APPALTI PUBBLICI - LA FIDEIUSSIONE PROVVISORIA DI
UN’A.T.I. DA COSTITUIRE E’ VALIDA SE E IN QUANTO LA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE E’ SOTTOSCRITTA DA TUTTE LE ASSOCIATE
(Consiglio di Stato, Sezione VI del 28 febbraio 2006, n. 893)
Negli appalti pubblici la cauzione
provvisoria, con la possibilità del suo incameramento da parte della
stazione appaltante, assolve una duplice funzione: da un lato, una funzione
indennitaria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario, dall’altro una funzione più
strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedimentali del
concorrente.
Nell’uno e
nell’altro caso, in presenza di una ATI costituenda, il soggetto
garantito non è la ATI nel suo complesso (non essendo ancora costituita)
e non è neppure la sola capogruppo designata. Garantite sono tutte le
imprese associande, che durante la gara operano individualmente e
responsabilmente nell’assolvimento degli impegni connessi alla
partecipazione alla gara, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello (per
le future mandanti) di conferire il mandato collettivo alla impresa designata
capogruppo, che stipulerà il contratto con l’Amministrazione.
Se la domanda di
partecipazione alla gara contenente l’offerta era stata sottoscritta da
entrambe le imprese impegnatesi a costituire il raggruppamento con mandato di
conferimento della rappresentanza ad una di essa, individuata già in
sede di offerta ed espressamente qualificata come capogruppo, risulta provato
che la fideiussione con polizza rilasciata a favore dell’ impresa
capogruppo che precisa di partecipare alla gara in tale qualità con
l’intento di costituire associazione temporanea in caso di aggiudicazione
copriva tutto l’ambito della garanzia pretesa dalla legge in caso di
mancata sottoscrizione del contratto, avendo ad oggetto le condotte di entrambi
i componenti del raggruppamento costituendo.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente decisione sul
ricorso in appello n. 3417/2005 proposto dall’Impresa Dante Rinaldo
rappresentato e difeso dall’Avv. Riziero Angeletti con domicilio eletto
in Roma piazza Capo di Ferro 13, presso la Segreteria Sezionale del Consiglio
di Stato;
contro Consorzio Nucleo Industr.
Rieti-Cittaducale, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Belloni con
domicilio eletto in Roma;
e Ca.Igea Costruzioni srl
rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Stella Richter con domicilio
eletto in Roma viale G. Mazzini 11;
e Vivai Piante Mazzucchi snc, non
costituita;
per l’annullamento della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sez. II ter n.
16262/2004;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione
in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’8
novembre 2005 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Udito l’avv.
Stella Richter;
FATTO e
DIRITTO
1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto
il ricorso proposto dall’impresa Dante Rinaldo avverso il provvedimento
di aggiudicazione della gara di appalto relativa alla esecuzione di lavori di
manutenzione stradale e di aree verdi destinate ad impiantagioni indetta dal
Consorzio per il Nucleo Industriale di Rieti-Cittaducale con il quale è
stata dichiarata aggiudicataria la Ditta Ca.lgea Costruzioni.
La società appellante
ripropone le censure disattese in prime cure. Resistono la stazione appaltante
e la società aggiudicataria.
Le arti hanno affidato al deposito
di memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza dell’8 novembre 2005 la causa è stata trattenuta
per la decisione.
2. Giova ricordare in punto di fatto
che la ditta ricorrente ha partecipato alla gara di appalto per
l’aggiudicazione di lavori di manutenzione stradale e di aree verdi
contenenti impiantagioni di piante ed arbusti, da eseguirsi in un comprensorio
consortile dei Comuni di Cittaducale e Rieti, classificandosi al secondo posto
in ragione della percentuale di ribasso dalla stessa proposta.
La detta impresa deduce anche in
appello che la ditta Ca.lgea Costruzioni, riuscita aggiudicataria, avrebbe
dovuto essere esclusa dalla gara per aver presentato polizza fideiussoria per
la cauzione di eventuale mancata sottoscrizione del contratto, sottoscritta dal
rappresentante di una sola impresa anziché da tutte quelle che, per
intendimento espresso nella stessa domanda di partecipazione, avrebbero dovuto
costituire un raggruppamento in A.T.I. con mandato di capogruppo conferito alla
Vivai Piante Mazzucchi.
