RINNOVO CCNL 20/5/2004 - testo dell’ACCORDO 23/3/2006

 

Facendo seguito alla precedente informativa in materia (cfr. suppl. n. 1-2/2006 al Not. n. 3/2006) si pubblica il testo dell’accordo sottoscritto lo scorso 23 marzo 2006 tra l’ANCE e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori per il rinnovo della parte economica per il secondo biennio di validità del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.

 

Addi’  23   marzo 2006, in Roma

 

tra

l’Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE

 

e

i Sindacati nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

si conviene quanto segue

 

I. POLITICHE DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

 

L’Ance e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nell’ambito delle politiche del lavoro dirette a favorire l’occupazione regolare e a contrastare il lavoro sommerso nel settore delle costruzioni, convengono di intervenire con azioni congiunte nei confronti degli organi di Governo, al fine di perseguire l’Integrale conseguimento degli obiettivi contenuti nell’Avviso Comune per l’emersione del lavoro non regolare in edilizia del 16 dicembre 2003, attraverso l’introduzione di specifiche norme di legge.

Le parti ribadiscono inoltre le proposte contenute nella lettera congiunta al Governo del 14 settembre 2005 in tema di collocamento obbligatorio.

 

II. AUMENTI RETRIBUTIVI

 

In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, a decorrere dal 1° marzo 2006 e dal 1° gennaio 2007 i minimi di paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.

Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2004 - 2005.

 

III. ACCORDI  LOCALI

 

1. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell’art. 38 e all’art. 46 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, entro la misura massima del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2006 ed entro l’ulteriore misura massima del 4% dei minimi di paga e stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2007.

Le parti concordano che gli importi  in atto dell’elemento economico territoriale sono conglobati nell’Indennita’ territoriale di settore e nel Premio di produzione.

Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell’accordo nazionale 29 gennaio 2002.

L’elemento economico territoriale di cui al comma precedente, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 38 del c.c.n.l..

Durante la vigenza dell’elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni  territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.

Le  parti si danno atto che la struttura dell’rogazione di cui sopra è tata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall’art. 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997,  n. 135.

2. Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell’ambito delle materie specificatamente stabilite dall’art. 38 del contratto collettivo nazionale e che le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

 

IV. TRASFERTA

 

In attuazione di quanto previsto dal  contratto nazionale 20 maggio 2004, le parti concordano di dare avvio alla disciplina della trasferta.

Premesso che l’accordo si colloca nell’ambito delle legge 55/90 e dell’art 21 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004, tutte le semplificazioni amministrative che ne possano derivare nei casi previsti, si basano sul principio della delega tra Casse Edili.

Tale accordo ha come obbiettivo la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti in capo alle imprese, la tutela dei diritti acquisiti da parte dei lavoratori ed il miglioramento del ruolo delle Casse Edili quali enti certificatori.

Le parti concordano di dare avvio ad una nuova disciplina della trasferta a livello regionale sulla base dei principi che saranno sottoscritti da tutte le Associazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori della medesima regione.

La nuova disciplina, che riguarderà tutte le regioni italiane ed entrerà in vigore entro la data del 31.12.2006, presuppone la messa in rete delle Casse Edili.

I principi inderogabili del nuovo istituto sono concordemente definiti come segue e pertanto resi operativi uniformemente in tutte le regioni.

L’operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa Edile di provenienza che è l’unica deputata a ricevere i relativi versamenti.

L’Impresa è tenuta a comunicare, sia alla Cassa Edile di provenienza che a quella dove si svolgono i lavori, l’elenco degli operai inviati in trasferta. La medesima comunicazione verrà trasmessa dalla Cassa Edile di provenienza a quella dove è situato il cantiere.

Ferma restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico dovuto all’operaio in trasferta e derivante complessivamente da:

 

- minimo di paga base,

- indennità di contingenza,

- indennità territoriale di settore,

- elemento economico territoriale

- quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta

 

previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione del minimo di paga base, dell’indennità di contingenza, dell’indennità territoriale di settore, dell’elemento economico territoriale, in vigore nella provincia dove si svolgono i lavori.

L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea, e, come l’indennità territoriale di settore, va soggetta alle stesse trattenute contributive e fiscali e costituisce base di riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Cassa Edile.

All’operaio spettano anche, se dovute, le indennità di cui agli artt. 20 e 23 del c.c.n.l.

La contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza.

Peraltro, la medesima Cassa provvede a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente i contributi afferenti il comitato paritetico territoriale, nonché le quote territoriali di adesione contrattuale, nella misura in vigore nella provincia di provenienza. Il versamento del contributo per il CPT nonché le predette quote di adesione territoriale sono commisurati alla maggiore aliquota tra quelle in atto nelle due province interessate. Laddove tra le contribuzioni di cui sopra vi fossero differenze, la Cassa Edile di provenienza provvederà alle relative compensazioni. L’eventuale importo a debito dell’impresa verrà richiesto alla stessa dalla Cassa Edile di provenienza.

La titolarità delle deleghe sindacali sarà quella in vigore nel territorio ove si svolgono i lavori, in conformità a quanto previsto dal c.c.n.l. e dalla contrattazione integrativa di riferimento.

Le compensazioni di cui sopra sono effettuate dalle Casse Edili interessate.

La Cassa Edile di provenienza ha l’obbligo di effettuare i versamenti di cui al precedente comma  spettanti alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, entro 30 giorni dall’avvenuto pagamento da parte dell’impresa.

 

Per i lavoratori inviati in trasferta presso circoscrizioni territoriali al di fuori della regione, restano ferme le norme di cui all’articolo 21 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

 

Le parti territoriali dovranno realizzare, nell’ambito dell’avvio della prima fase dell’istituto, il necessario processo di omogeneizzazione delle prestazioni extracontrattuali e delle relative contribuzioni.

 

V. CONGRUITA’ CONTRIBUTIVA 

 

Per l’attuazione dell’allegato 26 al Verbale d’accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 20 maggio 2004 le parti concordano di costituire entro la data del 30 settembre 2006 una Commissione paritetica che formulerà proposte alle parti sottoscritte.

 

AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

 

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:

 

Livelli

 

Aumenti

 

Nuovi Minimi

 

Parametri

 

Complessivi

 

1/3/2006

 

1/1/2007

 

1/3/2006

 

1/1/2007

 

7

 

123,08

 

61,54

 

61,54

 

1.197,17

 

1.258,71

 

200

 

6

 

110,76

 

55,38

 

55,38

 

1.077,45

 

1.132,83

 

180

 

5

 

92,30

 

46,15

 

46,15

 

897,87

 

944,02

 

150

 

4

 

86,16

 

43,08

 

43,08

 

838,03

 

881,11

 

140

 

3

 

80,00

 

40,00

 

40,00

 

778,16

 

818,16

 

130

 

2

 

72,00

 

36,00

 

36,00

 

700,35

 

736,35

 

117

 

1

 

61,54

 

30,77

 

30,77

 

598,59

 

629,36

 

100