NUOVA SCADENZA DEL NULLA OSTA PROVVISORIO ANTINCENDI
Con
il decreto 29 dicembre 2005 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1°
febbraio 2006 - recante “Direttive per il superamento del regime del nulla osta
provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n.
Dal
1° giugno 2009 non sarà più riconosciuta la validità dei primi permessi.
Le
disposizioni previste dal decreto interessano i titolari delle attività
sottoposte alla certificazione di prevenzione incendi (tra le complessive 97
elencate dal DM 16/02/1982) per il cui adeguamento non è stata imposta alcuna
scadenza definitiva: la maggior parte degli impianti industriali, autorimesse
con oltre 9 posti auto, e locali per le caldaie centralizzate alimentate a
metano. Le suddette attività dovranno adeguarsi alla normativa e conseguire il
certificato definitivo di prevenzione incendi.
Per
le autorimesse e gli impianti per la produzione di calore alimentati a gas, il
decreto 29/12/2005 stabilisce che gli adeguamenti devono essere effettuati
rispettivamente secondo il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986,
ed il decreto 12 aprile 1996.
Si
rammenta che il nullaosta antincendio è stato introdotto dall’articolo
2 della legge n. 818 del 7 dicembre 1984. Si trattava di una autorizzazione provvisoria che concedeva ai soggetti tre
anni di tempo per l’adeguamento alle disposizioni delle legge n. 966 del 26
luglio del 1965.
Nel
corso degli anni alcuni decreti hanno dettato regole precise per molte
attività, ma per altre è stata semplicemente prorogata la validità del
nullaosta provvisorio.
Il
nuovo decreto conferisce validità provvisoria soltanto alla dichiarazione da
presentare secondo quanto stabilito dall’art 3, al
comma 5, del decreto 12/01/1998 n.37. Si tratta di
una dichiarazione corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti
al progetto approvato, con la quale il titolare dell’attività attesta che sono
state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
Tale
dichiarazione avrà validità soltanto nel periodo d’attesa del sopralluogo da
parte dei Vigili del fuoco, che deve avvenire entro novanta giorni dalla data
di presentazione della domanda. Tale termine può essere prorogato, per una sola
volta, di quarantacinque giorni.
Il
rilascio del certificato di prevenzione incendi definitivo avviene entro
quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo.