BASSANINI-TER-
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - LEGGE 16 GIUGNO 1998 N. 191
Sul supplemento alla G.U. n. 142 del 20 giugno 1998 è stata
pubblicata la legge 16 giugno 1998 n. 191, cosiddetta Bassanini-ter, che
modifica le due leggi sul decentramento amministrativo (la 59/97) e sulla
semplificazione delle procedure (la 127/97).
Tra le modifiche di rilievo della legge 59/97 si segnala lo
slittamento di sei mesi del termine entro cui il Governo deve emanare i decreti
legislativi di riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio. Il
termine è perciò differito dal 31 luglio '98 al 31 gennaio '99. Va poi
sottolineato l'art. 1, comma 20 della nuova legge, il quale aggiunge anche la
procedura per il rilascio del certificato di agibilità all'elenco dei
procedimenti che devono essere semplificati attraverso regolamenti da emanare
con decreto del Presidente della Repubblica.
L'art. 2 della Bassanini-ter prevede alcune modifiche alla legge
127/97, relativamente alle disposizioni in tema di certificazioni e
documentazioni amministrative.
In particolare viene confermata la validità semestrale dei
certificati, con la ulteriore precisazione che sono fatte “salve le
disposizioni di legge o regolamentari che prevedano una validità superiore”
(art. 2, comma 2).
In caso di rilascio della dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dall'interessato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/68, è previsto che
quest'ultimo debba produrre la documentazione inerente la suddetta
dichiarazione nel termine di 30 giorni (ante 15 giorni), salvo un termine più
ampio concesso dall'amministrazione (art. 2, comma 7).
Inoltre, a modifica dell'art. 3, comma 11 della legge n. 127/97,
viene precisato che le istanze rivolte alle amministrazioni pubbliche ed ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte senza necessità di
autenticazione se prodotte in presenza del dipendente addetto ovvero se
prodotte unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore (art. 2, comma 10). Ciò vale anche nei
casi in cui l'istanza contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge n. 15/68.
Per quanto concerne, invece, le disposizioni in materia di
personale degli enti locali, si prevedono innanzitutto ulteriori trasferimenti
di funzioni, fino ad oggi svolte dal sindaco, ai dirigenti amministrativi. A
questi ultimi spetta, tra l'altro, la competenza sui provvedimenti di
sospensione dei lavori, di abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
in caso di abusivismo (art. 2, comma 12).
Si consente inoltre anche ai responsabili degli uffici o dei
servizi comunali, indipendentemente dalla loro qualifica, di svolgere le
funzioni attribuite ai dirigenti, qualora nessun dipendente del comune rivesta
tale qualifica. Un provvedimento motivato del sindaco potrà perciò permettere
ai responsabili degli uffici di presiedere le commissioni di gare e di
concorso, di rilasciare concessioni e autorizzazioni, di vigilare sulle
procedure d'appalto e stipulare i contratti (art. 2, comma 13).
Innovazioni sono previste anche in ordine alla procedura per il
rilascio dei pareri sui progetti di opere pubbliche di competenza del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
A questo proposito, viene eliminato l'originario meccanismo di
silenzio-assenso, decorsi 45 giorni dalla trasmissione del progetto, previsto
dall'art. 11, comma 2 della legge n. 127/97, ed introdotta la previsione
secondo cui, decorso il suddetto termine, il procedimento prosegue a
prescindere dal parere omesso e l'amministrazione interessata motiva
autonomamente l'atto amministrativo da emanare.
La Bassanini-ter si occupa anche della Conferenza dei servizi,
precisandone la procedura da seguire nel caso in cui non si raggiunga
l'unanimità dei pareri. L'iter delineato dalla 127/'97 prevede che, dopo la
chiusura comunque positiva del procedimento, la pratica venga inviata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Se entro trenta giorni la Presidenza non risponde scatta il
silenzio-assenso, altrimenti viene emesso un atto di sospensione. In
quest'ultimo caso, dispone la Bassanini-ter, entro trenta giorni deve essere
convocata un'altra Conferenza dei servizi che adotti una nuova decisione sulla
base delle osservazioni mosse dalla Presidenza. Se ciò non si verifica la
Conferenza è sciolta.