BENEFICI «PRIMA CASA» -
AGEVOLATA LA COSTRUZIONE DI BOX PERTINENZIALE
(Risoluzione
n. 39/E del 17/3/06)
L’appalto per la costruzione del
box pertinenziale ad un’abitazione acquistata con l’agevolazione
per la «prima casa» è soggetto l’aliquota IVA ridotta
al 4%, anche se la costruzione è realizzata in un momento successivo
alla realizzazione o all’acquisto dell’abitazione principale.
Così si è espressa
l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 39/E del 17 marzo 2006, in
risposta ad un’istanza d’interpello formulata da un contribuente,
in merito alla costruzione di un’autorimessa pertinenziale alla propria
abitazione principale non di lusso, acquistata con i benefici «prima
casa», di cui alla Nota II bis, all’art. 1 della Tariffa, Parte I,
allegata al DPr 131/1986 (ai fini IVA, n. 21, della Tabella A, Parte II,
allegata al DPR 633/1972).
Come noto, la citata disciplina
(comma 3 della Nota II bis) ammette l’acquisto agevolato, anche con atto
separato, delle pertinenze alla “prima casa”, limitatamente ad una
sola unità classificata in ciascuna delle categorie catastali: C/2
(cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7
(tettoie chiuse o aperte).
In tal ambito, si ricorda che
l’Amministrazione finanziaria, con Circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 19/E del 1° marzo 2001 (cfr. paragrafo 2.2.2 della medesima),
aveva già fornito precisi chiarimenti per quanto riguarda il
trasferimento di pertinenze (comprese quelle classificate o classificabili
nella categoria C/6-rimesse, autorimesse) di abitazione acquistata usufruendo
dei benefici tributari «prima casa», ammettendo applicabile la
citata agevolazione (aliquota 4%):
-
sia per l’acquisto con atto unico
dell’immobile principale e della pertinenza,
-
sia per l’acquisto con atto separato della sola
pertinenza, posta al servizio della “prima casa”, purchè al
servizio della stessa non risultino già posti altri beni immobili della
medesima categoria catastale.
Con la pronuncia in esame,
l’Amministrazione finanziaria conferma ora che il principio di
equivalenza tra a acquisto a titolo derivativo (cessione) ed acquisto in
economia (costruzione mediante contratti d’appalto) trova applicazione
anche nel caso di acquisizione di pertinenze[1] dell’abitazione
principale, realizzata anche separatamente dall’acquisto
dell’immobile principale, ferma restando:
-
la condizione del vincolo urbanistico di
pertinenzialità (come nel caso di specie risultante dalla concessione
edilizia richiesta per la realizzazione del box) con l’abitazione
principale,
-
purchè al servizio della stessa abitazione non
risultino già posti altri beni immobili della medesima categoria
catastale.
[1] Come chiarito dall’Amministrazione
finanziaria, nella citata Circolare n. 19/E/2001, ai fini della nozione di
pertinenza occorre fare riferimento all’art. 817 del codice civile, in
base al quale l’elemento caratterizzante il rapporto pertinenziale
è la destinazione di fatto, in modo durevole di una cosa al servizio di
un’altra, a nulla rilevando la continuità fisica dei due immobili.