RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 - CONTRATTI DI INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI SENZA BENEFICI CONTRIBUTIVI - D.M. 17 NOVEMBRE 2005

 

Si fa seguito a quanto comunicato sul Not. n. 2/2006 per informare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 25, del 31 gennaio 2006, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 17 novembre 2005. Tale decreto consente ai i datori di lavoro di avvalersi del contratto di inserimento per assumere donne di ogni età, ovunque residenti nel Paese.

Per fruire delle agevolazioni, invece, le donne devono risiedere in una delle Regioni cosiddette svantaggiate (Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Con il contratto in parola - come noto - è possibile assumere soltanto le categorie di lavoratori individuate dal D.Lgs. n. 276/03. Tra questi soggetti sono comprese le donne, appunto, di qualsiasi età, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.

Il Decreto Ministeriale 17 novembre 2005 in esame, per gli anni 2004, 2005 e 2006, ha individuato tali zone “in tutte le regioni e province autonome”.

Discorso a parte va fatto, come si accennava sopra, in tema di agevolazioni. Infatti, mentre tutte le donne a prescindere dalla zona geografica di appartenenza possono essere assunte con tale nuova tipologia contrattuale, hanno diritto alla fruizione degli sgravi soltanto quelle residenti nelle aree territoriali sopra ricordate, in base ai vincoli imposti dalla UE e, in particolare, dal regolamento CE n. 2204/2002.

A tal proposito, si ricorda che l’articolo 59, comma 3, del D.lgs n. 276, coś come integrato dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 251/04, dispone che: “in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 54,comma 1, lettere b), c), d), e) ed f),nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 13 dicembre 2002.

E il Decreto Ministeriale 17 novembre ribadisce che gli incentivi di cui sopra si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 54,comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo, solo ove le lavoratrici siano residenti nelle aree svantaggiate di cui sopra.