RIFORMA
DEL MERCATO DEL LAVORO - D.LGS N. 124/04 - INPS -
RICORSI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CIRCOLARE
ISTITUTO N. 8/2006
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 43, comma 1,
lett. e), della Legge 9 marzo 1989, n. 88, la decisione in via definitiva dei
ricorsi concernenti la sussistenza del rapporto di lavoro era di competenza dei
Comitati Regionali dell’Inps.
L’art. 17 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.
124, recante “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della Legge 14 febbraio
2003, n.
Il ricorso può essere presentato avverso gli atti di
accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni Provinciali del lavoro
ed avverso i verbali di accertamento degli Istituti previdenziali ed
assicurativi.
In riferimento alla norma
sopra richiamata,
Tanto premesso, si segnala ora che, in
risposta a quesiti formulati sull’argomento,
In proposito, l’Istituto osserva che:
- l’art. 17 del Decreto Legislativo n. 124/2004,
nell’attribuire ai Comitati Regionali per i rapporti di lavoro la competenza a
decidere i ricorsi nelle materie specificate ed in presenza
dei requisiti tassativamente indicati, non elimina ma limita soltanto la
competenza degli Organi decisionali dell’Inps;.
- le disposizioni contenute nell’art. 42 e seguenti
della Legge n. 88/1989, che disciplinano il funzionamento e le competenze dei
Comitati Regionali dell’Istituto, non possono ritenersi incompatibili con
quelle relative ai Comitati Regionali per i rapporti di lavoro, ai quali è
stata attribuita una specifica competenza, e pertanto devono intendersi non
abrogate dalla nuova normativa.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui la materia del
contendere riguardi la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro
avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo, ovvero che
non derivino da irregolarità contestate in sede ispettiva, il
relativo contenzioso resta affidato ai Comitati Regionali dell’Inps ai sensi dell’art. 42 e seguenti della Legge n.
88/1989.
Permane, quindi, in capo ai Comitati Regionali
dell’Istituto la competenza a decidere i ricorsi contro provvedimenti che
possono riguardare, a titolo esemplificativo, atti di natura amministrativa che
prevedono uno specifico inquadramento della prestazione lavorativa, ovvero
l’accesso a prestazioni previdenziali, da adottarsi da parte dell’Inps, a prescindere da qualunque accertamento ispettivo,
quali:
- contestazione, in materia di riscatti e costituzione
della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della Legge 12 agosto 1962, n.
1338, della natura subordinata dell’attività lavorativa;
- contestata qualificazione dei rapporti di lavoro che
comportano l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art.
2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, associati in partecipazione, ecc.).
La circolare di cui trattasi, infine, conferma che
restano affidati ai Comitati Regionali dell’Inps i ricorsi avverso i verbali ispettivi
presentati fino alla data del 27 maggio 2004.