IVA - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE
(Risoluzione
n. 41/E del 20/3/2006)
È assoggettabile
all’aliquota IVA ridotta al 10% (ai sensi del n.127-quinquies e
n.127-septies della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972) solo la cessione
o la costruzione in appalto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
tassativamente elencate nell’art.4 della legge 847/1964, successivamente
integrato dall’art.44 della legge 865/1971.
Così precisa l’Agenzia
delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 20 marzo 2006, negando la
rilevanza, ai fini dell’IVA, dell’assimilazione alle opere di
urbanizzazione primaria che il Testo Unico dell’Edilizia - D.P.R.
380/2001 (art.16, comma 7-bis) ha stabilito, tra l’altro, per i cavidotti
realizzati per il passaggio di reti di telecomunicazioni.
Al riguardo, l’Amministrazione
ha precisato che l’assimilazione di tali beni alle opere di
urbanizzazione primaria, effettuata dal citato Testo Unico dell’Edilizia,
assume rilevanza ai soli fini urbanistici per la disciplina del contributo di
costruzione e non anche nell’ambito dell’IVA.
Ciò si desume, a parere
dell’Agenzia, dal fatto che la norma del D.P.R. 380/2001,
nell’assimilare i cavidotti realizzati per il passaggio di reti di
telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria, non richiama
esplicitamente l’art.4 della legge 847/1964, integrato dall’art.44
della successiva legge 865/1971, che fornisce l’elenco tassativo delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui cessione o costruzione
rientra nell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%,
rispettivamente, ai sensi n.127-quinquies e n.127-septies, della Tabella A,
Parte III, del D.P.R. 633/1972.
Pertanto, la realizzazione dei
cavidotti necessari per la costruzione delle reti di telecomunicazione deve
essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 20%.
Con l’occasione, nella citata
Risoluzione n.41/E/2006, l’Agenzia riporta l’elenco, da intendersi
tassativo, delle opere di urbanizzazione contenuto nell’art.4 della legge
847/1964, integrato dall’art.44 della successiva legge 865/1971, la cui
cessione o costruzione è assoggettata all’aliquota IVA ridotta del
10%.
Si tratta, in particolare delle
seguenti opere agevolate:
-
Opere di urbanizzazione primaria:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell’energia
elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato;
-
Opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo
nonchè strutture e complessi per l’istruzione superiore
dell’obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici
religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere.
A tale elenco tassativo si aggiungono,
poi, ai fini dell’IVA, le opere che sono state assimilate a quelle di
urbanizzazione da disposizioni contenute in leggi speciali, tra le quali
rientrano (cfr., anche C.M. n.1/E/1994):
- gli impianti cimiteriali (cfr.
art. 26-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38);
- i parcheggi realizzati ai sensi
della cosiddetta legge Tognoli (cfr. legge 122/1989);
- le cessioni di opere, costruzioni
e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione di
rifiuti urbani speciali (cfr. art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441);
- le opere di
impiantistica sportiva (realizzate ai sensi, e con le procedure, di cui al D.L.
2/1987, convertito dalla legge 65/1987).