RIFORMA
MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 - CONTRATTI DI
INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI SENZA BENEFICI CONTRIBUTIVI - D.M. 17
NOVEMBRE 2005
Si fa seguito a quanto comunicato sul Not. n. 2/2006 per informare che
sulla Gazzetta Ufficiale n. 25, del 31 gennaio 2006, è stato pubblicato il
Decreto Ministeriale 17 novembre 2005. Tale decreto consente ai
i datori di lavoro di avvalersi del contratto di inserimento per
assumere donne di ogni età, ovunque residenti nel Paese.
Per fruire delle agevolazioni, invece, le donne devono
risiedere in una delle Regioni cosiddette svantaggiate (Molise, Lazio,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
Con il contratto in parola - come noto - è possibile
assumere soltanto le categorie di lavoratori individuate dal D.Lgs. n. 276/03. Tra questi
soggetti sono comprese le donne, appunto, di qualsiasi età, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile
sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10% quello maschile.
Il Decreto Ministeriale 17 novembre
Discorso a parte va fatto, come si accennava sopra, in
tema di agevolazioni. Infatti, mentre tutte le donne a prescindere dalla zona
geografica di appartenenza possono essere assunte con tale nuova tipologia
contrattuale, hanno diritto alla fruizione degli sgravi soltanto quelle
residenti nelle aree territoriali sopra ricordate, in base ai vincoli imposti
dalla UE e, in particolare, dal regolamento CE n. 2204/2002.
A tal proposito, si ricorda che l’articolo 59, comma
3, del D.lgs n. 276, coś come integrato
dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 251/04, dispone che: “in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla
occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in
materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo
riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 54,comma 1, lettere b), c), d),
e) ed f),nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del
5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il
13 dicembre 2002.
E il Decreto Ministeriale 17 novembre ribadisce che
gli incentivi di cui sopra si applicano ai contratti stipulati ai sensi
dell’art. 54,comma 1, lettera e), del medesimo decreto
legislativo, solo ove le lavoratrici siano residenti nelle aree svantaggiate di
cui sopra.