RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - D.LGS N. 124/04 - INPS - RICORSI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CIRCOLARE ISTITUTO N. 8/2006

 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 43, comma 1, lett. e), della Legge 9 marzo 1989, n. 88, la decisione in via definitiva dei ricorsi concernenti la sussistenza del rapporto di lavoro era di competenza dei Comitati Regionali dell’Inps.

L’art. 17 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30”, ha invece previsto, per le ipotesi di contestazione della sussistenza o della qualificazione del rapporto di lavoro, il ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, costituito all’interno della Direzione Regionale del lavoro e composto dal direttore della stessa Direzione Regionale e dai direttori regionali dell’Inps e dell’Inail.

Il ricorso può essere presentato avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni Provinciali del lavoro ed avverso i verbali di accertamento degli Istituti previdenziali ed assicurativi.

In riferimento alla norma sopra richiamata, la Direzione Generale dell’Inps ha diramato istruzioni operative con circolare n. 132 del 2.09.2004, ponendo in particolare evidenza che, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 24/2004 del 20.06.2004, il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro è competente per i ricorsi presentati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 124/2004, anche se relativi a rapporti insorti antecedentemente, mentre rimangono affidati alla competenza dei Comitati Regionali dell’Ente previdenziale i ricorsi presentati sino alla predetta data.

Tanto premesso, si segnala ora che, in risposta a quesiti formulati sull’argomento, la Direzione Generale dell’Inps, con circolare n. 8 del 27 gennaio 2006 ha fornito precisazioni in merito alla competenza a decidere i ricorsi in materia di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo.

In proposito, l’Istituto osserva che:

- l’art. 17 del Decreto Legislativo n. 124/2004, nell’attribuire ai Comitati Regionali per i rapporti di lavoro la competenza a decidere i ricorsi nelle materie specificate ed in presenza dei requisiti tassativamente indicati, non elimina ma limita soltanto la competenza degli Organi decisionali dell’Inps;.

- le disposizioni contenute nell’art. 42 e seguenti della Legge n. 88/1989, che disciplinano il funzionamento e le competenze dei Comitati Regionali dell’Istituto, non possono ritenersi incompatibili con quelle relative ai Comitati Regionali per i rapporti di lavoro, ai quali è stata attribuita una specifica competenza, e pertanto devono intendersi non abrogate dalla nuova normativa.

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui la materia del contendere riguardi la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo, ovvero che non derivino da irregolarità contestate in sede ispettiva, il relativo contenzioso resta affidato ai Comitati Regionali dell’Inps ai sensi dell’art. 42 e seguenti della Legge n. 88/1989.

Permane, quindi, in capo ai Comitati Regionali dell’Istituto la competenza a decidere i ricorsi contro provvedimenti che possono riguardare, a titolo esemplificativo, atti di natura amministrativa che prevedono uno specifico inquadramento della prestazione lavorativa, ovvero l’accesso a prestazioni previdenziali, da adottarsi da parte dell’Inps, a prescindere da qualunque accertamento ispettivo, quali:

- contestazione, in materia di riscatti e costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, della natura subordinata dell’attività lavorativa;

- contestata qualificazione dei rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, associati in partecipazione, ecc.).

La circolare di cui trattasi, infine, conferma che restano affidati ai Comitati Regionali dell’Inps i ricorsi avverso i verbali ispettivi presentati fino alla data del 27 maggio 2004.