IVA - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

(Risoluzione n. 41/E del 20/3/2006)

 

 

È assoggettabile all’aliquota IVA ridotta al 10% (ai sensi del n.127-quinquies e n.127-septies della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972) solo la cessione o la costruzione in appalto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente elencate nell’art.4 della legge 847/1964, successivamente integrato dall’art.44 della legge 865/1971.

 

Così precisa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 20 marzo 2006, negando la rilevanza, ai fini dell’IVA, dell’assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria che il Testo Unico dell’Edilizia - D.P.R. 380/2001 (art.16, comma 7-bis) ha stabilito, tra l’altro, per i cavidotti realizzati per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

Al riguardo, l’Amministrazione ha precisato che l’assimilazione di tali beni alle opere di urbanizzazione primaria, effettuata dal citato Testo Unico dell’Edilizia, assume rilevanza ai soli fini urbanistici per la disciplina del contributo di costruzione e non anche nell’ambito dell’IVA.

 

Ciò si desume, a parere dell’Agenzia, dal fatto che la norma del D.P.R. 380/2001, nell’assimilare i cavidotti realizzati per il passaggio di reti di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria, non richiama esplicitamente l’art.4 della legge 847/1964, integrato dall’art.44 della successiva legge 865/1971, che fornisce l’elenco tassativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui cessione o costruzione rientra nell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, rispettivamente, ai sensi n.127-quinquies e n.127-septies, della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972.

 

Pertanto, la realizzazione dei cavidotti necessari per la costruzione delle reti di telecomunicazione deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 20%.

Con l’occasione, nella citata Risoluzione n.41/E/2006, l’Agenzia riporta l’elenco, da intendersi tassativo, delle opere di urbanizzazione contenuto nell’art.4 della legge 847/1964, integrato dall’art.44 della successiva legge 865/1971, la cui cessione o costruzione è assoggettata all’aliquota IVA ridotta del 10%.

 

Si tratta, in particolare delle seguenti opere agevolate:

 

- Opere di urbanizzazione primaria:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c)  fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;

f)  pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato;

 

- Opere di urbanizzazione secondaria:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell’obbligo nonchè strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo;

c)  mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici religiosi;

f)  impianti sportivi di quartiere;

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

h) aree verdi di quartiere.

 

A tale elenco tassativo si aggiungono, poi, ai fini dell’IVA, le opere che sono state assimilate a quelle di urbanizzazione da disposizioni contenute in leggi speciali, tra le quali rientrano (cfr., anche C.M. n.1/E/1994):

 

- gli impianti cimiteriali (cfr. art. 26-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38);

- i parcheggi realizzati ai sensi della cosiddetta legge Tognoli (cfr. legge 122/1989);

- le cessioni di opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione di rifiuti urbani speciali (cfr. art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441);

- le opere di impiantistica sportiva (realizzate ai sensi, e con le procedure, di cui al D.L. 2/1987, convertito dalla legge 65/1987).