RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - DECRETO LEGISLATIVO N. 124/04 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE - CIRCOLARI DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 8 e 9/2006 - ISTITUTO DELLA DIFFIDA

 

Con circolare n. 9 del 23 marzo 2006 il Ministero del Lavoro, ad integrazione della precedente circolare n. 24 del 24 giugno 2004 (cfr. Not. n. 11/2004) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’art. 13 del D.Lgs. 124/2004 che disciplina l’istituto della diffida.

Il citato articolo prevede che in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze, fissando il relativo termine.

Tra gli altri, presupposto perché sia emessa diffida è che il datore di lavoro possa sanare l’inadempimento accertato.

Qualora il datore di lavoro aderisca alla diffida sanando le irregolarità accertate, può anche estinguere il procedimento sanzionatorio pagando una sanzione in misura ridotta.

Più precisamente è ammesso al pagamento dell’importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.

Con la circolare in parola il Minstero del lavoro ha chiarito che la diffida ha carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell’azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Pertanto, l’adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. è inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento stesso.

Come detto presupposto della diffida è, tra gli altri, che la violazione accertata sia sanabile.

Al riguardo il Ministero ha ribadito che tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore.

Peraltro, a detta del Ministero, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia, l’applicazione dell’istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. Ciò accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all’atto dell’assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell’iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all’azienda, ovvero nell’ipotesi in cui l’impresa, possibile destinataria della diffida, sia già cessata al momento dell’adozione del provvedimento.

A parere del Ministero il potere di diffida si applica a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie - quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro -, ove residuano competenze accertative dello Stato.

D’altra parte nell’art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di “legislazione sociale” ed è da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica.

Anche in tal caso la regolarizzazione dell’inosservanza sarà ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica.

Si segnala infine che il Ministero del Lavoro, con nota dell’8 marzo 2006, emanata in risposta ad una istanza di interpello, ha ritenuto la normativa sul pagamento rateale della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 689/1981, incompatibile con la procedura della diffida disciplinata dall’art. 13 del decreto n. 124/04.

Pertanto, la sanzione in misura ridotta inflitta con la diffida non può essere rateizzata.

Di seguito si pubblica un ampio stralcio dell’elenco predisposto dal Ministero con la circolare n. 9/2006 delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.

Diffida obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili

 

LIBRO DI MATRICOLA - GESTIONE INAIL

Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per essere sprovvisto del libro di matricola.

Diffida pari a euro 25

Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola i dati di cui all’art. 20 c. 1, punto 1.

Diffida pari a euro 25

 

LIBRO DI MATRICOLA - GESTIONE INPS

Art. 134 RD 3184/1923 Per essere sprovvisto del libro di matricola.

Diffida pari a euro 5

Art. 39, co. 1 DPR 797/1955 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il numero delle persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari; gli estremi dell’autorizzazione INPS alla corresponsione degli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare).

Diffida pari a euro 51

 

LIBRO DI PAGA - GESTIONE INAIL

Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per essere sprovvisto del libro di paga.

Diffida pari a euro 25

Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di cui all’art. 20 c. 1 punto 2).

Diffida pari a euro 25

Art. 25 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga-sezione presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente.

Diffida pari a euro 25

 

LIBRO DI PAGA - GESTIONE INPS

Art. 134 RD 3184/1923 Per essere sprovvisto del libro di paga.

Diffida pari a euro 5

Art. 41 DPR 797/1955 Per non aver provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare) corrisposti a ciascun lavoratore.

Diffida pari a euro 51

 

REGISTRO D’IMPRESA

Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993 Per essere sprovvisto del registro d’impresa.

Diffida pari a euro 103

Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993 Per non aver provveduto ad iscrivere sul registro di impresa le prescritte annotazioni.

Diffida pari a euro 103

Art. 9 quater, co. 18 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/1996 Per aver compilato in modo infedele il registro d’impresa.

