RINNOVO CCNL 20/5/2004 - testo dell’ACCORDO 23/3/2006
Facendo seguito
alla precedente informativa in materia (cfr. suppl. n. 1-2/2006 al Not. n.
3/2006) si pubblica il testo dell’accordo sottoscritto lo scorso 23 marzo
2006 tra l’ANCE e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori per il
rinnovo della parte economica per il secondo biennio di validità del
contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.
Addi’ 23 marzo 2006, in Roma
tra
l’Associazione
Nazionale Costruttori Edili - ANCE
e
i Sindacati nazionali
dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
si conviene
quanto segue
I. POLITICHE
DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
L’Ance
e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil,
nell’ambito delle politiche del lavoro dirette a favorire
l’occupazione regolare e a contrastare il lavoro sommerso nel settore
delle costruzioni, convengono di intervenire con azioni congiunte nei confronti
degli organi di Governo, al fine di perseguire l’Integrale conseguimento degli
obiettivi contenuti nell’Avviso Comune per l’emersione del lavoro
non regolare in edilizia del 16 dicembre 2003, attraverso l’introduzione
di specifiche norme di legge.
Le parti
ribadiscono inoltre le proposte contenute nella lettera congiunta al Governo
del 14 settembre 2005 in tema di collocamento obbligatorio.
II. AUMENTI
RETRIBUTIVI
In
attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, a
decorrere dal 1° marzo 2006 e dal 1° gennaio 2007 i minimi di paga base
per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle
misure stabilite nella tabella allegata.
Tali
incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione
programmata e inflazione reale per gli anni 2004 - 2005.
III.
ACCORDI LOCALI
1. Le Organizzazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni
nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria
competenza, l’elemento economico territoriale di cui alla lettera d)
dell’art. 38 e all’art. 46 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, entro la
misura massima del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al
1° marzo 2006 con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2006 ed entro
l’ulteriore misura massima del 4% dei minimi di paga e stipendio in
vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza non anteriore al 1° settembre
2007.
Le parti
concordano che gli importi in atto
dell’elemento economico territoriale sono conglobati
nell’Indennita’ territoriale di settore e nel Premio di produzione.
Fino a tale
nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla
previsione dell’accordo nazionale 29 gennaio 2002.
L’elemento
economico territoriale di cui al comma precedente, sarà concordato in
sede territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore
e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di
produttività, qualità e competitività nel territorio,
utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 38 del c.c.n.l..
Durante la
vigenza dell’elemento economico territoriale, ai fini della relativa
conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle
Organizzazioni territoriali citate,
con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.
Le parti si danno atto che la struttura
dell’rogazione di cui sopra è tata definita in coerenza con quanto
previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall’art. 38 del c.c.n.l. 20
maggio 2004 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito nella legge 23 maggio 1997,
n. 135.
2. Resta
confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà
nell’ambito delle materie specificatamente stabilite dall’art. 38
del contratto collettivo nazionale e che le clausole degli accordi locali
difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
IV.
TRASFERTA
In
attuazione di quanto previsto dal
contratto nazionale 20 maggio 2004, le parti concordano di dare avvio
alla disciplina della trasferta.
Premesso che
l’accordo si colloca nell’ambito delle legge 55/90 e dell’art
21 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004, tutte le semplificazioni amministrative che
ne possano derivare nei casi previsti, si basano sul principio della delega tra
Casse Edili.
Tale accordo
ha come obbiettivo la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti
in capo alle imprese, la tutela dei diritti acquisiti da parte dei lavoratori
ed il miglioramento del ruolo delle Casse Edili quali enti certificatori.
Le parti
concordano di dare avvio ad una nuova disciplina della trasferta a livello
regionale sulla base dei principi che saranno sottoscritti da tutte le
Associazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori della medesima
regione.
La nuova
disciplina, che riguarderà tutte le regioni italiane ed entrerà
in vigore entro la data del 31.12.2006, presuppone la messa in rete delle Casse
Edili.
I principi
inderogabili del nuovo istituto sono concordemente definiti come segue e
pertanto resi operativi uniformemente in tutte le regioni.
