INPS -
ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA’ O IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA -
BENEFICI CONTRIBUTIVI - ISTRUZIONI ISTITUTO - CIRCOLARE N. 12/2006
In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all’occupazione, le
agevolazioni contributive già previste dalla legge n. 223/1991, dalla legge n.
407/1990 e dalla legge n. 236/1993, sono state riconosciute, con l’art. 13,
comma 2, lett. c), del D.L. n. 35/2005, convertito in
legge n. 80/2005, anche alle ipotesi di assunzione di soggetti collocati in
mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi di
specifiche disposizioni di legge.
L’Inps, con la circolare n.
12/2006 che si pubblica di seguito, ha fornito le istruzioni operative per la
fruizione di tali incentivi introdotti dal citato art. 13 D.L. n. 35/2005.
Nel rinviare alla circolare in commento per le
modalità di applicazione di tali incentivi, si sottolinea che gli stessi non si
applicano con riferimento ai lavoratori collocati in mobilità o in CIGS, nei
sei mesi precedenti, da parte di un’impresa dello stesso o di diverso settore
di attività che, al momento della sospensione o del licenziamento, presenti
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume o utilizza ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o
controllo.
In merito agli adempimenti a carico dei datori di
lavoro l’Inps precisa quanto segue:
a) per fruire delle agevolazioni ex lege n. 223/1991 ovvero ex art. 4, comma
3, legge n. 236/1993, i datori di lavoro dovranno comunicare alla sede
competente le informazioni utili secondo quanto previsto dalle rispettive norme
di riferimento. A tal fine, è possibile avvalersi della modulistica già in uso
tenendo presente che:
- le comunicazioni dovranno contenere l’esplicito
riferimento alle specifiche situazioni di cui all’art. 13, comma 2, lett. c),
della legge n. 80/2005;
- con riferimento alle assunzioni di lavoratori
cassintegrati effettuate entro il 31 dicembre 2005, non occorrerà dichiarare la
sussistenza dei requisiti relativi all’ammissione dell’azienda ai trattamenti
CIGS e alla fruizione del trattamento da parte del lavoratore. Tale
dichiarazione risulta necessaria per le assunzioni intervenute successivamente
a tale data.
b) per quanto riguarda l’accesso alle
agevolazioni ex art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, non è
necessaria alcuna attestazione da parte dei centri per l’impiego, visto che la
normativa fa riferimento allo status di cassintegrato e prescinde, peraltro,
dalla permanenza in CIGS da almeno 24 mesi.
c) infine, per tutte le fattispecie disciplinate dal
citato articolo 13, i datori di lavoro dovranno indicare espressamente
l’assenza delle situazioni sopra descritte concernenti l’impresa che attua la
sospensione o il licenziamento dei lavoratori e l’impresa che assume o utilizza
i medesimi lavoratori.
Inps
Roma, 2 Febbraio 2006
Circolare n. 12
Oggetto: Art. 13, c. 2, lett. c)
del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80.
Agevolazioni contributive per la ricollocazione di
particolari categorie di lavoratori.
Sommario: Modalità operative per la fruizione degli incentivi
introdotti dall’art. 13, c. 2, lett. c) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80.
Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 (1) - recante “disposizioni
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale” - ha introdotto tra l’altro, all’art. 13, una rilevante serie di
incentivi diretti a favorire la ricollocazione di
particolari categorie di lavoratori.
In sintesi, il comma 2, lett. c) dispone l’estensione
delle agevolazioni contributive già previste dalla legge n. 223/1991, ovvero
dall’art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 e dall’art. 4, c. 3, della legge n.
236/1993 alle ipotesi di assunzione di soggetti collocati in mobilità ovvero in
cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi di specifiche disposizioni
di legge.
Con la presente circolare si illustrano le suddette
ipotesi e si forniscono le modalità operative necessarie per la concreta
applicazione degli incentivi introdotti dalla disposizione in oggetto.
1. Agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori
collocati in mobilità ai sensi dell’art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004.
In primo luogo, il citato art. 13 prevede agevolazioni
per l’assunzione di lavoratori collocati in mobilità, anche in deroga alla
vigente normativa, ai sensi dell’art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004.
