APPALTI PUBBLICI - SUFFICIENZA DELL’ATTESTAZIONE SOA PER LA QUALIFICAZIONE TECNICA DELL’IMPRESA IN SEDE DI GARA

(Consiglio di Stato, Sezione V del 28 febbraio 2006 n. 878)

 

Con il sistema di qualificazione istituito ai sensi dell’art. 8 della legge n. 109 del 1994 e, in particolare, con l’obbligo per le amministrazioni appaltanti di cui all’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 34 del 2000, il legislatore ha voluto evitare che i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dovessero essere accertati di volta in volta nel corso delle singole gare.  In base alla normativa è sufficiente, quindi, che le stazioni appaltanti verifichino la formale corrispondenza tra le categorie indicate dal bando e quelle provate dalle imprese concorrenti con il sistema della qualificazioni attestati dagli organismi a ciò autorizzati. Si tratta, per quanto concerne la qualificazione tecnica dei concorrenti, dell’attestazione del possesso da parte della impresa concorrente dei requisiti attinenti ai mezzi, al personale e all’organizzazione, valutati secondo parametri standard stabiliti a priori dagli organismi di attestazione, in relazione a lavori di determinate entità.

La clausola del bando che richiede la realizzazione di un certo fatturato, invece, risponde al diverso fine di chiedere la dimostrazione, che va oltre la qualificazione formale documentalmente attestata della capacità dell’impresa ad assumere determinati appalti, dell’entità complessiva dei lavori della stessa natura di quelli specificamente oggetto dell’appalto già svolti dall’impresa come indice di una sua affidabilità concreta. La clausola del bando risponde a tale diversa esigenza della stazione appaltante e, quindi, ad avviso della Sezione, non è preclusa dal divieto prefigurato dall’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 34 del 2000.