RIFIUTI - MESSA IN
RISERVA E DEPOSITO TEMPORANEO
(Ministero
industria, Nota 20/5/98)
Le attività di messa in riserva dei rifiuti possono essere
effettuate con la procedura semplificata prevista per le operazioni di recupero
(comunicazione preventiva alla provincia, in luogo dell'autorizzazione allo
smaltimento; art. 33, D.Lgs. n. 22/1997), a condizione che si riferiscano a
rifiuti non pericolosi individuati dal Ministero dell'ambiente (allegati 1 e 2,
D.M. 5 febbraio 1998).
Lo ha chiarito il Ministero dell'industria, in risposta ai dubbi
espressi in proposito dagli organi di controllo e dalle imprese interessate.
Deposito temporaneo di rifiuti
Con la stessa nota, il Ministero ha fatto propria
l'interpretazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome in relazione al deposito temporaneo di rifiuti che non
rispetta le condizioni stabilite dal decreto "Ronchi" (art. 6, comma
1, lett. m, D.Lgs. n. 22/1997).
Secondo tale provvedimento si può parlare di deposito temporaneo
di rifiuti, non soggetto ad autorizzazione né a comunicazione, se:
a) i rifiuti depositati non contengono alcune sostanze
(policlorodibenzodiossine, policrorodibenzofurani, policlorodi-benzofenoli) in
quantità superiore a 2,5 ppm e altre (policlorobifenili e policlorodifenili) in
quantità superiore a 25 ppm;
b) i rifiuti pericolosi sono raccolti e avviati alle operazioni di
recupero o smaltimento con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito, ovvero quando il quantitativo in deposito raggiunge i 10
metri cubi;
c) il deposito è effettuato per tipi omogenei di rifiuti e nel
rispetto delle relative norme tecniche;
d) sono rispettate le norme sull'imballaggio e l'etichettatura
delle sostanze pericolose.
Se queste condizioni non sono rispettate, ai fini della disciplina
applicabile, è necessario distinguere a seconda della tipologia di rifiuti
depositati:
a) rifiuti non individuati nei provvedimenti sul recupero e
destinati allo smaltimento o al recupero: serve l'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero (art. 28, D.Lgs. 22/1997). Se è
necessaria la realizzazione di opere aggiuntive occorre anche la relativa
autorizzazione (art. 27, D.Lgs. n. 22/1997);
b) rifiuti non pericolosi individuati dai decreti sul recupero:
l'operazione si configura come messa in riserva ed è, quindi, soggetta alle
relative procedure semplificate, purché effettuata nel rispetto delle
prescrizioni del Ministero (artt. 6 e 7, D.M. 5 febbraio 1998);
c) rifiuti pericolosi individuati dai decreti sul recupero: anche
in tal caso l'operazione si configura come messa in riserva ed è, quindi,
soggetta alle procedure semplice, ma solo se il recupero è effettuato nello
stesso luogo di produzione, nel rispetto delle prescrizioni del Ministero.