Sostiene la ricorrente, dopo aver
evidenziato il tipo a raggruppamento verticale della sopraindicata riunione di
imprese, che la polizza assuntiva della garanzia riferita alla cauzione pari al
2% dell’importo complessivo della gara avrebbe dovuto essere sottoscritta
dai rappresentanti di tutte le ditte componenti l’istituendo
raggruppamento in osservanza di prescrizioni dettate dall’art. 108 del
D.P.R. 554/99 e dall’art. 13 della legge n. 109/94.
Osserva la parte ricorrente che
dette disposizioni, le quali in linea generale impongono la presentazione di
garanzie fideiussorie o assicurative da parte dell’impresa mandataria
capogruppo tale qualificata attraverso un mandato irrevocabile, esigerebbero per
le associazioni di tipo verticale (stesso art. 13 legge 109/94 comma 3), ove
trattasi di lavori scorporati da eseguirsi da ciascun mandante, il possesso di
tutti i requisiti previsti per la categoria dei lavori che si intende assumere
e nella misura indicata per il concorrente singolo. Desume pertanto che nel caso di specie, la polizza
assicurativa richiesta dall’art. 8 (lett. b) del bando di gara avrebbe
dovuto interessare, in ragione delle rispettive percentuali dei lavori,
entrambe le società che avevano espresso l’intento di istituire
una A.T.I. La sottoscrizione di una polizza, quella depositata per la gara, da
parte di un solo contraente (la Vivai Piante Mazzucchi) e non anche
dall’altra, la soc. Ca.lgea, non rispetterebbe gli obblighi ricavabili
dalle suindicate disposizioni di
legge in una con le prescrizioni del bando.
3.I motivi di appello non colgono
nel segno.
3.1. Osserva la Sezione che sulla
questione di diritto posta dall’appellante è intervenuta la
recente decisione n. 8/2005 resa dall’Adunanza Plenaria di questo
Consiglio.
In detta decisione si chiarisce con
nettezza che la questione della sottoscrizione da parte delle imprese associate
in un raggruppamento di imprese costituendo non assume valore decisivo alla
luce della peculiarità del contratto di fidejussione.
Nel contratto di fideiussione, il
fideiussore garantisce l’adempimento della obbligazione altrui,
obbligandosi personalmente verso il creditore. Il contratto interviene tra il garante
(qui l’Istituto di credito) ed il beneficiario (qui la stazione
appaltante) e si perfeziona con la comunicazione a quest’ultimo (cfr.art.
1333 cod.civ.). Il garantito (nella specie l’A.T.I. costituenda) non
è parte necessaria.La fideiussione è infatti efficace anche se il
garantito non è a conoscenza del contratto (art. 1936 secondo comma
c.c.).
Il fatto che nella polizza
fideiussoria di specie non compaia la sottoscrizione del garantito (e maggior
ragione di uno dei due componenti del raggruppamento) non assume quindi di per sé alcun rilievo ai fini del
perfezionamento e dell’efficacia della garanzia.
Diversa questione è quella
dell’idoneità della polizza fideiussoria in vertenza, siccome
intestata alla sola capogruppo designata e non anche alla mandante, a costituire
la cauzione provvisoria, richiesta per la partecipazione alla gara.
In proposito, va sottolineato che la
causa del contratto di fideiussione è la garanzia di un debito altrui e
che, stante il carattere accessorio della garanzia, il fideiussore , nel
manifestare in modo espresso la volontà di prestarla (art. 1937 c.c.),
deve anche indicare la obbligazione principale garantita, il soggetto
garantito, le eventuali condizioni e limitazioni soggettive ed oggettive della
garanzia rispetto all’obbligazione principale.
Il debito e il soggetto terzo devono
essere quantomeno determinabili. Il che
risponde ad un principio generale, in materia contrattuale, secondo cui
l’oggetto del contratto stesso deve essere determinato o almeno
determinabile a pena di nullità (artt. 1346 e 1418 c.c.).
