CODICE DELLA STRADA - CINTURE SICUREZZA
OBBLIGATORIE ANCHE PER CAMION E AUTOBUS
E' stato pubblicato
sulla G.U. del 13 aprile 2006, n. 87, il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150
“Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE
relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 14 aprile 2006,
giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U., estende a tutte le categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di
persone e merci di massa superiore a 3,5 tonnellate (M1, N1, N2, N3) l’obbligo
dell’utilizzo delle cinture di sicurezza.
In particolare, con
una modifica dell’art.172 del codice della strada, il Decreto in questione ha
esteso l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza anche agli autisti (ed ai
passeggeri) dei mezzi destinati al trasporto di merci, di massa complessiva
superiore a 3,5 ton, in qualsiasi situazione di marcia, tutte le volte in cui
questi ultimi ne siano muniti.
L’obbligo non sussiste durante la guida di
quei veicoli sprovvisti delle cinture di sicurezza, in quanto il testo dell’art.172 c.d.s ha
limitato l’ambito di applicazione ai soli mezzi “muniti” di dette cinture.
Il mancato uso
delle cinture è sanzionato,
oltre che con il pagamento di una somma da euro 68,00 ad euro 275,00, con la
decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.
E’ previsto
inoltre, in caso di recidiva nell’arco dei due anni, la sospensione della
patente da quindici giorni a due mesi.
Ferma restando la
decurtazione dei suddetti punti dalla patente di guida, il conducente che pur
facendo uso delle cinture di sicurezza, ne alteri od ostacoli il normale
funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 34,00 euro a 138,00 euro.