CHIARIMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN
MERITO ALLA LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA E AL CONDONO EDILIZIO
(Corte Costituzionale,
sentenza n. 49 del 10 febbraio 2006)
(a cura del geom. Antonio
Gnecchi)
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha presentato
sette ricorsi alla Corte Costituzionale, contro altrettante leggi regionali
sostenendo l’illegittimità costituzionale di alcune loro disposizioni tra le
quali quella della Lombardia del 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali
in materia di illeciti edilizi).
La Consulta, con la sentenza n. 49
del 10 febbraio 2006, ha emesso il suo orientamento sulle parti delle leggi
regionali impugnate dallo Stato in materia di condono edilizio 2003 (Emilia
Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto, Umbria,Campania e Marche).
Tra gli effetti principali che hanno
coinvolto la legge regionale n. 31 del 2004 della Lombardia ed in particolare
l’articolo 3, commi 1 e 2, la sentenza conferma la non sanabilità di opere su
manufatti realizzati in zone vincolate antecedentemente all’esecuzione
dell’abuso.
A chiarimento di questo principio,
per altro già trattato nella precedente sentenza della stessa Corte
Costituzionale n. 196 del 2004, si può sostenere quanto segue:
1) gli illeciti edilizi che sono
stati realizzati dopo la data di imposizione dei vincoli (idrogeologico,
paesaggistico, ecc.) che comportano l’inedificabilità assoluta delle aree
stesse (ex articolo 33 della legge n. 47/85), non potranno essere condonati e
dovrà essere emesso, nei confronti dei responsabili, l’ordinanza di demolizione
degli abusi;
2) le opere eseguite su immobili
sottoposti a vincoli, istituiti prima dell’esecuzione delle stesse, che
comportano un’edificabilità relativa, non sono altresì sanabili qualora non
siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici (ex articolo 32 della legge n. 47/85) alla data di entrata in
vigore del D.L. 269/03 e cioè il 1 ottobre 2003; anche in questi casi i comuni
dovranno emettere le ordinanze di demolizione delle opere abusive.
3) le opere eseguite su immobili
sottoposti a vincoli, istituiti prima dell’esecuzione delle stesse, che
comportano un’edificabilità relativa sono invece condonabili qualora siano
conformi alla disciplina urbanistica locale alla data di entrata in vigore del
D.L. n. 269 del 2003 (1 ottobre 2003) ;
4) gli illeciti edilizi che sono
stati realizzati prima della data di imposizione dei vincoli (ex articolo 32 o
ex articolo 33 della legge n. 47/85) e che non sono conformi alle previsioni e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali alla data di entrata in
vigore del D.L. n. 269 del 2003 (1 ottobre 2003), potranno essere sanati;
5) sono altresì sanabili le opere
eseguite su immobili sottoposti a vincoli istituiti dopo l’esecuzione delle
opere e che sono conformi alla disciplina urbanistica locale alla data di
entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003 e cioè al 1 ottobre 2003.
Il pagamento dell’oblazione relativa
agli abusi non condonabili potrà solamente estinguere il reato penale a carico
dei responsabili, restando a loro carico l’ applicazione della sanzione
amministrativa della demolizione dell’abuso in quanto le opere non sono sanabili.
Questa è la sintesi delle decisioni
della Corte Costituzionale che ha ribadito quanto già enunciato con la
precedente sentenza n. 196 del 2004 in ordine all’applicazione dell’articolo
32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/03, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 326 del 2004.
Questo indipendentemente da quanto lascia trasparire la Circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7 maggio 2005, n. 2699, pubblicata
sulla G. U. n. 52 del 3 marzo 2006.