APPALTI PUBBLICI - LA CATEGORIA OG11 NON
ASSORBE LE CATEGORIE OS3 OS5 OS28 OS30
(Tribunale Amministrativo Regionale
Sicilia Palermo, Sezione I del 30 gennaio 2006 n. 263)
Ove si rilevi l’esistenza
di una situazione di equivocità tra le clausole del bando e del
capitolato, il Seggio di gara deve improntare la propria condotta al principio
generale della massima partecipazione alle gare; ed invero la giurisprudenza
amministrativa pacificamente ritiene che in ipotesi di incertezza delle
clausole relative all’ammissione ad una gara d’appalto, va
prescelta la soluzione favorevole alla massima partecipazione al concorso, e
ciò non solo in omaggio al generale principio di conservazione degli
atti amministrativi, ma anche in conformità del più specifico
interesse dell’amministrazione ad un confronto più ampio possibile
delle offerte (Consiglio Stato, sez. V, 5 marzo 2003, n. 1214 e 4 novembre
2004, n. 7140).
In particolare, la
giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, 13 gennaio 2005, n. 82) ha avuto
recentemente modo di chiarire: - che tutte le disposizioni che in qualche modo
regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara per la
scelta del contraente, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera
d’invito e nel loro allegati (capitolati, convenzioni e simili),
concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la
“lex specialis”, per cui in caso di oscurità ed equivocità,
un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei
principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di
imparzialità e di quello specifico enunciato nell’art. 1337 c.c.,
secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto
le parti devono comportarsi secondo buona fede, impone che di quella disciplina
sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati in
buona fede; - che in caso di clausole equivoche o di dubbio significato deve
preferirsi l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla
gara (piuttosto che quella che la ostacoli), e quella che sia meno favorevole
alle formalità inutili. Ciò in vista del favore della
partecipazione del maggior numero possibile di concorrenti alle pubbliche gare,
al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più
vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per
l’Amministrazione.
La giurisprudenza
amministrativa prevalente (Cfr. Cons. Stato, V, 26 maggio 2003, n. 2857; Cons.
Stato, V. 30 ottobre 2003, n. 6765; Tar Calabria, Catanzaro, 2 marzo 2004 n.
515; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 14 gennaio 2005, n. 22) - nonchè la
stessa Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - ripetutamente si
sono pronunciate in ordine alla categoria di opere generali OG11, affermando
che essa assorbe le categorie di opere speciali OS3, OS5, OS28 ed OS30, e
ciò sul presupposto che la qualificazione OG11 spetti a chi dimostri di
aver eseguito impianti riconducibili ad almeno tre tra le quattro categorie di
opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 (Determinazione
dell’Autorità di Vigilanza n. 8 del 2002).
Da tale presupposto della ritenuta
equivalenza non deriva la possibilità di cumulare, ai fini di
raggiungere i limiti minimi di qualificazione richiesti dal bando, la
qualificazione in categoria OG11 con quelle nelle categorie OS; ed invero,
così facendo, le imprese beneficerebbero di una duplicazione di
qualificazione comunque riferita (in OG11 ed in OS) alla esecuzione del
medesimo lavoro.