Diffida pari a euro 258

 

REGISTRO DEGLI INFORTUNI

Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall’art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non essere fornito del registro degli infortuni.

Diffida pari a euro 516

Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall’art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.

Diffida pari a euro 516

 

CARTELLA SANITARIA

Art. 4 c. 8 D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di custodire presso l’azienda ovvero l’unita produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.

Diffida pari a euro 516

 

NOMINATIVO RSPP

Art. 8 c. 11 D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Diffida pari a euro 516

 

RIUNIONE PERIODICA

Art. 11 D. Lgs. 626/1994 Per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

Diffida pari a euro 516

 

NOTIFICA PRELIMINARE

Art. 11 D. Lgs. 494/1996 Per aver omesso di trasmettere prima dell’inizio dei lavori all’Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti.

Diffida pari a euro 516

 

PSC E POS A DISPOSIZIONE DEL RLS

Art. 12 c. 4 D. Lgs. 494/1996 Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Diffida pari a euro 516

 

TRASMISSIONE DEL PSC ALLE IMPRESE ESECUTRICI

Art. 13 c. 2 D. Lgs. 494/1996 Per non aver trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima dell’inizio dei lavori.

Diffida pari a euro 516

 

TRASMISSIONE DEL POS AL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

Art. 13 c. 3 D. Lgs. 494/1996 Per non aver trasmesso il POS al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori.

Diffida pari a euro 516

 

COLLOCAMENTO ORDINARIO

Art. 9 bis c. 2 D.L. 510/1996 conv. dalla  Legge n.  608/96 Per aver omesso di inviare al Centro per l’Impiego competente, entro 5 giorni dall’assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

Diffida pari a euro 100

 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 9 c. 6 L. 68/99 Per non avere, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge, inviato agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto contenente:

- il numero complessivo dei dipendenti,

- il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’art. 1.

Diffida pari a euro 129, maggiorata di euro 6,25 per ogni giorno di ritardo

Art. 15 c. 4 L. 68/99 Per non aver provveduto a coprire la quota dell’obbligo di cui all’art. 3, trascorsi 60 gg dalla data in cui è insorto l’obbligo di assunzione.

Diffida pari a euro 12,75 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato

 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI

Art. 10 c. 2 L. 113/1985 Per l’omessa assunzione per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane di un privo della vista iscritto all’albo professionale di cui all’art. 1 della presente legge.

Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto

Art. 5 L. 113/1985 Per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, entro i termini indicati nello stesso articolo (60 giorni).

Art. 10 c. 1 L. 113/1985.

Diffida pari a euro 105,70

 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE NON VEDENTI

(omissis)

 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE

Art. 4 bis co. 2 D.Lgs. 181/00 come sostituito dall’art. 6, co. 1 D. Lgs. 297/02 Per non aver consegnato al lavoratore, all’atto dell’assunzione, prima dell’immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso (nel caso in cui non si applica il contratto collettivo, tale dichiarazione per essere regolare deve recare l’espressa indicazione della durata delle ferie, della periodicità della retribuzione, dei termini di preavviso e dell’orario di lavoro); nonché la dichiarazione concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee.

Diffida pari a euro 250

 

OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Art. 2 co. 1 D. Lgs. 152/97 Per non aver provveduto, in caso di lavoratore inviato all’estero per periodo superiore a 30 giorni, a fornire regolare (senza omissioni o inesattezze) dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui all’art. 1, co. 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, oltre a: durata del lavoro all’estero, valuta di corresponsione della retribuzione, vantaggi in denaro o in natura connessi al lavoro estero, condizioni di rimpatrio.

Diffida pari a euro 51

Art. 3 D. Lgs. 152/97 Per non aver regolarmente (senza omissioni o inesattezze) comunicato per iscritto al lavoratore, entro un mese dall’adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui agli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.

Diffida pari a euro 51

6Art. 54 DPR 1124/1965 Per non aver dato notizia, entro 2 giorni, all’autorità locale di pubblica sicurezza, dell’infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni del prestatore d’opera dipendente.

Diffida pari a euro 258

 

MALATTIA PROFESSIONALE

Art. 53, co. 5 DPR 1124/1965 Per aver omesso di trasmettere all’Inail la denuncia di malattia professionale corredata da certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della malattia professionale.

Diffida pari a euro 258

Art. 53, co. 6 DPR 1124/1965 Per aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o di malattia professionale le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale.

Diffida pari a euro 258

 

PROSPETTO DI PAGA

Art. 1 co. 1 e 2 L. 4/53 Per non aver consegnato, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono detta retribuzione nonché, distintamente, le singole trattenute.

Diffida pari a euro 25

Art. 1 c. 2 L. 4/53 Per non aver firmato, siglato o timbrato il prospetto di paga.

Diffida pari a euro 25

Art. 2 L. 4/53 Per la non corrispondenza delle annotazioni sul prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

Diffida pari a euro 25

Art. 3 L. 4/53 Per non aver consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso in cui gli è stata consegnata la retribuzione.

Diffida pari a euro 25

 

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Art. 1 L. 741/59 Per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3 ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes.

Diffida pari a euro 25

Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori

Art. 509 c.p. Per non aver adempiuto (in qualità di datore di lavoro o di lavoratore) agli obblighi derivanti da un contratto collettivo (artt. 2067 c.c. e seguenti) o dalle norme emanate dagli organi corporativi.

Diffida pari a euro 103

 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Art. 21 c. 1 L. 264/49 Per non aver comunicato al Centro per l’Impiego competente, entro 5 gg dalla cessazione del rapporto, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

Diffida pari a euro 100

 

CONSEGNA DELLA DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI

Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il rapporto di lavoro, nei termini di legge ovvero entro 12 giorni dalla richiesta, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.

Diffida pari a 2 euro

 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 6 D. Lgs. 368/01 Per non aver corrisposto, al lavoratore a tempo determinato, le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori regolamentati con rapporto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato.

Diffida pari a euro 25

Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori

Art. 6 D. Lgs. 368/01 Per non aver corrisposto al lavoratore alla scadenza del contratto il trattamento di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari all’indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.

Diffida pari a euro 25

Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori

 

LAVORO A DOMICILIO

(omissis)

 

LAVORATORI NELLO SPETTACOLO

(omissis)

 

LAVORATORI MARITTIMI

(omissis)

LAVORO DEI MINORI

Art. 8 c. 6 L. 977/67 mod. dall’art. 9 D. Lgs. 345/99 Per non aver comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro.

Diffida pari a euro 516

 

GENITORI LAVORATORI

Artt. 22 e 29 D. Lgs. 151/01 Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione obbligatoria l’indennità di maternità per tutto il periodo di astensione, ai sensi dell’art. 1 del D. L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Diffida pari a euro 516

Art. 34 D. Lgs. 151/01 Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino al terzo anno di vita del bambino, l’indennità di maternità complessiva tra i genitori di sei mesi.

Diffida pari a euro 516

 

PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE

Art. 9, co. 1 L. 125/91 Qualora le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile (in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta), non abbiano trasmesso il rapporto nei termini prescritti, la Direzione regionale del lavoro, mediante i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni.

Diffida pari a euro 103

 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Art. 22, co. 7 D. Lgs. 286/98 come modif. da art. 18 L. 189/02 Per avere il datore di lavoro omesso di comunicare in forma scritta (entro 5 giorni dall’evento), allo sportello unico per l’immigrazione, qualunque variazione (modifica degli elementi contrattuali, trasformazione e cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.

Diffida pari a 500 euro solo nei casi in cui il Prefetto deleghi all’accertamento il personale ispettivo del Ministero del Lavoro

 

SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE

Art. 21, co. 1 D. Lgs. 276/2003 come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 251/2004 Per avere stipulato un contratto di somministrazione di lavoro senza indicazione degli elementi prescritti dall’art. 21, comma 1, lett. f), g), h), i), j) e k).

Diffida pari a euro 250

Art. 21, co. 3 D. Lgs. 276/2003 Per avere omesso di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le informazioni relative al contratto di somministrazione, compresa la data di inizio e la durata prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore, all’atto della stipula del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’azienda utilizzatrice.

Diffida pari a euro 250

 

OMESSE E FALSE REGISTRAZIONI, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Art. 12 c. 1 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato all’Istituto assicuratore, contestualmente all’inizio dei lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall’inizio, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;

Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;

Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.

Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato all’Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio, nonché le variazioni riguardanti l’individuazione del titolare e della sede dell’azienda.

Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;

Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;

Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.

Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato all’Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni la cessazione della lavorazione.

Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;

Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;

Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.

Art. 6, co. 1 e 2 D. Lgs. 375/1993 Per aver, il datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede Inps entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre la dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per averla trasmessa incompleta o infedele.

Diffida pari a euro 12

Art. 4, co. 5, D.L. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989 come modif. da art. 2-bis D.L. n. 6/1993, conv. in legge n. 63/1993 Per non aver comunicato all’INAIL in occasione del pagamento dell’autoliquidazione dei premi, le generalità, la qualifica e il codice fiscale dei lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo.

Diffida pari a euro 2,50

Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver consegnato al lavoratore, ogni anno, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.

Diffida pari a euro 2

Art. 30 L. 843/78 Per non aver presentato all’INPS, entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti.

Diffida pari a euro 6,25

Art. 1 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per l’omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all’INPS, dei dati relativi a: codice fiscale, numero d’iscrizione alla CCIAA, numero di matricola per ogni posizione assicurativa.

Diffida pari a euro 6,25

Art. 2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver comunicato alla CCIAA e all’Istituto previdenziale interessato (Inail, Inps, Enpals), entro 30 giorni dall’evento, la variazione, la sospensione o la cessazione dell’obbligo assicurativo.

Diffida pari a euro 6,25

Art. 7 D.L. 693/80, conv. in L. 891/80 Per l’omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all’INPS, dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte nonché all’imposta versata.

Diffida pari a euro 6,25

Art. 14 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto a denunciare all’INAIL le generalità della persona che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori.

Diffida pari a euro 25

Art.2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver comunicato alla competente sede INPS, entro 30 giorni, la sospensione, la variazione o la cessazione dell’attività.

Diffida pari a euro 25

Artt. 39 e 40 D.P.R. 797/55 Per l’omessa comunicazione e trasmissione all’INPS delle notizie e dei documenti relativi agli assegni familiari e comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli.

Diffida pari a euro 51

Art. 10, co. 5 R.D.L. 636/39 conv. in L. 1272/39 Per avere alle proprie dipendenze o aver successivamente assunto pensionati di invalidità senza darne notizia all’INPS, indicando fedelmente l’importo della retribuzione corrisposta.

Diffida pari a euro 129

 

OMESSI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 1 D.L. 663/79 conv. in L. 33/80 Per l’omessa o ritardata erogazione dell’indennità di malattia e di maternità ai lavoratori o alle lavoratrici che ne abbiano maturato il diritto, possedendo i requisiti richiesti dalla legge.

Diffida pari a euro 6,25

Art. 70 DPR 1124/1965 Per il rifiuto di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull’indennità spettante per invalidità temporanea ovvero l’intera indennità al lavoratore che si trova nel luogo in cui risiede il datore di lavoro, nonostante formale richiesta dell’INAIL.

Diffida pari a euro 25

Art. 73 DPR 1124/1965 Per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l’indennità spettante quale trattamento per il periodo di carenza.

Diffida pari a euro 25

Art. 68 DPR 1124/1965 Per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l’indennità spettante quale trattamento per il periodo di carenza.

Diffida pari a euro 25 

Artt. 1, 33 e 37 D.P.R. 797/55 come modif. legge n. 1038/1971 Per non aver corrisposto ovvero per aver corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi diritto.

Diffida pari a euro 103