APPALTI PUBBLICI - SUFFICIENZA
DELL’ATTESTAZIONE SOA PER LA QUALIFICAZIONE TECNICA DELL’IMPRESA IN
SEDE DI GARA
(Consiglio di Stato, Sezione
V del 28 febbraio 2006 n. 878)
Con il sistema di
qualificazione istituito ai sensi dell’art. 8 della legge n. 109 del 1994
e, in particolare, con l’obbligo per le amministrazioni appaltanti di cui
all’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 34 del 2000, il legislatore ha
voluto evitare che i requisiti di capacità tecnica ed
economico-finanziaria dovessero essere accertati di volta in volta nel corso
delle singole gare. In base alla
normativa è sufficiente, quindi, che le stazioni appaltanti verifichino
la formale corrispondenza tra le categorie indicate dal bando e quelle provate
dalle imprese concorrenti con il sistema della qualificazioni attestati dagli
organismi a ciò autorizzati. Si tratta, per quanto concerne la
qualificazione tecnica dei concorrenti, dell’attestazione del possesso da
parte della impresa concorrente dei requisiti attinenti ai mezzi, al personale
e all’organizzazione, valutati secondo parametri standard stabiliti a
priori dagli organismi di attestazione, in relazione a lavori di determinate
entità.
La clausola del bando che richiede la
realizzazione di un certo fatturato, invece, risponde al diverso fine di
chiedere la dimostrazione, che va oltre la qualificazione formale
documentalmente attestata della capacità dell’impresa ad assumere
determinati appalti, dell’entità complessiva dei lavori della
stessa natura di quelli specificamente oggetto dell’appalto già
svolti dall’impresa come indice di una sua affidabilità concreta.
La clausola del bando risponde a tale diversa esigenza della stazione
appaltante e, quindi, ad avviso della Sezione, non è preclusa dal
divieto prefigurato dall’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 34 del 2000.