AGGIORNAMENTO CATASTALE DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI - NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
(Agenzia
del Territorio, circolare n.1/T/2006 del 3/1/06)
Con
la Circolare n.1/T/2006 del 3 gennaio 2006, l’Agenzia
del Territorio ha fornito nuovi ed ulteriori chiarimenti sulla procedura
relativa all’aggiornamento catastale delle singole unità immobiliari non
dichiarate in catasto, o non più coerenti con i classamenti
catastali.
Come
noto, nell’ambito della lotta al sommerso nel settore immobiliare,
Al
riguardo, conformemente a quanto già precisato con Provvedimento del 16
febbraio 2005 e con la Circolare n.10/T/2005
l’Agenzia del territorio, con ques’ultima Circolare n.1/T/2006, chiarisce ulteriormente quali sono gli
interventi eseguiti sugli immobili che comportano l’obbligo di un aggiornamento
catastale dello stesso, in quanto influenti sulla relativa redditività.
In
particolare, per le singole unità immobiliari assumono rilevanza:
-
le costruzioni di nuove unità fuori terra ed interrate;
-
gli ampliamenti delle unità immobiliari esistenti fuori terra ed interrate, con
variazione della sagoma esterna dell’edificio ovvero della costruzione
interrata, conseguenti per esempio, a:
-
sopraelevazione con realizzazione di nuovi vani;
-
costruzione di vani adiacenti;
-
chiusura e trasformazione di un terrazzo in un vano principale o accessorio;
-
le variazioni di superficie, conseguenti di norma ad interventi di
ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, senza variazione della
sagoma esterna dell’edificio ovvero della costruzione interrata.
Esempi:
-
frazionamento di una unità immobiliare con generazione
di due o più unità;
-
fusione di due o più unità immobiliari;
-
modifica del perimetro di due unità contigue, a seguito del trasferimento di
uno o più vani da un’unità all’altra;
-
ampliamento della superficie di un’unità immobiliare con creazione di solai o
soppalchi praticabili all’interno della volumetria;
-
le variazioni interne alle unità immobiliari, con redistribuzione
e modificazione del numero dei vani principali e/o accessori;
-
le variazioni di destinazione d’uso delle unità immobiliari;
-
gli interventi di riqualificazione delle unità immobiliari, comportanti la
realizzazione o l’integrazione di servizi igienici (che determinano il
passaggio ad una categoria catastale maggiore);
-
altri interventi significativi di riqualificazione delle unità immobiliari
(installazione o integrazione degli impianti, miglioramento delle finiture, ecc....).
Per
quanto riguarda i fabbricati, invece, risultano rilevanti:
-
quelli che hanno perso i requisiti della ruralità
(previsti dal D.P.R. 139/1998);
-
quelli aventi un numero di piani superiore a 2, ove è stato installato uno o
più ascensori;
-
quelli sui quali sono stati operati degli interventi di riqualificazione sulle
parti comuni, sugli impianti tecnologici, etc.
Gli
interventi eseguiti devono aver comportato un incremento di valore (e, quindi,
della redditività) dell’unità immobiliare non inferiore al 15% (soglia
stabilita con il citato Provvedimento del 16 febbraio 2005).
Diversamente,
non comportano l’obbligo di un aggiornamento catastale (in
quanto di norma ininfluenti sul classamento e
sulla rendita):
-
le opere conservative di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie a reintegrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
-
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed
integrare i servizi tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
-
gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo (in questo caso,
tuttavia, tali lavori potrebbero essere assimilati ad interventi di
riqualificazione, per i quali è richiesto l’aggiornamento catastale);
-
gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative
tecniche e di sicurezza, di riparazione e rinnovo di impianti esistenti, di
consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali.
Si
ricorda, infine, che con
1.
il Comune deve notificare ai titolari di diritti reali sugli immobili
interessati la richiesta di aggiornamento degli atti catastali, dandone
comunicazione agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio (da segnalare
che alcuni Comuni inoltrano ai soggetti interessati un primo “avviso bonario”,
ossia una richiesta informale di adempimento). Al riguardo è stato precisato
che i destinatari della notifica sono i possessori delle unità immobiliari
autonome o gli amministratori in caso di unità di uso condominiale;
2.
i soggetti destinatari della richiesta sono tenuti a
presentare, entro i successivi 90 giorni, un atto di aggiornamento catastale
redatto da un professionista abilitato (con
3.
gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio verificano, con carattere
prioritario rispetto agli ordinari accertamenti, le rendite catastali proposte
dai soggetti interessati nell’ambito della procedura di aggiornamento, potendo
convalidare le stesse oppure rettificarle;
4.
al termine della verifica, i medesimi uffici provvedono:
-
all’applicazione (mediane notifica di atto di
accertamento) della sanzioni per tardiva presentazione, nel caso di rendita
proposta convalidata dall’Ufficio;
-
all’applicazione (mediane notifica di atto di accertamento) della sanzioni per
tardiva presentazione ed alla notifica della rendita attribuita unitamente agli
altri elementi censuari, nel caso di rendita proposta rettificata dall’Ufficio.
Si
evidenzia che, nell’ipotesi in cui i destinatari della richiesta di
aggiornamento notificata dal Comune non adempiano alla
stessa nei successivi 90 giorni, gli uffici provinciali dell’Agenzia del
Territorio provvedono all’aggiornamento d’ufficio, sulla base della
documentazione prodotta dal Comune richiedente. In questo caso, al termine
della procedura, i medesimi uffici provvedono all’applicazione delle sanzioni
per tardiva presentazione, al recupero dei tributi, degli interessi e delle
spese sostenute, ed alla notifica della rendita attribuita unitamente agli
altri elementi censuari.