DECIMALI UTILIZZABILI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

 

La legge "Merloni", legge 11 febbraio 1994, all'articolo 21 disciplina le aggiudicazioni di lavori pubblici effettuate con il criterio del pubblico incanto e della licitazione privata. Dopo aver previsto che i lavori pubblici banditi con tali sistemi debbano essere affidati "al miglior offerente", ovvero a colui che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione, delinea anche un meccanismo automatico per la previa individuazione di quelle offerte che possano essere ritenute anormalmente basse e perciò da escludere dal procedimento di gara prima di pervenire all'aggiudicazione.

In tale contesto viene previsto un periodo provvisorio, che il D.L. 31/12/1996, n. 670 ha prorogato fino alla fine del corrente anno, durante il quale il citato  meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale è disciplinato  in modo specifico. Infatti l'ultimo periodo del comma 1bis dell'articolo 21 della citata legge n. 109/94 dopo la modifica apportata dal citato D.L. n. 670 recita: "fino al 1º gennaio 1998 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, ..., le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementata di un quinto della media stessa".

Ci si chiede quale sia la procedura aritmetica da seguire per l'individuazione della soglia oltre la quale le offerte debbano essere ritenute anomale, e pertanto escluse dal procedimento di aggiudicazione specie in relazione al numero di decimali da utilizzare nel procedimento di esclusione delle offerte anomale.

In alcuni casi infatti si perviene ad aggiudicare i lavori a ditte diverse a seconda che si utilizzi un differente arrotondamento dei decimali.

Ad esempio utilizzare una media del -7,586, piuttosto che quella arrotondata al -7,59, porta ad una diversa aggiudicazione qualora vi sia un'offerta pari al -7,59: nel primo caso tale offerta sarà esclusa, mentre nel secondo rimarrà aggiudicataria.

In merito non è possibile rinvenire in disposizioni legislative né in indicazioni regolamentari alcuna precisazione circa il numero massimo di decimali con il quale debba essere formulata un'offerta; peraltro tale indicazione potrebbe essere fornita dal bando di gara.

Qualora il bando contenga tale indicazione, nelle operazioni matematiche di media delle offerte ammesse e di incremento percentuale della stessa ci si dovrà attenere al medesimo numero di cifre decimali. In mancanza di tale indicazione si ritiene che si debba procedere a tali operazioni utilizzando il numero massimo di decimali rinvenibile nelle offerte ammesse.