INPS - INAIL -
TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 8 MARZO 2006
Sul
Bollettino Mensile della Banca Centrale Europea pubblicato il 9 marzo 2006 è
stato fissato, nella misura del 2,50% a decorrere dall’8 marzo 2006, il Tasso
Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di
differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e
relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatoria.
In relazione
al citato provvedimento l’Inps, con circolare n. 42
del 14 marzo 2006, e l’Inail, con circolare n. 16 del 16 marzo 2006, hanno reso noto che, con decorrenza 8
marzo 2006, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi risultano essere:
Interessi di differimento
Nei casi di
autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi
l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 8,50% (Tasso
Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione
relativa al mese di marzo 2006.
Interessi di dilazione
L’interesse
di dilazione è fissato nella misura del 8,50% a decorrere dalle rateazioni
concesse dall’8 marzo 2006.
Sanzioni Civili
La misura
delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8
della legge n. 388/2000 a decorrere dall’8 marzo 2006 è così determinata:
- nel caso
di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al
8,00% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40%
dell’importo dovuto);
- nel caso
di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non
conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere
superiore al 60% dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla
ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede
giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini
fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 8,00% in ragione d’anno (la
sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).