LAVORI PUBBLICI - L’IMPRESA NON HA DIRITTO DI VISIONARE
(Consiglio di Stato, Sezione V del 26 aprile 2005, n. 1916)
In tema di sottrazione all’accesso delle relazioni riservate del direttore
dei lavori e del collaudatore, non è configurabile l’inapplicabilità dell’art.
10 d.P.R. 21 dicembre 1999 n.
FATTO
Il
comune di B. e
L’appaltatrice con ricorso al tribunale amministrativo
regionale per l’Umbria notificato il 22 giugno
L’impiegato
comunale designato come responsabile del procedimento (di accesso) con lettera
30 giugno 2004 n. 8745 indirizzata al legale dell’appaltatrice ha confermato il
diniego d’accesso, motivandolo con ampie considerazioni giuridiche.
L’appaltatrice, con atto contenente motivi aggiunti notificato il 20 luglio
Il
tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha
accolto il ricorso, osservando che l’articolo 10 del regolamento del 1999 trova
fondamento nell’aggettivo “riservata” con cui
l’articolo 31-bis della legge n. 109 del 1994 qualifica la relazione, e che
tale fondamento è venuto meno con la legge 1 agosto 2002 n. 166, che,
modificando il suddetto articolo 31-bis, non prevede più la qualifica di
“riservata”.
Appella
il comune di B., deducendo, con ampie argomentazioni,
che la decisione del tribunale amministrativo contrasta con gli articoli 31-bis
della legge n. 109 del 1994 e 10 del regolamento del 1999
L’appaltatrice,
costituitasi in giudizio, sostiene che l’applicabilità
dell’articolo 10 del regolamento del 1999 è preclusa dalla norma
transitoria contenuta nell’articolo 232, comma 4, del regolamento medesimo
(«... le norme del regolamento diverse da quelle da quelle di cui ai commi 1,
2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurita sotto la disciplina
precedentemente vigente»), dal momento che la controversia sull’esecuzione
dell’appalto non era definita alla data di entrata in vigore del regolamento.
DIRITTO
Come
si è detto nell’esposizione dei fatti di causa, l’articolo 10 del regolamento sui lavori pubblici emanato con decreto del presidente della
repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, di esecuzione della legge 11 febbraio 1994
n. 109 sui lavori pubblici, sottrae all’accesso le relazioni riservate del
direttore dei lavori e del collaudatore, e non c’è ragione per cui la norma non
debba essere applicata (vedasi, sul punto, la decisione di questa sezione 14
aprile 2004 n. 2163). La circostanza, posta dal primo giudice a fondamento
della domanda d’accesso, che l’articolo 31 della legge n. 109 del 1994 nel
testo modificato dalla legge 1 agosto 2002 n. 166 non rechi più l’aggettivo
“riservata” che qualificava la relazione, a giudizio del Collegio è
insignificante, sia perché è ben chiaro a quali documenti si riferisce
l’articolo 10 del regolamento, sia perché il collaudo delle opere pubbliche è
ancora disciplinato dall’articolo 100 del regio
decreto 25 maggio 1895 n. 350, che definisce “segreta” la relazione del
collaudatore. D’altra parte, com’è stato osservato nella decisione 17 settembre
2003 n. 5285 della sesta sezione, il divieto sancito
dall’articolo 10 del regolamento citato è conforme all’articolo 24,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, che fa salvi dal diritto d’accesso i
«casi di segreto o di divieto di divulgazione ... previsti dall’ordinamento»;
inoltre la segretezza della relazione di collaudo, sancita dall’articolo 100
del regolamento del 1895, è fatta salva dal comma 5 dell’articolo 24 della
legge n. 241 del 1994, secondo cui resta ferma «ogni altra disposizione
attualmente vigente che limiti l’accesso a documenti amministrativi».
La
questione prospettata dalla società resistente, d’inapplicabilità dell’articolo
10 del regolamento in forza delle norme transitorie contenute nell’articolo 232
del regolamento medesimo, non si pone, non essendovi soluzione di continuità
tra le norme anteriori che statuivano la segretezza o riservatezza delle
relazioni del collaudatore e del direttore dei lavori (secondo la stessa
sentenza impugnata, la legge n. 109 del 1994 nel testo in vigore fino al 2002)
e il regolamento del 1999.
L’appello,
in conclusione, è fondato e va accolto. La relativa novità della questione
costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio dei due gradi.