Al datore di lavoro che assuma
i lavoratori sopra individuati si applicano i benefici contributivi di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, c. 9, della legge n. 223/1991.
Per espressa previsione di legge, le agevolazioni
competono anche nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, nel qual caso, in
considerazione della finalità precipua di favorire il reinserimento del
lavoratore, beneficiario finale dell’agevolazione sarà l’utilizzatore, come
sottolineato dalla norma, seppure a fruire direttamente del beneficio
contributivo sarà l’agenzia di somministrazione, quale destinatario
dell’obbligazione contributiva ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs.
n. 276/2003, che avrà l’obbligo di trasferire il
beneficio a favore dell’utilizzatore.
Nel dettaglio, le agevolazioni previste sono quindi le
seguenti:
- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni nell’ipotesi di assunzione a termine per un periodo
non superiore a dodici mesi (art. 8, c. 2);
- ulteriori dodici mesi di beneficio, come sopra
descritto, nel caso in cui il contratto a termine venga
trasformato, nel corso del suo svolgimento, a tempo indeterminato (art. 8, c.
2);
- contribuzione a carico del datore di lavoro pari,
per i primi diciotto mesi, a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni nell’ipotesi di assunzione a
tempo indeterminato (art. 25, c. 9);
- contributo mensile, pari al cinquanta per cento
della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, a
favore del datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato
(anche attraverso la trasformazione di un contratto a termine - art. 8, c. 4).
Le modalità operative per la fruizione dei benefici
sopra illustrati sono descritte al punto 7) della
presente circolare.
2. Agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori posti
in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi di disposizioni
particolari.
L’art.
a) art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004
(allegato 2);
b) art. 1, c. 1, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 2004, n. 291 (allegato 3);
c) art. 1, c. 5, della legge n. 223/1991
(allegato 4).
Ai lavoratori sopra specificati - come afferma
espressamente l’art. 13, c. 2, lett. c) della legge n. 80/2005 - si applicano
le disposizioni di cui all’art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 e all’art. 4,
c. 3, della legge n. 236/1993.
Il legislatore vuole perciò intendere che ai
lavoratori si riconosce lo status soggettivo che ne può legittimare
l’assunzione, agevolata, ai sensi di entrambe le norme citate.
Rimane fermo tuttavia che, in concreto, al momento
dell’assunzione il datore di lavoro sarà tenuto ad optare per l’una o l’altra
normativa di riferimento, chiedendo l’applicazione delle relative agevolazioni,
secondo la particolare situazione giuridica de lavoratore.
Di conseguenza, in caso di assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi
dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale
da un periodo uguale a quello suddetto, sarà possibile fruire, per un periodo
di trentasei mesi, della riduzione dei contributi previdenziali ed
assistenziali nella misura del 50% ovvero all’esenzione totale nel caso si
tratti di impresa artigiana o di impresa operante nel Mezzogiorno (2).
Alternativamente, il datore di lavoro (3) avrà diritto
a fruire dei benefici previsti dall’art. 4, comma 3,
della legge 19 luglio 1993, n. 236 (allegato 5), vale a dire:
- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e
successive modificazioni, per un periodo di dodici mesi;
- contributo mensile di cui all’articolo 8, comma 4,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolato nella misura ivi prevista,
ridotta di tre mesi, sulla base dell’età del lavoratore al momento
dell’assunzione o ammissione.
In via generale, la concessione di tale ultima forma
di incentivazione è, tra l’altro (4), subordinata alle seguenti condizioni:
- il lavoratore deve aver usufruito del trattamento
straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche discontinui,
e deve fruirne al momento dell’assunzione;
- l’azienda di provenienza del lavoratore deve
risultare all’atto dell’assunzione, destinataria dell’intervento straordinario
di integrazione salariale da almeno sei mesi continuativi.
Per espressa previsione di legge, nel caso di specie,
per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2005 il contributo mensile
trova applicazione senza che rilevino le condizioni
sopra elencate e senza la riduzione di tre mesi prevista dalla norma di
riferimento.
Per tale specifica misura, è peraltro previsto il
limite, per l’anno 2005, di 10 milioni di euro, a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’art. 1, c. 7, della legge n. 236/1993.
