LAVORI PUBBLICI - NELLA LICITAZIONE PRIVATA NON E’
POSSIBILE ASSOCIARSI CON UNA IMPRESA NON INVITATA
(Consiglio di Stato, Sezione
V del 28 febbraio 2006 n. 880)
La fase di prequalificazione
assolve, nella licitazione privata, alla funzione di verificare il possesso dei
requisiti di ordine generale e specifici, di carattere tecnico ed economico dei
concorrenti, con la conseguente selezione delle imprese da invitare, al fine di
circoscrivere il numero dei concorrenti da invitare alle sole imprese ritenute
idonee.
Tale fase, peraltro, si
inserisce in un’unica procedura concorsuale, che si sviluppa
successivamente nella gara vera e propria, nella quale le imprese che hanno
superato la prima fase concorrono tra loro con la presentazione delle offerte.
L’unicità del
procedimento di gara, ancorché articolato su due subprocedimenti
selettivi, comporta necessariamente che alla seconda fase non possa partecipare
un soggetto che non abbia già preso parte anche alla prima (Cons. St., V
Sez. 18/9/2003, n. 5309). L’impresa concorrente, pertanto, non può
associarsi con altra impresa che non ha partecipato alla prima fase della gara
e che, oltretutto, senza prequalificazione, avrebbe dovuto presentare le
offerte dell’associazione, in veste di mandataria dell’A.T.I..
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente decisione sul
ricorso in appello n. 2170/2005, proposto dalla Impresa Co.Ge.Ro s.r.l., in
persona del legale rappresentante p.t., Sig. Raffaele Rossi, quale
rappresentante dell’A.T.I. con la Impresa Rossi Germano, s.r.l., e da
quest’ultima in proprio, rappresentate e difese dall’Avv. Antonio
Carullo e dall’Avv.ssa Beatrice Belli, con i quali sono elettivamente
domiciliate in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2, presso lo studio
dell’Avv. Angelo Clarizia, contro il Comune di Cesenatico, in persona del
Sindaco p.t., non costituito,
per la riforma della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale del T.A.R. dell’Emilia Romagna, II
Sezione, del 17/11/2004, n. 3748;
Visto il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza il
Consigliere Claudio Marchitiello
Udito l’avv. Clarizia per
delega dell’avv. Carullo, come da verbale d’udienza;
FATTO
L’ Impresa Co.Ge.Ro s.r.l. ha
impugnato in primo grado la deliberazione della Giunta Municipale del 15/12/2000,
n. 514, con la quale il Comune di Cesenatico ha disposto la esclusione
dell’offerta e del progetto presentati dall’A.T.I. costituita tra
la impresa ricorrente e la Impresa Rossi Germano s.r.l., nella gara per
l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione con
riqualificazione ambientale e recupero a darsena della vena Mazzarini.
Il Comune di Cesenatico si è
costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del T.A.R. dell’Emilia Romagna, II Sezione, con la sentenza del
17/11/2004, n. 3748, ha respinto il ricorso.
L’ Impresa Co.Ge.Ro s.r.l. per
conto dell’A.T.I. e la Impresa Rossi Germano in proprio appellano la
sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
Il Comune di Cesenatico non si
è costituito in appello.
All’udienza del 21/6/2005, il
ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
L’ Impresa Co.Ge.Ro s.r.l.
appella la sentenza del 17/11/2004, n. 3748, con la quale la II Sezione del
T.A.R. dell’Emilia Romagna ha respinto il suo ricorso per
l’annullamento della deliberazione della Giunta Municipale del
15/12/2000, n. 514, con la quale il Comune di Cesenatico ha disposto la
esclusione dell’offerta e del progetto presentati dall’A.T.I.
costituita tra la impresa ricorrente e la Impresa Rossi Germano, s.r.l., dalla
licitazione privata per l’affidamento della progettazione, costruzione e
gestione con riqualificazione ambientale e recupero a darsena della vena
Mazzarini.
L’appello è infondato.
