AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” -
NUOVI CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Ris. n.31/E
e n.32/E del 16/2/2006)
Anche la cessione di una sola quota
dell’abitazione acquistata fruendo dei benefici “prima casa”
(imposta di registro al 3%, o IVA al 4%, più imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna), se effettuata entro i
cinque anni successivi all’acquisto, determina la decadenza dalle
agevolazioni, seppur limitatamente alla quota-parte dell’immobile
venduto.
Inoltre, l’acquisto di
un’area scoperta pertinenziale alla “prima casa” può
fruire dei benefici solo se la stessa risulti “graffata”
all’abitazione, ossia censita al catasto urbano unitamente a
quest’ultima.
Così precisa l’Agenzia
delle Entrate con due diverse e successive Risoluzioni, la n.31/E e la n.32/E
entrambe del 16 febbraio 2006.
In particolare, in tema di decadenza
dai benefici “prima casa”, con la Risoluzione n.31/E del 16
febbraio 2006, viene affrontato il caso specifico di una contribuente che,
avendo acquistato un appartamento ed un box fruendo del regime fiscale
agevolato, voleva sapere se il successivo frazionamento della casa, con la
creazione di due distinte unità abitative, e la cessione, entro il
quinquennio dall’acquisto, di una delle porzioni immobiliari e del
relativo box pertinenziale, poteva comportare la revoca dai benefici
precedentemente fruiti.
Al riguardo, l’Agenzia ha
precisato che anche la rivendita della sola quota-parte della casa acquistata
con le agevolazioni è in grado di provocare la decadenza dai benefici,
seppure limitatamente alla porzione dell’abitazione ceduta e del relativo
box pertinenziale.
Infatti, a parere
dell’Agenzia, così come il regime di favore può trovare
applicazione anche con riferimento all’acquisto di una quota di
abitazione (cfr. Circolare ministeriale n.19/E del 1° marzo 2001), allo stesso
modo la vendita di una quota, o di una parte di essa, determina la decadenza
per la porzione di immobile ceduta.
In tal senso, quindi, il comma 4,
della nota II-bis, dell’art.1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al
D.P.R. 131/1986 (che prevede la decadenza dai benefici “prima casa”
in caso di cessione, a titolo oneroso o gratuito, degli immobili comprati con
le agevolazioni prima del decorso dei cinque anni dalla data del rispettivo
acquisto) deve intendersi riferito anche alla cessione di quote o porzioni di
immobili.
La decadenza dai benefici comporta
che, sul valore della quota immobiliare trasferita e del relativo box
pertinenziale, risultino dovute le imposte in misura ordinaria (registro al 7%
e ipotecaria e catastale, pari al 3% complessivo), unitamente alla sanzione
pari al 30% della maggiore imposta da versare (ai sensi del citato comma 4,
della nota II-bis, della Tariffa, annessa al D.P.R. 131/1986).
Sempre in tema di benefici
“prima casa”, questa volta per quanto riguarda l’acquisto agevolato
delle pertinenze alla stessa, con la diversa Risoluzione n.32/E,
anch’essa del 16 febbraio 2006, è stata nuovamente affrontata
dall’Agenzia delle Entrate la questione relativa
all’applicabilità del regime fiscale ridotto all’acquisto di
terreni pertinenziali all’abitazione.
Al riguardo, confermando quanto
già precisato con la Circolare ministeriale n.38/E del 12 agosto 2005,
l’Agenzia ha ribadito che i benefici “prima casa” possono
essere estesi anche all’acquisto di aree scoperte pertinenziali, a condizione
però che le stesse risultino “graffate”
all’abitazione, ossia censite al catasto urbano unitamente a
quest’ultima (la “graffatura” è un simbolo
cartografico utilizzato per rappresentare unitariamente un elemento catastale,
nel caso di specie edificio e terreno pertinenziale, pur in presenza di una
pluralità di mappali o subalterni di cui lo stesso si compone).
A parere dell’Amministrazione quindi,
in mancanza di questo requisito, le aree in questione non possono considerarsi,
ai fini delle agevolazioni “prima casa”, come pertinenze
dell’abitazione, anche se di fatto destinate durevolmente al servizio
della stessa (in tale ipotesi, di conseguenza, la cessione del terreno risulta
assoggettata alle ordinarie imposte applicabili, in generale, alla compravendita
di aree, ossia all’IVA al 20%, più le imposte ipotecaria e
catastale pari a 168 euro ciascuna, o all’imposta di registro con
l’aliquota dell’8%, più le ipotecarie e catastali in misura
proporzionale, complessivamente pari al 3%).