PIANO REGIONALE AMIANTO DELLA REGIONE LOMBARDIA (PRAL)
La
Giunta regionale della Lombardia, sentita la Commissione consiliare competente,
con dgr. n. 8/1526 del
22/12/2005 ha approvato il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) in
attuazione dell’art. 3 della legge regionale 29 settembre 2003, n.17 recante “Norme per il risanamento dell’ambiente,
bonifica e smaltimento amianto”.
Il
PRAL, in base a quanto stabilito dalla l.r. 17/2003 (art. 3, comma 2), contiene le azioni, gli strumenti
e le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge
stessa all’articolo 1, comma 2:
-
la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre
di amianto;
-
la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell’amianto;
-
la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre
la presenza dell’amianto.
Tra
gli obiettivi primari del PRAL emergono il censimento e la mappatura
dei siti, edifici e luoghi contenenti amianto da attuarsi entro tre anni dall’approvazione
del documento e la bonifica di tali siti entro dieci anni. Il censimento è
svolto dalle ASL competenti per territorio sulla base delle segnalazioni dei
soggetti pubblici e dei privati proprietari da effettuarsi ai sensi
dell’articolo 12 del DPR 257/92 e secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 e all’Allegato 4 del PRAL.
Quanto
al contenuto del PRAL, si segnalano, in particolar modo:
1.
le disposizioni inerenti le discariche per lo
smaltimento dei rifiuti contenti amianto (paragrafo 1.2);
2.
le indicazioni per la tutela sanitaria dei lavoratori esposti all’amianto
(capitolo 5);
3.
le modalità per l’aggiornamento degli operatori delle imprese che effettuano
attività di bonifica e smaltimento dell’amianto (capitolo 6).
Sul
primo punto va osservato che il PRAL prende atto dell’esaurita disponibilità
delle attuali discariche per rifiuti inerti dotate di settori dedicati allo
smaltimento dei rifiuti contenenti cemento-amianto e dell’onerosità legata alla
realizzazione di discariche dotate di apposite celle per il ricevimento di tali
materiali.
Per
far fronte a queste oggettive difficoltà, il PRAL individua nel regolamento di
attuazione dell’articolo 19 della l.r. 26/2003 lo
strumento attraverso il quale consentire modalità di realizzazione e gestione
delle discariche per rifiuti di amianto legato in matrice cementizia
e/o resinoide economicamente sostenibili.
In
particolare, il paragrafo 1.2 del PRAL ipotizza la realizzazione di discariche monorifiuto dedicate al cemento-amianto trattato e confezionato
secondo le indicazioni del d.m. 6 settembre 1994, con
la possibilità di classificarle come discariche per rifiuti non pericolosi.
Il
PRAL stabilisce, inoltre, che nei prossimi 5 anni si debbano
realizzare una o più discariche di questo tipo per una volumetria di almeno
800.000 mc, ipotizzando percorsi autorizzativi
privilegiati.
Sul
secondo punto si rimanda nello specifico all’Allegato 11
del PRAL che, in base alle esperienze di bonifica condotte in Lombardia ed in
vista della massima protezione dei lavoratori, ha individuato i sistemi di
protezione degli operatori e dell’ambiente da considerarsi indispensabili nelle
operazioni di bonifica dell’amianto nei siti industriali dismessi.
Per
quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento degli addetti e dei
coordinatori delle Imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento
dell’amianto, il PRAL conferma la necessità di formare e aggiornare
periodicamente gli operatori.
L’Allegato
9 riporta i programmi e gli aggiornamenti proposti dei corsi per addetti e
coordinatori delle imprese che eseguono lavori di bonifica dell’amianto; in
particolare viene confermata la durata complessiva dei
corsi in:
-
30 ore per gli addetti;
-
50 ore per i coordinatori;
articolati
secondo quanto indicato al paragrafo 6.1.1.
Per
quanto attiene i soggetti preposti all’erogazione dei corsi di formazione, il
PRAL lascia intravvedere la possibilità che tali
corsi vengano realizzati anche da strutture
accreditate dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro salvo che
rimane in capo alle ASL la verifica dell’apprendimento ed il rilascio
dell’attestato di abilitazione. Centredil-ANCE
Lombardia ha già avviato le opportune verifiche presso l’Assessorato regionale
competente per addivenire ad un chiarimento in merito.
Per
quanto attiene i corsi di aggiornamento vengono,
invece, indicati espressamente i datori di lavoro e gli Enti accreditati presso
Si
ricorda, infine, che il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato, con
deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero
intervenire nella legislazione o come conseguenza delle conoscenze acquisite
durante l’attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni.
Chi
fosse interessato può richiedere agli Uffici del
Collegio il testo dell’intero documento pubblicato sul 2° Supplemento
Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 3 del 17 gennaio 2006.