SICUREZZA
SUL LAVORO - D.LGS. 235/2003 - FORMAZIONE ADDETTI AL
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI - APPROVAZIONE DEI CONTENUTI DEI CORSI
Il comma 6 dell’art. 36-quater e il comma 2 dell’art.
36 quinquies del D. Lgs n.626/94, così come modificato dal D. Lgs.
n. 235/03, prevedono che gli addetti al montaggio,
smontaggio e trasformazione dei ponteggi e i lavoratori che utilizzano sistemi
di accesso e posizionamento mediante funi
ricevano un’adeguata formazione.
Lo stesso D. Lgs. prevede che i soggetti formatori nonchè
la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità dei costi di
formazione siano individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni (cfr. Not. n.
7/2005).
Nella seduta del 26 gennaio 2006
Soggetti formatori
Oltre alle Regioni e Province autonome (direttamente o
tramite strutture accreditate), il Ministero del Lavoro e l’ISPESL, i corsi
possono essere organizzati anche
- dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di genio civile;
- dagli Organismi paritetici (C.P.T) istituiti nel
settore dell’edilizia;
- dalle Scuole Edili.
Per gli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi i corsi possono essere organizzati anche dal Corpo dei Vigili del
Fuoco e dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine.
Caratteristiche dei docenti
È richiesta esperienza formativa documentata almeno
biennale in materia di sicurezza per la parte teorica dei corsi e esperienza
professionale specifica documentata almeno biennale per la parte pratica.
Organizzazione dei corsi
Per ogni corso:
- dovrà essere individuato un responsabile;
- dovrà essere tenuto un registro di presenze dei
partecipanti;
- il numero massimo di partecipanti non dovrà superare
i 30 nel caso dei corsi per ponteggiatori e di 20 nel caso dei corsi per gli
addetti ai sistemi a fune;
- per le attività pratiche il rapporto
istruttori-allievi deve essere non inferiore a 1/5 nel
caso dei ponteggi e non inferiore a 1/4 nel caso delle funi (il testo allegato
contiene un refuso);
- è ammesso un numero massimo di assenze non superiore
al 10% del monte orario complessivo.
Durata, articolazione e metodologia didattica
Nel rimandare ai contenuti dell’accordo si segnala che
la durata complessiva del corso per ponteggiatori è fissata in 28 ore (di cui
la metà per il modulo pratico) e che quella per gli addetti ai sistemi a funi è
fissata in 12 ore per la parte teorica e in 20 ore per ciascuno dei corsi
pratici dedicati, rispettivamente, ai lavori in siti naturali o artificiali e
all’attività lavorativa su albero.
Valutazione e certificazione
La valutazione avverrà sulla base di questionari a
risposta multipla per la parte teorica e sarà integrata con una prova pratica.
Aggiornamento
La durata del corso di aggiornamento quadriennale per
ponteggiatori è fissata in 4 ore e quella del corso quinquennale per addetti al
lavoro su funi in 8 ore.
Preposti ai lavori su funi
Per tali soggetti è previsto un’ulteriore
modulo formativo della durata di 8 ore e un corso di aggiornamento
quinquennale di 4 ore.