SICUREZZA
SUL LAVORO - D.LGS. 195/2003 - ADDETTI E RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -
CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 è
pubblicato l’accordo, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella
riunione del 26 gennaio scorso, con il quale sono stati fissati gli indirizzi e
i requisiti minimi dei corsi di formazione a cui devono partecipare gli addetti
e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (cfr.
Not. n. 1/2004).
Premesso che l’accordo di cui trattasi non riguarda i
datori di lavoro delle imprese fino a 30 dipendenti che si siano avvalsi (o si
vogliano avvalere) della facoltà di svolgere direttamente i compiti del
servizio di prevenzione e protezione (per tali soggetti è sufficiente la
frequenza ai corsi di 16 ore di cui al D.M. 16 gennaio 1997) e ricordato che
tra i soggetti che possono organizzare i corsi (anche senza dover procedere ad
accreditamento regionale) sono comprese le associazioni dei datori di lavoro e
gli organismi paritetici (CPT e Enti Scuola), di seguito si illustrano i punti
di principale interesse dell’accordo in parola.
Termine per l’attivazione dei percorsi formativi
L’accordo stabilisce che il termine per l’attivazione
dei percorsi formativi è di un anno a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo
sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto dallo scorso 14 febbraio decorre il
richiamato termine che, dunque, scadrà il prossimo 14 febbraio 2007.
Nella pratica, fino al termine di cui sopra rimane in
vigore il regime transitorio vigente che consente lo svolgimento delle funzioni
di responsabili del servizio di prevenzione e protezione e di addetti del
servizio di prevenzione e protezione a coloro che abbiano frequentato il corso
delle 16 ore (anche senza titolo di studio, se svolgevano già le funzioni di
responsabili del servizio di prevenzione e protezione e di addetti del servizio
di prevenzione e protezione prima del 14 febbraio 2003), scaduto il termine di
un anno i soggetti interessati dovranno, quanto meno, aver iniziato a
frequentare i corsi previsti dall’accordo (su tale interpretazione dell’accordo
si formula riserva di ulteriore conferma).
Indirizzi e requisiti dei corsi
Riguardo all’organizzazione dei corsi e alla
metodologia di insegnamento si rimanda al testo dell’accordo che non richiede particolari
commenti ed è a disposizione presso gli uffici del Collegio.
Riguardo all’articolazione del percorso formativo si
segnala che esso si articola in tre moduli:
- Modulo A, corso di base, della durata di 28 ore,
comune per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione e per i
responsabili del servizio di prevenzione e protezione e valido per tutti i
settori lavorativi;
- Modulo B, di specializzazione; nel settore delle costruzioni la
durata è di 60 ore, è comune ad addetti del servizio di prevenzione e
protezione e responsabili del servizio di prevenzione e protezione ed è valido
per il solo settore in cui opera il soggetto interessato;
- Modulo C, riservato ai soli responsabili del
servizio di prevenzione e protezione, durata 24 ore, valido per tutti i settori
lavorativi
Gli argomenti da svolgere nell’ambito di ciascun
modulo e il numero (orientativo) di ore da dedicare a ciascuno di essi sono contenuti negli allegati A1, A2 e A3 dell’accordo.
Valutazione degli apprendimenti, attestati e crediti formativi
Le modalità per la valutazione dell’apprendimento sono
fissate al punto 2.4 dell’accordo; si sottolinea che
non sono previsti commissioni d’esame con componenti esterni rispetto
all’organizzatore del corso.
Gli attestati di frequenza vanno rilasciati alla fine
di ciascun modulo e costituiscono credito formativo permanente salvo per quanto
concerne l’attestato relativo al modulo B che ha validità quinquennale in
quanto, dopo 5 anni, scatta l’obbligo dell’aggiornamento.
Certificazioni
Per ciò che concerne i corsi organizzati dai soggetti
individuati dall’art. 8 bis del D. Lgs n. 626/94 (tra
tali soggetti sono ricompresi gli Organismi
paritetici) le certificazioni sono rilasciate direttamente dai soggetti
organizzatori, senza intervento delle Regioni competenti per territorio.
Riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi
Riguarda coloro che svolgono già la funzione di
addetti del servizio di prevenzione e protezione o responsabili del servizio di
prevenzione e protezione; i criteri di esenzione dai vari moduli sono riassunti
nelle tabelle A4 e A5 allegate all’accordo e non richiedono particolari
commenti salvo a segnalare il fatto che l’esenzione dal modulo B non si
applica, a coloro che sono già in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi
per coordinatori previsti dal D. Lgs n. 494/96.
Sperimentazione
Per venire incontro, in modo assai deludente peraltro,
alle richieste provenienti dagli imprenditori e supportate anche dal Ministero
del Lavoro, l’accordo riporta la seguente frase “si conviene, in sede di prima
applicazione, che le Regioni in sede di autocoordinamento,
avviano una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto
formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regionì’.
In tale ambito sarà riproposta da parte dell’ANCE l’esenzione dalla frequenza dal modulo B per i
coordinatori di cui al D. Lgs n. 494/96. Non si
prevede peraltro che quanto appena detto possa essere operante in tempi brevi o
medio - brevi.
Corsi di aggiornamento
Per il settore delle costruzioni la durata complessiva
dei corsi quinquennali di aggiornamento è fissata in 60 ore per i responsabili
del servizio di prevenzione e protezione e in 28 ore per gli addetti del
servizio di prevenzione e protezione.
È prevista la formazione a distanza e non sono
esplicitamente previste limitazioni del numero di partecipanti, registri di
presenze, verifiche di apprendimento, etc..
Altri soggetti formatori
Il capitolo 4 dell’accordo non riguarda le
Associazioni datoriali e gli Organismi paritetici di
categoria in quanto tali soggetti sono già abilitati alla tenuta dei corsi in
virtù della legge.
Si segnala infine che il Ministero del Lavoro ha
preannunciato una propria circolare che dovrebbe fornire chiarificazioni
ulteriori in materia. Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena il
Ministero diramerà tale circolare.