IMPOSTE SOSTITUTIVE PER
(Ris. Agenzia Entrate 21/2/2006, n. 33/E)
Per
consentire il versamento - tramite modello F24 - dell’imposta sostitutiva per
la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, da eseguire con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso
alla data del 31 dicembre 2004, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva
sulla rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate (incluse
quelle alla cui produzione o al cui scambio é diretta l’attività dell’impresa),
l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo:
1811, denominato «Imposta
sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - articolo 1, comma 469, legge 23 dicembre 2005, n. 266».
1812, denominato «Imposta
sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili - articolo
1, comma 473, legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Inoltre,
per il versamento - tramite modello F24 - dell’imposta sostitutiva per il saldo
di rivalutazione, è stato istituito il codice tributo:
1813, denominato «Imposta sostitutiva relativa al saldo di rivalutazione di cui all’articolo 1, comma 472, legge 23 dicembre 2005, n. 266».