A decorrere dal 1 gennaio 2006, invece, il contributo
di cui sopra tornerà ad essere concesso nel rispetto dei limiti connessi alla
fruizione da parte del lavoratore (almeno tre mesi) e all’ammissione
dell’impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (da
almeno sei mesi) e con l’applicazione della riduzione prevista dal citato art.
4, c. 3 (9 mesi di beneficio anziché 12).
Le modalità operative per la fruizione dei benefici
sopra illustrati sono descritte al punto 7) della
presente circolare.
3. Esclusione dai benefici.
Con riferimento a tutti i benefici introdotti con la
disposizione in commento, il legislatore ripropone espressamente la condizione
introdotta all’art. 8, c. 4-bis, dell’art. 223/1991 (5).
Di conseguenza, le agevolazioni non si applicano con
riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità o in cassa
integrazione guadagni straordinaria, nei sei mesi precedenti, da parte di
impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della
sospensione o del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell’impresa che assume o utilizza ovvero risulti con
quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
4. Adempimenti a carico dei datori di lavoro.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni ex lege 223/1991 ovvero ex art. 4, c. 3, della legge n.
236/1993, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla sede competente ogni
necessaria informazione secondo le modalità già previste per l’ammissione ai
benefici di cui alle rispettive norme di riferimento.
Al riguardo, potrà ritenersi utile la modulistica già
in uso, dovendosi tuttavia sottolineare che:
- le comunicazioni dovranno contenere l’esplicito
riferimento alle specifiche situazioni di cui all’art. 13 ,
c. 2, lett. c) della legge n. 80/2005;
- con particolare riferimento alle assunzioni di
lavoratori cassintegrati effettuate entro il 31 dicembre 2005, non occorrerà
dichiarare la sussistenza dei requisiti relativi all’ammissione dell’azienda ai
trattamenti CIGS e alla fruizione del trattamento da parte del lavoratore. Tale
dichiarazione tornerà ad essere necessaria per le assunzioni
che interverranno successivamente alla data sopra indicata.
Per quanto riguarda l’accesso alle agevolazioni ex
art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990, si osserva che non è necessaria alcuna
attestazione da parte dei centri per l’impiego, dal momento che la normativa fa
riferimento allo status di cassintegrato e prescinde, peraltro, dalla
permanenza in CIGS da almeno 24 mesi.
Per tutte le fattispecie regolate dall’art. 13, c. 2,
lett. c), i datori di lavoro dovranno inoltre indicare espressamente l’assenza
delle situazioni descritte al punto 3 della presente circolare.
5. Adempimenti a carico delle sedi.
(...omissis ...)
6. Modalità operative. Codifica aziende.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro
di cui al punto 1) saranno contrassegnate dal già previsto codice di
autorizzazione “5Q”;quelle relative ai datori di
lavoro di cui al punto 2) saranno contrassegnate dai già previsti codici di
autorizzazione “5N” o “5Q”.
7. Modalità di compilazione del mod. DM10/2.
Ai fini della corretta esposizione dei lavoratori in
parola nel modello DM10/2, le aziende si atterranno alle istruzioni che
seguono.
7.1. Lavoratori di cui al punto 1) .
I lavoratori andranno esposti nel quadro B-C
utilizzando i nuovi codici tipo contribuzione in tabella, preceduti
dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
Codice |
Significato |
Z5 |
Lav.in
mobilità ex art. 13, c.2 c.) L.
80/2005 ass. a tempo ind. |
Z6 |
Lav.in mobilità ex art. 13,
c. 2 c.) L. 80/2005 ass.
a tempo det. |
Z7 |
Lav.in mobilità ex art. 13,
c. 2 c.) L. 80/2005 trasform.
a tempo ind. |
I datori di lavoro riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei
lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate
ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle
retribuzioni complessive spettanti,
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro”
esporranno i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente
(7).
Per il versamento del contributo in misura fissa a
carico del datore di lavoro i codici precedenti devono essere utilizzati in
abbinamento con il codice di nuova istituzione:
S127
Per esporre il versamento del contributo in misura
fissa pari a quello previsto per gli apprendisti (senza INAIL). Esposizione del
numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.
