’importo delle ritenute operate dal sostituto nell’anno di imposta 2005. Non va indicato nel punto in questione l’importo dell’imposta sostitutiva dell’11%. L’ammontare dell’imposta sostituiva maturata dal 1° gennaio 2001 andrà peraltro indicato nelle annotazioni con il codice BA.

Dati previdenziali ed assistenziali (Parte C)

Come già accennato la parte previdenziale del CUD 2006 presenta una sensibile riduzione delle informazioni richieste rispetto agli anni precedenti. In particolare i campi da compilare riguardano: la retribuzione imponibile, le ritenute previdenziali e i mesi per i quali è stata presentata la denuncia mensile Emens. Per tale ultimo aspetto le istruzioni precisano che nel caso in cui sia stata presentata per tutti i mesi dell’anno la denuncia Emens va barrato il punto 10, in caso contrario nel punto 11 vanno barrate le caselle relative ai mesi dell’anno in cui non è stata presentata la denuncia in parola.

Nel punto 4 deve essere indicato l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte comprendendovi sia il 18,50% versato alla Cassa Edile a titolo di gratifica natalizia e ferie, sia il 4,95% per i permessi retribuiti (pagati direttamente dal datore di lavoro), sia infine il 15% delle somme versate alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie e gratifica natalizia e soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza.