RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - DECRETO LEGISLATIVO N. 124/04 DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE - CIRCOLARI DEL MINISTERO DEL LAVORO
N. 8 e 9/2006 - ISTITUTO DELLA DIFFIDA
Con
circolare n. 9 del 23 marzo 2006 il Ministero del Lavoro, ad integrazione della
precedente circolare n. 24 del 24 giugno 2004 (cfr. Not. n. 11/2004) ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito all’art. 13 del D.Lgs. 124/2004 che
disciplina l’istituto della diffida.
Il citato
articolo prevede che in caso di constatata inosservanza delle norme in materia
di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi
inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a
diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze,
fissando il relativo termine.
Tra gli
altri, presupposto perché sia emessa diffida è che il datore di
lavoro possa sanare l’inadempimento accertato.
Qualora il
datore di lavoro aderisca alla diffida sanando le irregolarità
accertate, può anche estinguere il procedimento sanzionatorio pagando
una sanzione in misura ridotta.
Più
precisamente è ammesso al pagamento dell’importo delle sanzioni
nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un
quarto della sanzione stabilita in misura fissa.
Con la
circolare in parola il Minstero del lavoro ha chiarito che la diffida ha
carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di
procedibilità dell’azione sanzionatoria degli illeciti
amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Pertanto,
l’adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una
violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit.
è inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote
sulla legittimità del provvedimento stesso.
Come detto
presupposto della diffida è, tra gli altri, che la violazione accertata
sia sanabile.
Al riguardo
il Ministero ha ribadito che tale requisito sussiste in tutti i casi di
inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili,
indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della condotta
oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di
violazione di norme poste a diretta tutela dell’integrità
psicofisica del lavoratore.
Peraltro, a
detta del Ministero, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere
considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia,
l’applicazione dell’istituto in esame qualora la regolarizzazione
da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. Ciò
accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all’atto
dell’assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi
dell’iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore
interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all’azienda,
ovvero nell’ipotesi in cui l’impresa, possibile destinataria della
diffida, sia già cessata al momento dell’adozione del
provvedimento.
A parere del
Ministero il potere di diffida si applica a tutte le materie di competenza
degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie - quale, in
particolare, quella della sicurezza del lavoro -, ove residuano competenze
accertative dello Stato.
D’altra
parte nell’art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso
riferimento alle norme in materia di “legislazione sociale” ed è
da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica.
Anche in tal
caso la regolarizzazione dell’inosservanza sarà ammissibile
soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente
realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di
natura documentale o burocratica.
Si segnala
infine che il Ministero del Lavoro, con nota dell’8 marzo 2006, emanata
in risposta ad una istanza di interpello, ha ritenuto la normativa sul
pagamento rateale della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 26 della
L. n. 689/1981, incompatibile con la procedura della diffida disciplinata
dall’art. 13 del decreto n. 124/04.
Pertanto, la
sanzione in misura ridotta inflitta con la diffida non può essere
rateizzata.
Di seguito
si pubblica un ampio stralcio dell’elenco predisposto dal Ministero con
la circolare n. 9/2006 delle principali violazioni amministrative suscettibili
di diffida.
Diffida
obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili
LIBRO DI
MATRICOLA - GESTIONE INAIL
Art. 20 c. 1
DPR 1124/1965 Per essere sprovvisto del libro di matricola.
Diffida pari
a euro 25
Art. 20 c. 1
DPR 1124/1965 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola i
dati di cui all’art. 20 c. 1, punto 1.
Diffida pari
a euro 25
LIBRO DI
MATRICOLA - GESTIONE INPS
Art. 134 RD
3184/1923 Per essere sprovvisto del libro di matricola.
Diffida pari
a euro 5
Art. 39, co.
1 DPR 797/1955 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il numero
delle persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni
familiari; gli estremi dell’autorizzazione INPS alla corresponsione degli
assegni familiari (assegno per il nucleo familiare).
Diffida pari
a euro 51
LIBRO DI
PAGA - GESTIONE INAIL
Art. 20 c. 1
DPR 1124/1965 Per essere sprovvisto del libro di paga.
Diffida pari
a euro 25
Art. 20 c. 1
DPR 1124/1965 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di
cui all’art. 20 c. 1 punto 2).
Diffida pari
a euro 25
Art. 25 c. 1
DPR 1124/1965 Per non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di
paga-sezione presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun
dipendente il giorno precedente.
Diffida pari
a euro 25
LIBRO DI
PAGA - GESTIONE INPS
Art. 134 RD
3184/1923 Per essere sprovvisto del libro di paga.
Diffida pari
a euro 5
Art. 41 DPR
797/1955 Per non aver provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni
familiari (assegno per il nucleo familiare) corrisposti a ciascun lavoratore.
Diffida pari
a euro 51
REGISTRO
D’IMPRESA
Art. 2, co.
1 D. Lgs. 375/1993 Per essere sprovvisto del registro d’impresa.
Diffida pari
a euro 103
Art. 2, co.
1 D. Lgs. 375/1993 Per non aver provveduto ad iscrivere sul registro di impresa
le prescritte annotazioni.
Diffida pari
a euro 103
Art. 9
quater, co. 18 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/1996 Per aver compilato in modo
infedele il registro d’impresa.
Diffida pari
a euro 258
REGISTRO
DEGLI INFORTUNI
Art. 4 c. 5
lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall’art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non essere
fornito del registro degli infortuni.
Diffida pari
a euro 516
Art. 4 c. 5
lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall’art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non aver
provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che
comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
Diffida pari
a euro 516
CARTELLA
SANITARIA
Art. 4 c. 8
D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di custodire presso l’azienda ovvero
l’unita produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori
sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della
stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora
richiesta dallo stesso.
Diffida pari
a euro 516
NOMINATIVO
RSPP
Art. 8 c. 11
D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del
lavoro e alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti il
nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Diffida pari
a euro 516
RIUNIONE
PERIODICA
Art. 11 D.
Lgs. 626/1994 Per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e
protezione dei rischi.
Diffida pari
a euro 516
NOTIFICA
PRELIMINARE
Art. 11 D.
Lgs. 494/1996 Per aver omesso di trasmettere prima dell’inizio dei lavori
all’Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali
aggiornamenti.
Diffida pari
a euro 516
PSC E POS A
DISPOSIZIONE DEL RLS
Art. 12 c. 4
D. Lgs. 494/1996 Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei
lavori.
Diffida pari
a euro 516
TRASMISSIONE
DEL PSC ALLE IMPRESE ESECUTRICI
Art. 13 c. 2
D. Lgs. 494/1996 Per non aver trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima
dell’inizio dei lavori.
Diffida pari
a euro 516
TRASMISSIONE
DEL POS AL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
Art. 13 c. 3
D. Lgs. 494/1996 Per non aver trasmesso il POS al coordinatore per
l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori.
Diffida pari
a euro 516
COLLOCAMENTO
ORDINARIO
Art. 9 bis
c. 2 D.L. 510/1996 conv. dalla
Legge n. 608/96 Per aver
omesso di inviare al Centro per l’Impiego competente, entro 5 giorni
dall’assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del
lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento
economico e normativo.
Diffida pari
a euro 100
COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO
Art. 9 c. 6
L. 68/99 Per non avere, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle
disposizioni della presente legge, inviato agli uffici competenti entro il 31
gennaio di ciascun anno, un prospetto contenente:
- il numero
complessivo dei dipendenti,
- il numero
ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all’art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per
i lavoratori di cui all’art. 1.
Diffida pari
a euro 129, maggiorata di euro 6,25 per ogni giorno di ritardo
Art. 15 c. 4
L. 68/99 Per non aver provveduto a coprire la quota dell’obbligo di cui
all’art. 3, trascorsi 60 gg dalla data in cui è insorto l’obbligo
di assunzione.
Diffida pari
a euro 12,75 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato
COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI
Art. 10 c. 2
L. 113/1985 Per l’omessa assunzione per ogni centralino telefonico con
almeno 5 linee urbane di un privo della vista iscritto all’albo
professionale di cui all’art. 1 della presente legge.
Diffida pari
a euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto
Art. 5 L.
113/1985 Per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste
dall’art. 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, entro i termini indicati
nello stesso articolo (60 giorni).
Art. 10 c. 1
L. 113/1985.
Diffida pari
a euro 105,70
COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO DEI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE NON VEDENTI
(omissis)
DICHIARAZIONE
DI ASSUNZIONE
Art. 4 bis
co. 2 D.Lgs. 181/00 come sostituito dall’art. 6, co. 1 D. Lgs. 297/02 Per
non aver consegnato al lavoratore, all’atto dell’assunzione, prima
dell’immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso,
contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso (nel caso in
cui non si applica il contratto collettivo, tale dichiarazione per essere
regolare deve recare l’espressa indicazione della durata delle ferie,
della periodicità della retribuzione, dei termini di preavviso e
dell’orario di lavoro); nonché la dichiarazione concernente le
condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal D. Lgs. 26 maggio
1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee.
Diffida pari
a euro 250
OBBLIGO DI
INFORMAZIONE
Art. 2 co. 1
D. Lgs. 152/97 Per non aver provveduto, in caso di lavoratore inviato
all’estero per periodo superiore a 30 giorni, a fornire regolare (senza
omissioni o inesattezze) dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui
all’art. 1, co. 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, oltre a: durata del
lavoro all’estero, valuta di corresponsione della retribuzione, vantaggi
in denaro o in natura connessi al lavoro estero, condizioni di rimpatrio.
Diffida pari
a euro 51
Art. 3 D.
Lgs. 152/97 Per non aver regolarmente (senza omissioni o inesattezze)
comunicato per iscritto al lavoratore, entro un mese dall’adozione,
qualsiasi modifica degli elementi di cui agli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 26 maggio
1997, n. 152.
Diffida pari
a euro 51
6Art. 54 DPR
1124/1965 Per non aver dato notizia, entro 2 giorni, all’autorità
locale di pubblica sicurezza, dell’infortunio sul lavoro che ha avuto per
conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre
giorni del prestatore d’opera dipendente.
Diffida pari
a euro 258
MALATTIA
PROFESSIONALE
Art. 53, co.
5 DPR 1124/1965 Per aver omesso di trasmettere all’Inail la denuncia di
malattia professionale corredata da certificato medico, entro i 5 giorni
successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia (al datore di
lavoro) della manifestazione della malattia professionale.
Diffida pari
a euro 258
Art. 53, co.
6 DPR 1124/1965 Per aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o di
malattia professionale le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore
assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell’infortunio o della
malattia professionale.
Diffida pari
a euro 258
PROSPETTO DI
PAGA
Art. 1 co. 1
e 2 L. 4/53 Per non aver consegnato, all’atto della corresponsione della
retribuzione, ai dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati
il nome, cognome e qualifica del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si
riferisce, gli assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che
compongono detta retribuzione nonché, distintamente, le singole
trattenute.
Diffida pari
a euro 25
Art. 1 c. 2
L. 4/53 Per non aver firmato, siglato o timbrato il prospetto di paga.
Diffida pari
a euro 25
Art. 2 L.
4/53 Per la non corrispondenza delle annotazioni sul prospetto di paga con le
registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo
stesso periodo di tempo.
Diffida pari
a euro 25
Art. 3 L.
4/53 Per non aver consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento
stesso in cui gli è stata consegnata la retribuzione.
Diffida pari
a euro 25
CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO
Art. 1 L.
741/59 Per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di
trattamento economico e normativo previste dagli accordi economici e dai
contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3
ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes.
Diffida pari
a euro 25
Diffida pari
a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori
Art. 509
c.p. Per non aver adempiuto (in qualità di datore di lavoro o di
lavoratore) agli obblighi derivanti da un contratto collettivo (artt. 2067 c.c.
e seguenti) o dalle norme emanate dagli organi corporativi.
Diffida pari
a euro 103
CESSAZIONE
DEL RAPPORTO
Art. 21 c. 1
L. 264/49 Per non aver comunicato al Centro per l’Impiego competente,
entro 5 gg dalla cessazione del rapporto, il nome e la qualifica dei lavoratori
di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.
Diffida pari
a euro 100
CONSEGNA
DELLA DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI
Art. 4 D. L.
352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver consegnato al lavoratore con cui sia
cessato il rapporto di lavoro, nei termini di legge ovvero entro 12 giorni
dalla richiesta, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni
corrisposte.
Diffida pari
a 2 euro
LAVORO A
TEMPO DETERMINATO
Art. 6 D.
Lgs. 368/01 Per non aver corrisposto, al lavoratore a tempo determinato, le
ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro
trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori regolamentati con
rapporto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo
effettivamente prestato.
Diffida pari
a euro 25
Diffida pari
a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di cinque
lavoratori
Art. 6 D.
Lgs. 368/01 Per non aver corrisposto al lavoratore alla scadenza del contratto
il trattamento di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e
pari all’indennità di anzianità prevista dai contratti
collettivi.
Diffida pari
a euro 25
Diffida pari
a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di cinque
lavoratori
LAVORO A
DOMICILIO
(omissis)
LAVORATORI
NELLO SPETTACOLO
(omissis)
LAVORATORI
MARITTIMI
(omissis)
LAVORO DEI
MINORI
Art. 8 c. 6
L. 977/67 mod. dall’art. 9 D. Lgs. 345/99 Per non aver comunicato per
iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà
genitoriale, il giudizio sull’idoneità o
sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al
lavoro.
Diffida pari
a euro 516
GENITORI
LAVORATORI
Artt. 22 e 29
D. Lgs. 151/01 Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in
astensione obbligatoria l’indennità di maternità per tutto
il periodo di astensione, ai sensi dell’art. 1 del D. L. 30 dicembre
1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Diffida pari
a euro 516
Art. 34 D.
Lgs. 151/01 Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in
astensione facoltativa, fino al terzo anno di vita del bambino,
l’indennità di maternità complessiva tra i genitori di sei
mesi.
Diffida pari
a euro 516
PARITA’
DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE
Art. 9, co.
1 L. 125/91 Qualora le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento
dipendenti tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione
del personale maschile e femminile (in ognuna delle professioni ed in relazione
allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta), non abbiano trasmesso il rapporto nei termini
prescritti, la Direzione regionale del lavoro, mediante i servizi ispettivi
delle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio, invita le
aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni.
Diffida pari
a euro 103
LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI
Art. 22, co.
7 D. Lgs. 286/98 come modif. da art. 18 L. 189/02 Per avere il datore di lavoro
omesso di comunicare in forma scritta (entro 5 giorni dall’evento), allo
sportello unico per l’immigrazione, qualunque variazione (modifica degli
elementi contrattuali, trasformazione e cessazione) del rapporto di lavoro
intervenuto con lo straniero.
Diffida pari
a 500 euro solo nei casi in cui il Prefetto deleghi all’accertamento il
personale ispettivo del Ministero del Lavoro
SOMMINISTRAZIONE
IRREGOLARE
Art. 21, co.
1 D. Lgs. 276/2003 come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 251/2004 Per
avere stipulato un contratto di somministrazione di lavoro senza indicazione
degli elementi prescritti dall’art. 21, comma 1, lett. f), g), h), i), j)
e k).
Diffida pari
a euro 250
Art. 21, co.
3 D. Lgs. 276/2003 Per avere omesso di comunicare per iscritto al lavoratore
tutte le informazioni relative al contratto di somministrazione, compresa la
data di inizio e la durata prevedibile dell’attività lavorativa
presso l’utilizzatore, all’atto della stipula del contratto di
lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’azienda utilizzatrice.
Diffida pari
a euro 250
OMESSE E
FALSE REGISTRAZIONI, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Art. 12 c. 1
DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato
all’Istituto assicuratore, contestualmente all’inizio dei lavori
ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall’inizio, la natura, le
lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione del
rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Diffida pari
a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;
Diffida pari
a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;
Diffida pari
a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.
Art. 12 c. 3
DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato
all’Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni le successive
modificazioni di estensione e di natura del rischio, nonché le
variazioni riguardanti l’individuazione del titolare e della sede
dell’azienda.
Diffida pari
a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;
Diffida pari
a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;
Diffida pari
a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.
Art. 12 c. 3
DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato
all’Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni la cessazione
della lavorazione.
Diffida pari
a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;
Diffida pari
a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;
Diffida pari
a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.
Art. 6, co.
1 e 2 D. Lgs. 375/1993 Per aver, il datore di lavoro agricolo, omesso di
presentare alla competente sede Inps entro il venticinquesimo giorno dalla fine
di ciascun trimestre la dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per
averla trasmessa incompleta o infedele.
Diffida pari
a euro 12
Art. 4, co.
5, D.L. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989 come modif. da art. 2-bis D.L.
n. 6/1993, conv. in legge n. 63/1993 Per non aver comunicato all’INAIL in
occasione del pagamento dell’autoliquidazione dei premi, le
generalità, la qualifica e il codice fiscale dei lavoratori occupati nel
precedente periodo assicurativo.
Diffida pari
a euro 2,50
Art. 4 D. L.
352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver consegnato al lavoratore, ogni anno,
copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.
Diffida pari
a euro 2
Art. 30 L.
843/78 Per non aver presentato all’INPS, entro 20 giorni dalla fine di
ciascun mese, la denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni
anticipate ai lavoratori dipendenti.
Diffida pari
a euro 6,25
Art. 1 D. L.
352/78, conv. in L. 467/78 Per l’omessa o infedele o incompleta
indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all’INPS, dei dati
relativi a: codice fiscale, numero d’iscrizione alla CCIAA, numero di
matricola per ogni posizione assicurativa.
Diffida pari
a euro 6,25
Art. 2 D. L.
352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver comunicato alla CCIAA e all’Istituto
previdenziale interessato (Inail, Inps, Enpals), entro 30 giorni
dall’evento, la variazione, la sospensione o la cessazione
dell’obbligo assicurativo.
Diffida pari
a euro 6,25
Art. 7 D.L.
693/80, conv. in L. 891/80 Per l’omessa indicazione, nelle denunce dei
contributi dovuti all’INPS, dei dati relativi alle retribuzioni
complessive assoggettate a ritenuta alla fonte nonché all’imposta
versata.
Diffida pari
a euro 6,25
Art. 14 DPR
1124/1965 Per non aver provveduto a denunciare all’INAIL le generalità
della persona che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non
sovrintende personalmente alla gestione dei lavori.
Diffida pari
a euro 25
Art.2 D. L.
352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver comunicato alla competente sede INPS,
entro 30 giorni, la sospensione, la variazione o la cessazione
dell’attività.
Diffida pari
a euro 25
Artt. 39 e
40 D.P.R. 797/55 Per l’omessa comunicazione e trasmissione all’INPS
delle notizie e dei documenti relativi agli assegni familiari e comprovanti il
diritto del lavoratore a percepirli.
Diffida pari
a euro 51
Art. 10, co.
5 R.D.L. 636/39 conv. in L. 1272/39 Per avere alle proprie dipendenze o aver
successivamente assunto pensionati di invalidità senza darne notizia
all’INPS, indicando fedelmente l’importo della retribuzione
corrisposta.
Diffida pari
a euro 129
OMESSI
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 1 D.L.
663/79 conv. in L. 33/80 Per l’omessa o ritardata erogazione
dell’indennità di malattia e di maternità ai lavoratori o alle
lavoratrici che ne abbiano maturato il diritto, possedendo i requisiti
richiesti dalla legge.
Diffida pari
a euro 6,25
Art. 70 DPR
1124/1965 Per il rifiuto di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo
sull’indennità spettante per invalidità temporanea ovvero
l’intera indennità al lavoratore che si trova nel luogo in cui
risiede il datore di lavoro, nonostante formale richiesta dell’INAIL.
Diffida pari
a euro 25
Art. 73 DPR
1124/1965 Per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato
l’indennità spettante quale trattamento per il periodo di carenza.
Diffida pari
a euro 25
Art. 68 DPR
1124/1965 Per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato
l’indennità spettante quale trattamento per il periodo di carenza.
Diffida pari
a euro 25
Artt. 1, 33
e 37 D.P.R. 797/55 come modif. legge n. 1038/1971 Per non aver corrisposto
ovvero per aver corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella
spettante l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi diritto.
Diffida pari a euro 103