LEASING IMMOBILIARE - NUOVE MODALITÀ DI CALCOLO DELLA DEDUZIONE DEL CANONE
Sul
Supplemento Ordinario n. 195/L alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre
2005, è stata pubblicata la Legge 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione, con
modifiche, del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di
contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria che prevede, tra l’altro, modifiche alle regole di deducibilità dei canoni per i contratti di leasing che
hanno per oggetto beni immobili, previste dall’art.102, comma 7 del TUIR - DPR 917/1986.
In
particolare, con l’art.5-ter, aggiunto in sede di
conversione del D.L. 203/2005, viene ora esteso al
leasing immobiliare il criterio di deducibilità dei
canoni già previsto relativamente ai contratti di leasing mobiliare, ossia la deducibilità viene condizionata dal fatto che la durata del
contratto sia pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito, a norma del D.M. 31 dicembre
Le
nuove disposizioni hanno, comunque, efficacia per i contratti stipulati a
decorrere dal 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della
legge 248/2005). Pertanto, si rammenta che per i contratti stipulati
anteriormente alla suddetta data, la deducibilità
fiscale dei canoni di leasing immobiliare rimane ammessa, secondo le regole
stabilite dall’art.102, comma 7
del TUIR DPR 917/1986, nel testo previgente alla data
di entrata in vigore della legge 248/2005.
Disciplina dei contratti di leasing stipulati fino al 2 dicembre 2005
L’art.102, comma 7, del TUIR, prima dell’intervento delle nuove
disposizioni, prevedeva, in generale, che per i beni acquisiti in locazione
finanziaria, a favore dell’impresa utilizzatrice del bene fosse ammessa la
deduzione dei canoni di locazione a condizione che:
-
la durata del contratto non fosse inferiore alla metà
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma
del D.M. 31.12.1988, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa,
se il contratto aveva per oggetto beni mobili;
-
la durata del contratto non fosse inferiore a 8 anni,
se questo aveva per oggetto beni immobili.
Per
espressa previsione normativa (art.5-ter, comma 2, della legge 248/2005) le suddette regole sono
mantenute per tutti i contratti stipulati in data anteriore al 3 dicembre 2005.
Pertanto,
per un contratto di leasing, stipulato, ad esempio, in data 31.11.2005, che
abbia per oggetto un bene immobile, la deducibilità
dei canoni di leasing rimane ammessa, ricorrendo l’unica condizione che il
contratto sia di durata superiore a 8 anni.
In
sostanza, il costo fiscalmente deducibile da parte dell’l’impresa utilizzatrice
del bene continua ad essere ripartito in tutto l’arco temporale di durata del
contratto, a prescindere dalla durata del periodo di ammortamento previsto per
lo stesso bene immobile, a norma del citato D.M. 31.12.1988, in relazione
all’attività esercitata dalla medesima impresa.
Disciplina dei contratti di leasing stipulati dal 3 dicembre 2005
L’art.102, comma 7, del TUIR, come modificato dalle nuove
disposizioni, stabilisce, invece, che sia esteso al
leasing immobiliare il criterio di deducibilità dei
canoni già previsto relativamente ai contratti di leasing mobiliare.
In
generale, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, a favore dell’impresa
utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che:
-
la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del D.M. 31.12.1988, in
relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, se il contratto ha per
oggetto beni mobili;
-
la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del D.M. 31.12.1988, in
relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, e comunque con un durata minima tra gli 8 anni e i 15 anni, se il contratto
ha per oggetto beni immobili.
Per
quanto concerne i beni immobili, quindi, viene non solo esteso lo stesso
criterio già vigente per i beni mobili, ancorando la deducibilità
dei canoni pagati dall’impresa utilizzatrice alla metà del periodo di
ammortamento, previsto per lo stesso bene ai sensi del citato decreto
ministeriale in relazione all’attività esercitata dall’impresa, ma viene
apposta un’ulteriore condizione, che impone una durata minima del contratto ad
un periodo non inferiore agli 8 anni e non superiore ai 15 anni.
In
altri termini, questo significa che la deducibilità
dei canoni di leasing immobiliare passa attraverso una preliminare verifica di
calcolo.
Sarà,
quindi, necessario:
1.
determinare la vita utile fiscale dell’immobile, pari alla metà del periodo di
ammortamento previsto per lo stesso, in base ai coefficienti stabiliti dal D.M.
