ICI - AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI PER DETERMINARE
IL VALORE DEI FABBRICATI STRUMENTALI
(DM 22 febbraio 2006 )
Sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28
febbraio 2006, è stato pubblicato il Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2006, con il quale, in
attuazione dell’art.5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati
aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore
degli immobili di categoria D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti
da imprese, per il relativo calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili
dovuta nel 2006.
Il valore dei coefficienti varia da
2.60 per l’anno 1982 e precedenti, all’1.03 per il 2006, come di
seguito riportato.
2006 1.03 2005 1.06
2004 1.10 2003 1.13
2002 1.18 2001 1.20
2000 1.24 1999 1.26
1998 1.28 1997 1.32
1996 1.36 1995 1.40
1994 1.44 1993 1.47
1992 1.48 1991 1.51
1990 1.59 1989 1.66
1988 1.73 1987 1.87
1986 2.02 1985 2.16
1984 2.31 1983 2.45
1982 e
precedenti 2.60
In sostanza, per gli immobili di
categoria D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, la
base imponibile ai fini ICI è determinata, secondo le disposizioni
dall’art.5 del D.Lgs. 504/1992 (che rinvia all’art.7 del D.L.
333/1992, convertito dalla L. 359/1992), applicando i coefficienti di cui sopra
all’ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1°
gennaio dell’anno di imposizione (o, se successiva, alla data di
acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno
di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione
all’anno di sostenimento.
A tal fine si ricorda, inoltre, che nei
costi devono essere compresi, oltre a quello di acquisto o di costruzione del
fabbricato strumentale, anche le rivalutazioni sia economiche che di legge,
nonchè le spese incrementative del valore dello stesso. Riguardo queste
ultime, però, si sottolinea che, come precisato nella circolare del
Ministero delle Finanze 120/E del 27 maggio 1999, non devono considerarsi, ai
fini del calcolo, quelle sostenute e contabilizzate nello stesso anno di
imposizione.