In particolare la determinazione o
la determinabilità del debitore o dei debitori principali garantiti non
riguarda la struttura soggettiva del negozio fideiussorio (le cui parti, come
detto, sono il garante e il beneficiario e non anche il garantito), ma l’oggetto della
stessa in quanto consente di individuare l’obbligazione garantita in
tutti i suoi elementi e le sue componenti oggettive e soggettive .
Si tratta quindi di stabilire,
quanto al caso di specie, quale soggetto e quale obbligazione debbano essere
garantiti dalla cauzione provvisoria da depositare nelle gare d’appalto
di lavori pubblici e debbano quindi essere indicati nella intestazione della
polizza fideiussoria
A questo proposito si osserva che la
cauzione provvisoria, con la possibilità del suo incameramento da parte
della stazione appaltante, può assolvere una duplice funzione: da un
lato, una funzione indennitaria in caso di
mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario, dall’altro una funzione più
strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedimentali del
concorrente.
Nell’uno e nell’altro
caso, in presenza di una ATI costituenda, il soggetto garantito non è la
ATI nel suo complesso (non essendo ancora costituita) e non è neppure la
sola capogruppo designata. Garantite sono tutte le imprese associande, che
durante la gara operano individualmente e responsabilmente
nell’assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara,
ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello (per le future mandanti) di
conferire il mandato collettivo alla impresa designata capogruppo, che
stipulerà il contratto con l’Amministrazione.
Ebbene, trasferita la questione dal
piano formale della necessità della sottoscrizione a quello sostanziale
della determinazione dell’oggetto della garanzia, comprensivo anche degli
obblighi posti partitamente in capo ad ognuna delle imprese associate, non
è dubitabile che nella specie detto requisito sia soddisfatto per
effetto delle variazioni apportate in data 28/11/2002 alla polizza originaria
nel senso di chiarire che la Vivai
Piante Mazzucchi, dichiarava di partecipare alla gara in qualità di
impresa capo gruppo con intento costitutivo di una associazione temporanea di
impresa. Se a detto elemento si somma la circostanza che la domanda di
partecipazione alla gara contenente la offerta era stata sottoscritta da
entrambe le imprese impegnatesi a costituire il raggruppamento con mandato di
conferimento della rappresentanza ad una di essa, individuata, già in
sede di offerta, nella stessa ditta Vivai Piante Mazzucchi ed espressamente
qualificata come capogruppo, risulta provato che la fideiussione con polizza
rilasciata a favore della impresa capogruppo copriva tutto l’ambito della
garanzia pretesa dalla legge in caso di mancata sottoscrizione del contratto,
avendo ad oggetto le condotte di entrambi i componenti del raggruppamento
costituendo.
La conclusione è a contrario
avvalorata dalle considerazioni finali svolte dalla decisione 8/2005
dell’Adunanza Plenaria prima citata ove si è ritenuta decisiva, al
fine di sostenere l’assunto dell’inidoneità della garanzia,
la considerazione che nella polizza fideiussoria non si facesse riferimento
all’essenziale circostanza
che, contrariamente a quanto occorso nel caso in esame, l’impresa
alla quale la polizza era intestata avesse partecipato all’incanto in
qualità di mandataria di una costituenda ATI.
3.2. Non è infine fondato
neanche l’ulteriore profilo di gravame con cui viene rilevata la
mancanza, nella polizza presentata dalla ditta Vivai Piante Mazzucchi, di una
garanzia di durata triennale come previsto dall’art. 13 della legge n.
109/1994. La Sezione deve convenire con il Primo Giudice che la validità
triennale della polizza fideiussoria è ricavabile dal tenore del
documento, contenente una clausola apposta a penna e sottoscritta dalla sigla
del procuratore della compagnia di assicurazione che l’ha rilasciata. Si
aggiunga che la parte manoscritta
è convalidata in modo tale da renderla pienamente utilizzabile nel
mentre una lettura complessiva dell’atto consente di escludere la
ricorrenza di un non sanabile contrasto tra polizza base e sua integrazione sul
punto che viene qui in rilievo.
4. L’appello deve essere in
definitiva respinto. Sulle spese si provvede come da dispositivo già
pubblicato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello principale e dichiara
l’improcedibilità del ricorso incidentale. Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.