Ai fini poi del recupero del contributo mensile, di
cui all’ art. 8, c. 4, legge 223/1991, dovrà essere
utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice importo di nuova
istituzione “L612” avente il significato di” rec. beneficio 50% indennità mobilità”.
Per il recupero di eventuali arretrati dovrà essere
utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice “L613 ” avente il
significato di ” rec. arretrati
50% indennità mobilità”.
I datori di lavoro cui spetta il beneficio saranno
contraddistinti dal già previsto codice di autorizzazione “5T”.
7.2. Lavoratori di cui al punto 2).
a) I lavoratori, in relazione ai quali trova
applicazione il beneficio ex art. 8, c.
Codice |
Significato |
Z8 |
Lav.CIGS assunti da imprese
Centro-Nord e non imprese del Mezz.ex art 13, c.2 c) L.80/2005 |
Z9 |
Lav.CIGS assunti da imprese
Artigiane e imprese del Mezz.ex art 13, c.2 c) L.80/2005 |
I datori di lavoro riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei
lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate
ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle
retribuzioni complessive spettanti,
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro”
esporranno in corrispondenza del codice “Z8” i contributi dovuti per i
lavoratori interessati calcolati al netto della quota di agevolazione spettante
(50% dei contributi a carico del datore di lavoro) e dell’eventuale riduzione
del contributo CUAF (ex art.
b) In relazione ai lavoratori di cui al punto 2),
qualora i datori di lavoro optino per l’agevolazione di cui all’art.
4, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, andrà utilizzato nel
quadro B-C il nuovo codice tipo contribuzione che segue preceduto dall’apposito
codice qualifica (1,2):
Codice |
Significato |
Z4 |
Lav. CIGS art. 4, c. 3, della legge n.
236/1993. |
I datori di lavoro riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei
lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle
retribuzioni complessive spettanti,
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro”
esporranno i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente (8).
Per il versamento del contributo in misura fissa a
carico del datore di lavoro il codice precedente deve essere utilizzato in
abbinamento con il codice di nuova istituzione:
S127
Per esporre il versamento del contributo in misura
fissa pari a quello previsto per gli apprendisti (senza INAIL). Esposizione del
numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.
Ai fini del recupero del contributo mensile, di cui all’ art. 8, c. 4, legge 223/1991, dovrà essere utilizzato
nel quadro D del modello DM10/2 il codice importo di nuova istituzione “L614”
avente il significato di” rec. beneficio
50% indennità mobilità”.
Per il recupero di eventuali arretrati dovrà essere
utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice “L615” avente il significato
di ” rec. arretrati 50%
indennità mobilità”.
I datori di lavoro cui spetta il beneficio saranno
contraddistinti dal già previsto codice di autorizzazione “8T”.
(1) Il decreto-legge è stato
pubblicato in G.U. n. 62 del 16 marzo 2005, mentre la legge di conversione è in
G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - Suppl. Ord. n. 91.
(2) L’assunzione,
obbligatoriamente a tempo indeterminato, può essere anche part-time e non deve
essere effettuata in sostituzione di lavoratori per qualsiasi causa licenziati
o sospesi.
(3) Sono senz’altro comprese
anche le società cooperative di produzione e lavoro, atteso che l’art. 4, c. 3,
della legge n. 236/1993 le ammette espressamente ai benefici anche per
l’ammissione di socio lavoratore.
(4) Le altre condizioni
previste per la fruizione dei benefici ex art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993
- il rispetto delle quali rimane fermo anche nell’ipotesi in trattazione -
riguardano:
- il contratto di assunzione, che deve essere a tempo
pieno e indeterminato;
- il datore di lavoro che assume, il quale non deve
avere sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 1 della legge 23
luglio 1991, n. 223, né aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi
precedenti, salvo che l’assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette
riduzioni o sospensioni di personale.
(5) La previsione citata è
stata introdotta dall’art. 2 della legge n. 451/1994.
(6) Sinergie già previste e
descritte, pur con riferimento alla struttura organizzativa allora esistente,
nella circolare n. 252 del 30 ottobre 1992
e nella circolare n. 172 del 2 giugno 1994.
(7) Si veda circolare n. 115
del 10 novembre 2005.