ANTICIPAZIONE
DEL PREZZO D'APPALTO
L'anticipazione
del prezzo d'appalto in lavori pubblici, già fissata dalla legge
"Merloni", legge n. 109/94, nella misura del 10% è stata ridotta al
5%.
Tale
disposizione è prevista dalla legge finanziaria approvata a fine '96, legge n.
662 del 23/12/1996 (G.U. 28/12/1996, n. 303, supplemento ordinario n. 233), al
comma 91 dell'art. 2.
Il
successivo comma 92 della medesima norma prevede poi che tale riduzione non sia
applicabile ai contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della
legge in questione.
Pertanto
per i lavori la cui aggiudicazione sia avvenuta entro la fine del 1996 dovrà
essere concessa un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, mentre per
quelli aggiudicati a partire dal 1º gennaio 1997 la stessa sarà pari al 5%
dell'importo contrattuale.