L’operaio
in trasferta resta iscritto alla Cassa Edile di provenienza che è
l’unica deputata a ricevere i relativi versamenti.
L’Impresa
è tenuta a comunicare, sia alla Cassa Edile di provenienza che a quella
dove si svolgono i lavori, l’elenco degli operai inviati in trasferta. La
medesima comunicazione verrà trasmessa dalla Cassa Edile di provenienza
a quella dove è situato il cantiere.
Ferma
restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di
provenienza, il trattamento economico dovuto all’operaio in trasferta e
derivante complessivamente da:
- minimo di
paga base,
-
indennità di contingenza,
-
indennità territoriale di settore,
- elemento
economico territoriale
- quota
assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta
previsti dal
contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può
essere inferiore al trattamento complessivamente derivante
dall’applicazione del minimo di paga base, dell’indennità di
contingenza, dell’indennità territoriale di settore,
dell’elemento economico territoriale, in vigore nella provincia dove si
svolgono i lavori.
L’eventuale
integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale
temporanea, e, come l’indennità territoriale di settore, va
soggetta alle stesse trattenute contributive e fiscali e costituisce base di
riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Cassa Edile.
All’operaio
spettano anche, se dovute, le indennità di cui agli artt. 20 e 23 del
c.c.n.l.
La
contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta
è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza.
Peraltro, la
medesima Cassa provvede a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori
esclusivamente i contributi afferenti il comitato paritetico territoriale,
nonché le quote territoriali di adesione contrattuale, nella misura in
vigore nella provincia di provenienza. Il versamento del contributo per il CPT
nonché le predette quote di adesione territoriale sono commisurati alla
maggiore aliquota tra quelle in atto nelle due province interessate. Laddove
tra le contribuzioni di cui sopra vi fossero differenze, la Cassa Edile di
provenienza provvederà alle relative compensazioni. L’eventuale
importo a debito dell’impresa verrà richiesto alla stessa dalla
Cassa Edile di provenienza.
La
titolarità delle deleghe sindacali sarà quella in vigore nel
territorio ove si svolgono i lavori, in conformità a quanto previsto dal
c.c.n.l. e dalla contrattazione integrativa di riferimento.
Le
compensazioni di cui sopra sono effettuate dalle Casse Edili interessate.
La Cassa
Edile di provenienza ha l’obbligo di effettuare i versamenti di cui al
precedente comma spettanti alla
Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, entro 30 giorni
dall’avvenuto pagamento da parte dell’impresa.
Per i
lavoratori inviati in trasferta presso circoscrizioni territoriali al di fuori
della regione, restano ferme le norme di cui all’articolo 21 del c.c.n.l.
20 maggio 2004.
Le parti
territoriali dovranno realizzare, nell’ambito dell’avvio della
prima fase dell’istituto, il necessario processo di omogeneizzazione
delle prestazioni extracontrattuali e delle relative contribuzioni.
V.
CONGRUITA’ CONTRIBUTIVA
Per
l’attuazione dell’allegato 26 al Verbale d’accordo per il
rinnovo del c.c.n.l. 20 maggio 2004 le parti concordano di costituire entro la data
del 30 settembre 2006 una Commissione paritetica che formulerà proposte
alle parti sottoscritte.
AUMENTI
RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Le tabelle
dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi
mensili per gli impiegati sono modificate come segue:
Livelli |
Aumenti |
Nuovi Minimi |
Parametri |
|||
Complessivi |
1/3/2006 |
1/1/2007 |
1/3/2006 |
1/1/2007 |
||
7 |
123,08 |
61,54 |
61,54 |
1.197,17 |
1.258,71 |
200 |
6 |
110,76 |
55,38 |
55,38 |
1.077,45 |
1.132,83 |
180 |
5 |
92,30 |
46,15 |
46,15 |
897,87 |
944,02 |
150 |
4 |
86,16 |
43,08 |
43,08 |
838,03 |
881,11 |
140 |
3 |
80,00 |
40,00 |
40,00 |
778,16 |
818,16 |
130 |
2 |
72,00 |
36,00 |
36,00 |
700,35 |
736,35 |
117 |
1 |
61,54 |
30,77 |
30,77 |
598,59 |
629,36 |
100 |