FALLIMENTI IMMOBILIARI - FISSATE LE REGOLE PER IL FONDO DI SOLIDARIETA’
In
attuazione di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lett f) della legge 210/04 e dagli art.12 e ss. del decreto attuativo (D.Lgs. 122/05) sulla tutela degli acquirenti di immobili da
costruire, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero
dell’Economia, ha definito, con apposito Decreto del 2 febbraio 2006 (G.U. n.
34 del 10 febbraio 2006) le modalità operative riguardanti la presentazione
delle domande per accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà e lo
svolgimento della successiva istruttoria.
Il
Fondo di Solidarietà, istituto, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 122/05, presso il Ministero dell’Economia, ha il fine
di assicurare un indennizzo agli acquirenti di beni immobili da costruire che,
a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una
situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni
e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento
sull’ immobile che formava oggetto del contratto con
il costruttore ovvero l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità
di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una
cooperativa.
Oltre
al mancato acquisto della proprietà o alla mancata assegnazione dell’immobile
da cooperativa, ai fini dell’accesso al Fondo, devono
risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di
crisi (ossia: esecuzione immobiliare in relazione all’immobile oggetto del
contratto, fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o
liquidazione coatta amministrativa) non ancora concluse in epoca antecedente al
31 dicembre 1993 nè aperte in data successiva a
quella di emanazione del decreto 122 (20 giugno 2005).
Si
può accedere al Fondo in ogni caso di immobili per i quali era
stato almeno richiesto il titolo abilitativo
edilizio.
Ai
sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale la domanda per l’accesso al Fondo
deve essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti sopra ricordati,
alla Consap, ossia il soggetto gestore, entro il
termine di decadenza di 6 mesi dal 10 febbraio 2006.
Terminata
l’istruttoria delle domande il gestore effettuerà la stima complessiva delle
somme da erogare agli aventi diritto provvedendo ad
erogarne la prima quota percentuale.
Il
Fondo viene alimentato da un contributo obbligatorio a
carico dei costruttori calcolato sul valore complessivo di ciascuna
fideiussione rilasciata. Per la prima annualità la misura dell’addizionale è
stata fissata nel quattro per mille mentre per le
annualità successive verrà definita con apposito decreto ma non potrà comunque
superare il limite del cinque per mille.
Il
contributo obbligatorio è versato in unica soluzione dai soggetti che rilasciano
la fideiussione (banche ecc.).
In
caso di aumento dell’importo garantito (es. aumento degli acconti per effetto
di varianti concordate) è dovuto il differenziale del
contributo, da versarsi entro il mese successivo a quello dell’integrazione e con
riferimento all’aliquota in quel momento in vigore (art. 7 comma 2).
Per
quanto riguarda il funzionamento del Fondo, l’art. 10 del Decreto Ministeriale
prevede l’istituzione, presso l’ente di gestione e quindi presso la Consap, di un organo consultivo: il Comitato che vede al
suo interno anche un rappresentante dell’ANCE (oltre
che dell’Ania, dell’Abi,
del Conafi e dei Ministeri di Giustizia, Economia e
Attività produttive).