DECIMALI
UTILIZZABILI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE
ANOMALE
La
legge "Merloni", legge 11 febbraio 1994, all'articolo 21 disciplina
le aggiudicazioni di lavori pubblici effettuate con il criterio del pubblico
incanto e della licitazione privata. Dopo aver previsto che i lavori pubblici
banditi con tali sistemi debbano essere affidati "al miglior
offerente", ovvero a colui che abbia presentato l'offerta economicamente
più vantaggiosa per l'amministrazione, delinea anche un meccanismo automatico
per la previa individuazione di quelle offerte che possano essere ritenute
anormalmente basse e perciò da escludere dal procedimento di gara prima di
pervenire all'aggiudicazione.
In
tale contesto viene previsto un periodo provvisorio, che il D.L. 31/12/1996, n.
670 ha prorogato fino alla fine del corrente anno, durante il quale il
citato meccanismo di esclusione
automatica delle offerte anomale è disciplinato in modo specifico. Infatti l'ultimo periodo del comma 1bis
dell'articolo 21 della citata legge n. 109/94 dopo la modifica apportata dal
citato D.L. n. 670 recita: "fino al 1º gennaio 1998 sono escluse per gli
appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, ...,
le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media
aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementata di un quinto
della media stessa".
Ci
si chiede quale sia la procedura aritmetica da seguire per l'individuazione
della soglia oltre la quale le offerte debbano essere ritenute anomale, e
pertanto escluse dal procedimento di aggiudicazione specie in relazione al
numero di decimali da utilizzare nel procedimento di esclusione delle offerte
anomale.
In
alcuni casi infatti si perviene ad aggiudicare i lavori a ditte diverse a
seconda che si utilizzi un differente arrotondamento dei decimali.
Ad
esempio utilizzare una media del -7,586, piuttosto che quella arrotondata al
-7,59, porta ad una diversa aggiudicazione qualora vi sia un'offerta pari al
-7,59: nel primo caso tale offerta sarà esclusa, mentre nel secondo rimarrà
aggiudicataria.
In
merito non è possibile rinvenire in disposizioni legislative né in indicazioni
regolamentari alcuna precisazione circa il numero massimo di decimali con il
quale debba essere formulata un'offerta; peraltro tale indicazione potrebbe
essere fornita dal bando di gara.
Qualora
il bando contenga tale indicazione, nelle operazioni matematiche di media delle
offerte ammesse e di incremento percentuale della stessa ci si dovrà attenere
al medesimo numero di cifre decimali. In mancanza di tale indicazione si
ritiene che si debba procedere a tali operazioni utilizzando il numero massimo
di decimali rinvenibile nelle offerte ammesse.