IVA - ALIQUOTA AGEVOLATA PER L’ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI E
(Ris.
Ag. Entrate 17/1/2006, n. 14/E)
L’Agenzia
delle Entrate conferma l’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 10% a
tutte le fasi di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti (a
condizione che questi possano essere qualificati come rifiuti urbani ovvero
come rifiuti speciali), nonché alle operazioni di realizzazione degli impianti.
Relativamente
agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti
stessi, essi sono assoggettati a IVA con aliquota ordinaria (l’aliquota ridotta
si rende applicabile, limitatamente all’attività di manutenzione ordinaria,
solo se e in quanto questa sia prestazione accessoria e funzionale all’attività
di gestione dei rifiuti).
Il
caso di specie
L’attività
della società istante (convenzionata con la Regione per il trattamento e la
gestione dei rifiuti urbani) è organizzata secondo un Sistema di Gestione
integrata dei Rifiuti, articolato in più fasi:
-
stoccaggio dei rifiuti nelle stazioni di trasferenza;
-
successivo trasferimento degli stessi agli impianti di selezione e biostabilizzazione, per la separazione della frazione umida
dalla frazione secca (destinata all’impianto di termovalorizzazione
con produzione di energia elettrica);
-
smaltimento finale dei rifiuti presso apposita discarica.
In
relazione all’attuazione del sistema integrato e alla conseguente realizzazione
degli impianti necessari, l’azienda ha chiesto di conoscere il trattamento IVA:
-
di tutte le prestazioni di servizi poste in essere per la gestione dei vari
sottosistemi deputati all’espletamento di specifiche funzioni nel ciclo di
trattamento e smaltimento dei rifiuti;
-
degli interventi edilizi necessari per la realizzazione degli impianti
-
della successiva manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli stessi.