31.12.1988 in relazione all’ attività esercitata dall’impresa
utilizzatrice dell’immobile;
2.
verificare se la vita utile fiscale dell’immobile sia compresa tra gli 8 e 15
anni (tra i 96 e i 180 mesi);
Qualora
la vita utile fiscale sia compresa in detto arco temporale, la deduzione è
consentita a condizione che la durata del contratto di leasing non sia inferiore alla vita utile fiscale del medesimo immobile.
Per
esempio:
Coefficiente
stabilito dal D.M. 31.12.1988:
6%
Vita
utile fiscale dell’immobile
(100: 6 x 12) = 200
mesi
200:
2 = 100 mesi > 8 anni (96 mesi)
In
tale ipotesi, i 100 mesi di vita utile fiscale dell’immobile sono compresi tra
gli 8 e i 15 anni (tra 96 e 180 mesi), pertanto il costo dei canoni di leasing
è fiscalmente deducibile se la durata del relativo contratto è pari o superiore
agli 8 anni.
Diversamente,
qualora la vita utile fiscale dell’immobile sia inferiore agli 8 anni, la
deduzione dei canoni sarà consentita a condizione che la durata minima del
contratto sia portata ad almeno 8 anni.
Per
esempio:
Coefficiente
stabilito dal D.M. 31.12.1988:
7%
Vita
utile fiscale dell’immobile
(100: 7 x 12) = 171
mesi
171:
2 = 85 mesi < 8 anni (96 mesi)
In
questo caso, il contratto di leasing dovrà essere stipulato, pena l’indeducibilità dei canoni corrisposti dall’impresa
utilizzatrice, per un periodo almeno pari agli 8 anni, come stabilito dal comma 7 dell’art.102 del DPR
917/1986, così come modificato dall’art.5-ter del
D.L. 203/2005.
Infine,
nell’ulteriore ipotesi in cui la vita utile fiscale dell’immobile sia
addirittura superiore ai 15 anni, la deduzione dei canoni di leasing sarà
ammessa, qualora il relativo contratto abbia durata minima di 15 anni, a
prescindere dalla circostanza che la vita utile fiscale sia
di durata superiore.
Per
esempio:
Coefficiente
stabilito dal D.M. 31.12.1988:
3%
(coefficiente previsto in genere per i beni immobili delle imprese edili)
Vita
utile fiscale dell’immobile
(100: 3 x 12) = 400
mesi
400:
2 = 200 mesi > 15 anni (180 mesi)
In
questo caso, la deducibilità dei canoni di leasing è
consentita, a condizione che il contratto di leasing sia stato stipulato per un
periodo minimo di 15 anni (limite massimo di durata minima del contratto), non
occorrendo che sia stipulato per un periodo superiore, pari alla metà esatta
del periodo di ammortamento.
Considerazioni conclusive
Per
effetto delle modifiche normative introdotte dal citato art. 5-ter del D.L.
203/2005, risulta chiara la ratio del Legislatore che ha inteso così aggravare
le regole di determinazione delle componenti negative del reddito d’impresa,
nello specifico, aumentando sostanzialmente il periodo minimo di durata dei
contratti di leasing immobiliare, necessario affinchè
siano deducibili i relativi canoni corrisposti dalle imprese.
Sull’operatività
delle nuove disposizioni, in attesa dei prossimi chiarimenti
da parte dell’Amministrazione finanziaria, si ritiene sarebbe altresì opportuna
una precisazione in merito alla corretta individuazione della durata minima
necessaria del contratto di leasing (al fine della deducibilità
dei relativi canoni), nella particolare ipotesi di leasing relativo ad un
immobile realizzato in appalto.
In
altri termini, andrebbe chiarito se, nel caso in cui la società di leasing
realizzi in appalto un immobile, al fine di cederlo successivamente in
locazione finanziaria all’impresa utilizzatrice (cd “leasing appalto”), per la
determinazione della durata minima del contratto che consenta di dedurre i canoni corrisposti, sia rilevante la data di stipula
dell’appalto per la costruzione del bene ovvero la consegna dell’immobile ultimato
all’impresa utilizzatrice che ne acquista, di fatto, solo da tale momento la
disponibilità del bene.
Sul
caso in esame, si ritiene che la consegna del bene rilevi quale momento di
avvio effettivo del contratto di leasing, parte integrante del contratto di
“leasing appalto”, che di fatto si compone di un
contratto d’appalto tra fornitore e società di leasing e di un vero e proprio
contratto di leasing tra locatore e locatario.