INPS -
LEGGE N. 104/92 - INESISTENZA DEL DIRITTO
ALL’ASTENSIONE DAL LAVORO PER I GENITORI DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE -
RICOVERO OSPEDALIERO - MESSAGGI N. 228 E 256/2006
Il genitore impegnato ad assistere il figlio con
handicap degente in ospedale non ha diritto a fruire dei permessi dal lavoro ex
legge n. 104/92, anche qualora sia la stessa struttura ospedaliera a richiedere
la presenza del medesimo e a certificare come indispensabile tale presenza per
la tutela del figlio.
Quanto sopra, è stato precisato dall’Inps nel messaggio n. 228/06 chiarendo che “pur sentendosi
vicino alle difficoltà e necessità enormi di coloro che assistono figli o
parenti portatori di handicap”, non può disporre diversamente rispetto a quanto previsto dalla legge
medesima.
Nel messaggio n. 256/06, l’Istituto precisa inoltre
che anche il ricovero per sottoporsi ad un intervento chirurgico, in linea di
principio, è da ritenere come un ricovero a tempo pieno e, pertanto, esclude il
diritto ai permessi in parola.
Le precisazioni dell’Inps
fanno seguito a richieste di chiarimenti in materia di permessi e congedi
straordinari dal lavoro per l’assistenza di familiari disabili.
Si tratta dei diritti riconosciuti alla lavoratrice
madre o,in alternativa, al lavoratore padre, anche
adottivi di figli minori, con handicap in situazione di gravità accertata a:
1. prolungare fino a tre anni di età del figlio il
periodo di astensione facoltativa (congedo parentale),
ex art. 33, comma 1, della legge n. 104/92;
2. godere di permessi giornalieri retribuiti fino al
terzo anno di età del bambino, ai sensi dell’art. 33, comma 2,
della legge n. 104/92 sopra citata;
3. usufruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino,
secondo l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92;
4. fruire del congedo straordinario della durata di
due anni, ex art. 80, della legge n. 388/2000.
A tale congedo ha diritto il lavoratore e/o
lavoratrice che abbia titolo a fruire dei permessi di
cui al sopra richiamato art. 33 della legge 104/92.
Questi ultimi permessi sono subordinati alla
condizione che il soggetto con grave handicap non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
La prima precisazione riguarda la condizione di
ricovero ospedaliero.
L’occasione trae spunto dalla vicenda di un genitore
che, per esplicita richiesta dell’ospedale in cui è ricoverato il figlio con grave handicap,
si vede costretto a prestare assistenza
a tempo pieno in collaborazione con il personale ospedaliero.
Nel caso di specie, l’Inps
nega il diritto ai permessi al genitore perchè non sussiste la condizione che
il bambino/ragazzo non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
A nulla rileva, quindi, l’effettivo impegno del
genitore nella predetta assistenza, la quale è certificata dall’azienda
ospedaliera come “assolutamente indispensabile a tutela del figlio”.
Quanto al significato da attribuire alla condizione di
ricovero, l’Istituto precisa:
- che il ricovero a tempo pieno deve intendersi il caso
in cui il disabile trascorre l’intera giornata o una grande parte della stessa
presso una struttura adibita
all’accoglimento dei portatori di handicap;
- che il rientro a casa del soggetto disabile, seppure
nelle ore serali, non esclude il ricovero a tempo pieno;
- che anche il ricovero presso una qualsiasi struttura
ospedaliera è da intendersi effettuato presso “istituti specializzatì’;
- che il ricovero in parola finalizzato a un intervento
chirurgico è da considerarsi a tempo pieno e, pertanto, non dà diritto ai
permessi dal lavoro.
In tale ultima ipotesi, peraltro, l’Inps ritiene che alcuni benefici (tre giorni di permesso
mensile retribuito dopo il terzo anno di vita del figlio
previsti dal richiamato comma 3 dell’art. 33, della legge n. 104/92)
possano essere fruiti soltanto nei casi in cui:
-
il richiedente assista un handicappato fino a tre anni si età;
- il soggetto si trovi ricoverato per finalità
diagnostiche-terapeutiche;
- la presenza del padre o della madre sia chiesta
dall’ospedale per necessità effettiva.