CHIARIMENTI DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME
TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
Il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha
espresso due pareri, il n.
I due pareri sono stati sollecitati
da quesiti di amministrazioni locali, ma le relative indicazioni sono espresse
in termini generali e sono dichiaratamente applicabili nella generalità dei
casi.
Si riassumono brevemente di seguito i
problemi e le indicazioni fornite dal Consiglio.
1. Secondo il comma 1 dell’art. 94
del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (che riprende il contenuto della legge n. 64/74
art. 18), nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità
(zone di terza categoria secondo il D.M. 16.1.1996, con coefficiente di
sismicità S = 6), non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione
scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione.
La più recente Ordinanza della
Protezione Civile n. 32274/03 riclassifica il
territorio nazionale secondo quattro zone di diversa sismicità, prendendo come
indice di caratterizzazione la accelerazione massima
al suolo, peraltro correlabile al precedente parametro di zonizzazione (il
grado di sismicità S), attraverso apposite relazioni.
E’ sorta a questo punto una necessità
di chiarimento su:
- quali siano, nella nuova
classificazione introdotta dall’Ordinanza, le zone da ritenere “a bassa
sismicità”, nelle quali si possa fare a meno dell’autorizzazione preventiva;
- quali siano
le azioni di calcolo da assumere per la zona 4 (quale sia cioè il valore da
assegnare al grado di sismicità S) nel caso
si voglia far ricorso alla normativa previgente
per il calcolo stesso.
Secondo i pareri del Consiglio
Superiore dei LL.PP., le
zone 3 e 4 previste nell’Ordinanza devono essere considerate “a bassa
sismicità” e quindi non necessitano della preventiva autorizzazione
dell’Ufficio Tecnico della Regione per l’inizio dei relativi lavori.
Ai fini della determinazione delle
azioni sismiche da applicare nella zona 4 di nuova classificazione, qualora ci
si avvalga della facoltà data dal D.M. 14/9/2005 “Norme Tecniche per le costruzioni” di
applicare per 18 mesi la previgente normativa
tecnica, si specifica che, tenendo conto
della sopra citata correlazione tra i due criteri di classificazione sismica, è
opportuno assumere per S il valore di 4.
2. L’ art. 104 del DPR n. 380/01
prevede che chi ha iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore di un
provvedimento di nuova classificazione debba sottostare ad una procedura che
prevede la comunicazione all’Ufficio Tecnico della Regione, che deve accertare
la conformità del progetto alle norme tecniche vigenti e la conformità della
parte di costruzione già realizzata.
Per quanto concerne le zone di nuova
classificazione introdotte dall’Ordinanza n. 3274/03, il parere del Consiglio
Superiore dei LL.PP. è che le disposizioni di cui al citato art.104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è
successiva all’entrata in vigore del D.M. 14/09/2005 “Norme Tecniche per le
costruzioni” e cioè successiva al 24 ottobre 2005.
3. Per quanto riguarda il concetto di
“inizio dei lavori” per una struttura composta di elementi prefabbricati
prodotti in stabilimento, il Consiglio Superiore dei LL.PP. ritiene che nel
caso di elementi prefabbricati prodotti specificamente per detta struttura
secondo uno specifico progetto, e che riguardano almeno i principali elementi
portanti, l’inizio dei lavori possa essere riferito alla data di inizio della
produzione in
stabilimento degli specifici manufatti.
Nel caso invece in cui una
costruzione faccia uso di elementi prefabbricati prodotti in serie in
stabilimento, l’inizio dei lavori coincide con quello effettivo del cantiere di
costruzione.