TRASPORTO ASFALTO
COLATO - ESONERO NORME ADR
Si fa seguito a quanto pubblicato sul Notiziario n. 4/98
relativamente all'applicazione delle
norme per il trasporto delle sostanze pericolose (ADR) al bitume ed ai suoi
derivati per fornire alcune precisazioni in merito ai dubbi che erano sorti
circa l'applicabilità o meno dell'ADR al trasporto dell'asfalto colato
(temperatura compresa tra i 200° e i 300°).
L'ANCE, unitamente al SITEB, è intervenuta nelle sedi competenti
facendo presente, che in ambito europeo, Germania, Austria, Francia e Svizzera
avevano sottoscritto, ai sensi del marginale 2011 dell'ADR, uno specifico
accordo, approvato dall'ONU, con il quale l'asfalto colato era stato escluso
dall'ADR sino al 31/12/2002.
Sulla base di questi precedenti, l'Italia ha sottoscritto nei
giorni scorsi un analogo accordo che è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1998 (circolare 3/6/98 n. 48 del Ministero dei
trasporti) e pertanto, con il 1 luglio prossimo, non vi sarà alcun cambiamento
rispetto alle modalità sino ad ora adottate.
Nel documento di trasporto dovranno però esservi le seguenti
indicazioni: "Non è un prodotto della classe 9, trattasi di un trasporto
effettuato ai sensi del marginale 2010 dell'ADR (M66)".