LAVORATORI
ITALIANI ALL’ESTERO - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2006 AGLI EFFETTI
CONTRIBUTIVI E FISCALI
Con Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2006,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2006, n. 34, sono state
individuate le retribuzioni convenzionali a valere per l’anno 2006 per i
lavoratori italiani impiegati all’estero, come previsto dall’art. 4 della Legge
398/87.
Le predette retribuzioni costituiscono l’importo base
per il calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i
lavoratori italiani impiegati all’estero in Paesi con i quali non sono in
vigore accordi in materia di sicurezza sociale e per il calcolo delle imposte
sul reddito da lavoro dipendente dei citati lavoratori.
Le predette retribuzioni si applicano a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1° gennaio 2006 e fino a tutto il periodo di paga
in corso al 31 dicembre 2006 e nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto
di lavoro, trasferimento da o per l’estero nel corso del mese, sono divisibili
in ragione di 26 giornate.
Il decreto prevede delle retribuzioni specifiche per
l’industria edile. Nella classificazione sono state riportate le qualifiche
previste dal CCNL Edilizia operando una omogeneizzazione
nell’inquadramento all’estero ed in Italia del dipendente e risolvendo i dubbi
interpretativi legati all’individuazione della qualifica di riferimento e,
conseguentemente, della base imponibile previdenziale e fiscale.
Per i quadri ed i dirigenti la retribuzione
convenzionale è determinata sulla base del raffronto con la fascia di
retribuzione nazionale corrispondente, come risulta dalle tabelle di seguito
pubblicate.
Circa tale materia, come noto, permane un contrasto
interpretativo in ordine alla rilevanza delle retribuzioni convenzionali anche
al fine della determinazione della base imponibile ai fini contributivi.
Infatti, è pacifico che il reddito di lavoro
dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto, da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che nell’arco di 12
mesi, anche a cavallo di due anni solari, soggiornino
nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla
base di retribuzioni convenzionali, definite annualmente con decreto
interministeriale (per l’anno 2006 si tratta del citato decreto 31 gennaio
2006).
Invece, è controverso se ai fini dell’imponibile contributivo
si debba far riferimento a tali retribuzioni.
Infatti, il Ministero del Lavoro, con nota del 19
gennaio
- in presenza dei requisiti
sopra brevemente riportati, ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali
per i lavoratori italiani operanti all’estero varrebbero le retribuzioni
convenzionali, definite annualmente con decreto interministeriale;
- ai fini degli obblighi contributivi, le retribuzioni
da assumere a base di calcolo sarebbero differenti a seconda
dello Stato estero in cui viene prestata l’attività lavorativa. In
particolare:
a) in caso di Paesi Comunitari o con i quali l’Italia
abbia concluso accordi di sicurezza sociale, l’obbligo contributivo dovrebbe
essere assolto in base alle retribuzioni effettive, determinate ai sensi dei
commi da
b) in presenza di convenzioni
parziali, la base imponibile previdenziale dovrebbe essere determinata con
riferimento alle retribuzioni effettive o convenzionali, rispettivamente per le
forme assicurative contemplate o meno dalle convenzioni stesse;
c) in assenza degli accordi in parola, infine, a
parere del Ministero, rileverebbero le retribuzioni convenzionali.
Pertanto, agli effetti operativi, rimane un profilo di
incertezza per i soli lavoratori italiani operanti in Paesi Comunitari o in
Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi di
sicurezza sociale o convenzioni parziali. In tali casi al fine
dell’assolvimento degli adempimenti contributivi le imprese, anche sulla base
della rilevanza economica della questione, potranno scegliere tra le seguenti
due alternative:
- applicare anche in questi casi le retribuzioni
convenzionali stabilite dal decreto 31 gennaio 2006; oppure
- adottare, in via prudenziale, la tesi del Ministero
del Lavoro, e pertanto assumere quale base imponibile la retribuzione
effettivamente erogata, facendo però espressa riserva di ripetizione della
contribuzione indebitamente versata in caso di rettifica dello stesso
orientamento.
Di seguito si pubblicano le tabelle contenute del
citato decreto interministeriale 31 gennaio 2006 (gli importi sono espressi in
euro).
Qualifica |
Retribuzione Convenzionale Mensile |
OPERAI |
|
Operai |
1.598,24 |
Operai specializzati |
1.757,33 |
Operai 4 livello |
1.879,70 |
IMPIEGATI |
|
Impiegati d’ordine |
1.879,70 |
Impiegati di concetto |
2.164,06 |
Impiegati direttivi di VI
livello |
2.678,23 |
Impiegati direttivi di VII livello |
3.077,50 |
Qualifica |
Retribuzione Nazionale Mensile |
Retribuzione Convenzionale Mensile |
QUADRI |
|
|
Fascia |
|
|
I |
fino a 3.296,29 |
3.296,29 |
II |
da 3.296,30 a 3.531,61 |
3.531,61 |
III |
da 3.531,62 a 3.766,94 |
3.766,94 |
IV |
da 3.766,95 a 4.041,72 |
4.041,72 |
V |
da |
4.316,51 |
DIRIGENTI |
|
|
Fascia |
|
|
I |
fino a 4.901,48 |
4.901,48 |
II |
da 4.901,49 a 5.803,91 |
5.803,91 |
III |
da 5.803,92 a 6.706,34 |
6.706,34 |
IV |
da 6.706,35 a 7.608,77 |
7.608,76956 |
V |
da 7.608,78 a 8.511,20 |
8.511,20578 |
VI |
da 8.511,21 a 9.413,63 |
9.413,63178 |
VII |
da 9.413,64 a 10.316,07 |
10.316,07 |
VIII |
da 10.316,08 a 11.218,50 |
11.218,49 |
IX |
da 11.218,51 a 12.120,93 |
12.120,93022 |
X |
da |
13.023,31534 |