Correttamente il T.A.R. ha ritenuto
irricevibile l’impugnativa della lettera d’invito.
Deve premettersi in fatto che il
Comune di Cesenatico, dopo la pubblicazione, in data 10/2/2000, del bando
relativo alla predetta gara e dopo la fase di prequalificazione delle imprese,
che avevano chiesto di parteciparvi, ha inviato in data 1/6/2000 alle imprese
qualificate, tra cui la Impresa Rossi Germano, s.r.l., la lettera
d’invito con la quale ha richiesto come requisiti per la partecipazione
alla gara quelli contemplati dall’art. 17, del D.P.R. 25/1/2000, n. 34, e
ha indicato come categoria prevalente dell’appalto la Categoria OG7
(Opere marittime e lavori di dragaggio).
L’appellante, con il ricorso
di primo grado, ha dedotto la illegittimità della lettera
d’invito, sul rilievo che la stessa avrebbe introdotto nuovi requisiti di
partecipazione alla gara. Ma la lettera d’invito, ricevuta dalla impresa
appellante certamente prima dell’11/7/2000, data della presentazione
della domanda di partecipazione alla gara, è stata impugnata con ricorso
notificato solo il 9/3/2001 e, quindi, tardivamente.
E’ ormai affermato, invece, il
principio secondo cui le clausole del bando di gara che prescrivono requisiti
di partecipazione, in quanto impeditive per chi non ne sia in possesso dei
requisiti richiesti della partecipazione alla gara, e sono cioè
“escludenti”, manifestano immediatamente la loro lesività e
comportano, di conseguenza l’onere di una loro tempestiva impugnazione
senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa
applicazione (Cons. St. Ad. Pl. 29/1/2003, n. 1; V Sez. 27/6/2001, n. 3507).
La gara in contestazione, pertanto,
per quanto concerne la presente controversia, deve ritenersi regolata, per
quanto concerne i requisiti di partecipazione, dalle disposizioni contenute
nella lettera d’invito.
La Impresa Rossi Germano, non
essendo in possesso della categoria OG7 richiesta dalla lettera d’invito,
avrebbe dovuto rinunciare a partecipare alla gara ovvero collegarsi in
associazione con altra impresa che aveva superato la fase di prequalificazione.
La fase di prequalificazione,
invero, assolve, nella licitazione privata, alla funzione di verificare il
possesso dei requisiti di ordine generale e specifici, di carattere tecnico ed
economico dei concorrenti, con la conseguente selezione delle imprese da
invitare, al fine di circoscrivere il numero dei concorrenti da invitare alle
sole imprese ritenute idonee. Tale fase, peraltro, si inserisce in
un’unica procedura concorsuale, che si sviluppa successivamente nella gara
vera e propria, nella quale le imprese che hanno superato la prima fase
concorrono tra loro con la presentazione delle offerte.
L’unicità del
procedimento di gara, ancorché articolato su due subprocedimenti
selettivi, comporta necessariamente che alla seconda fase non possa partecipare
un soggetto che non abbia già preso parte anche alla prima (Cons. St., V
Sez. 18/9/2003, n. 5309). La Impresa Rossi Germano, pertanto, non poteva
associarsi con l’ Impresa Co.Ge.Ro s.r.l., che non aveva partecipato alla
prima fase della gara e che, oltretutto, senza prequalificazione, avrebbe
dovuto presentare le offerte dell’associazione, in veste di mandataria
dell’A.T.I. Ne consegue la correttezza della sentenza appellata che,
ritenendo legittima la deliberazione della Giunta Municipale del 15/12/2000, n.
514, ha disposto l’esclusione dalla gara in contestazione
dell’A.T.I. costituita dalla impresa Co.Ge.Ro s.r.l. e dalla Impresa
Rossi Germano.
L’appello proposto
dall’Impresa Co.Ge.Ro s.r.l., in conclusione, va respinto.
Nulla è da disporre in ordine
alle spese del secondo grado del giudizio non essendosi costituito il Comune di
Cesenatico.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello.
Nulla per le spese del secondo grado del
giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.